MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO -CIRCOLARE 13 luglio 2004 interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al Dlgs 04/08/1999, n. 372 (GU n. 167 del 19-7-2004)
MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CIRCOLARE 13 luglio 2004
Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I.
Alle Autorità Competenti al rilascio
di
autorizzazione integrata ambientale
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla D.G. ambiente della
Commissione europea, attraverso pareri relativi alle più frequenti
domande (FAQ) inerenti l'applicazione della direttiva 96/61/CE, e
degli approfondimenti svolti congiuntamente alle amministrazioni
Regionali presso tavoli tecnici coordinati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, si ritiene di dover fornire alcuni elementi
di interpretazione dell'allegato I al decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle
autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata
ambientale.
Definizione del concetto di capacità produttiva.
In generale le soglie che determinano il campo di applicazione del
decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 sono espresse in termini
di capacità produttiva.
Solo nei casi in cui l'impatto sull'ambiente di una categoria di
attività non possa essere, ancorchè grossolanamente, stimato in
base alla capacità produttiva, a causa della variabilità dei
processi impiegati nella categoria di attività stessa, o nei casi in
cui la discontinuità stagionale sia intrinseca alla produzione, non
sono fornite soglie (ad es. impianti chimici) o sono individuate
soglie relative a livelli produttivi medi, piuttosto che a reali
capacità produttive (ad es. alimenti vegetali e latte).
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999, peraltro, non specificano la definizione di capacità
produttiva.
A riguardo, per capacità produttiva si deve intendere la capacità
relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.
In tutti i casi in cui l'attività è caratterizzata da
discontinuità nella produzione o nei processi, da sequenzialità dei
processi, da più linee produttive di diversa capacità non
utilizzate continuativamente in contemporaneità e da pluralità di
prodotti, si considerino valide le assunzioni seguenti:
per il periodo di utilizzo: si assuma in generale che gli
impianti possano essere eserciti continuativamente per 24 ore al
giorno. Pertanto, la capacità produttiva sarà calcolata
moltiplicando la potenzialità di progetto oraria per 24 ore. Tale
definizione generale non si applica nei casi in cui gli impianti non
possano per limiti tecnologici essere condotti in tal modo, o nei
casi in cui sia definito un limite legale alla capacità potenziale
dell'impianto e:
l'operatore dimostri che l'impianto non supera mai i limiti
fissati, provvedendo a monitorare e trasmettere i dati relativi
all'autorità competente (almeno una volta l'anno);
l'autorità competente effettui verifiche periodiche del non
superamento dei limiti;
per il carattere di discontinuità dei processi: si considera il
ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera
tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e del tempo
per ciclo;
per la pluralità di linee: si considera la contemporaneità di
utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate, posto che
non sussistano vincoli tecnologici che impediscano la conduzione
dell'impianto in tal modo;
per la capacità specifica: si considera il funzionamento
dell'apparecchiatura ovvero della linea ai dati di targa;
per la pluralità di prodotti: si considera la lavorazione del
prodotto che determina il maggior contributo al raggiungimento della
soglia, ferme restando le assunzioni di cui alle voci precedenti;
per la sequenzialità: per le produzioni che prevedano solo fasi
in serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell'ultimo
stadio del processo.
Definizione del concetto di «attività connessa».
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999 non specificano la definizione di attività accessoria
tecnicamente connessa.
A riguardo, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3, del
decreto n. 372/1999 per attività accessoria, tecnicamente connessa
ad una attività principale rientrante in una delle categorie di cui
all'allegato I del decreto legislativo n. 372/1999, si intende una
attività:
a) svolta dallo stesso gestore;
b) svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un
sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività
principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla
conduzione dell'attività principale;
c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione
tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale.
Definizione di sito.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999 non specificano la definizione di sito di ubicazione
dell'impianto.
A riguardo, si faccia riferimento alla normativa ambientale
vigente, in particolare alla definizione indicata all'art. 2, punto
t) del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), che definisce sito: «tutto il terreno, in una zona geografica
precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che
comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi
infrastruttura, impianto e materiali».
Definizione di impianti di combustione.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999 non specificano la definizione di impianti di combustione.
A riguardo, con particolare riferimento al punto 1.1 dell'allegato
I al decreto n. 372/1999, per la definizione di impianti di
combustione si faccia riferimento alla definizione indicata all'art.
2, comma 1, del decreto ministeriale 8 maggio 1989: «qualsiasi
dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di
utilizzare il calore cosi' prodotto».
Definizione di impianti di arrostimento.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999 non specificano la definizione di impianti di arrostimento.
A riguardo, con particolare riferimento al punto 2.1 dell'allegato
I al decreto 372/99, si intenda per arrostimento il processo di
torrefazione del minerale metallico in presenza di aria, che implichi
una modifica chimica del minerale metallico stesso.
Definizione della «capacità di colata continua» per impianti di
produzione di ghisa e acciaio.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999, con particolare riferimento al punto 2.2 dell'allegato I, non
specificano se la soglia alla capacità di colata continua di 2,5
tonnellate all'ora, sia da intendersi istantanea o mediata.
A riguardo, si faccia riferimento ai valori di targa dell'impianto
di produzione di ghisa ovvero acciaio e, pertanto, si considerino
mediate eventuali discontinuità di produzione non intrinseche al
processo produttivo.
Calcolo del volume delle vasche di trattamento mediante processi
elettrolitici o chimici.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999, con particolare riferimento al punto 2.6 dell'allegato I, non
forniscono indicazioni specifiche in merito all'individuazione di
quali vasche siano da intendere di trattamento «di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o
chimici».
A riguardo, si faccia riferimento al volume totale delle vasche
usate per le fasi di processo che riguardano alterazioni della
superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico.
Sono pertanto da escludersi vasche per lavaggio, ultrasuoni,
granigliatura, water blasting.
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici di base.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999, con particolare riferimento al punto 4 dell'allegato I, non
specificano la definizione di prodotto di base.
A riguardo, si intenda per prodotto chimico di base un prodotto che
possa essere impiegato in ulteriori processi destinati alla
fabbricazione di altri prodotti, intermedi o finali.
Non è, pertanto, compresa la fabbricazione di manufatti mediante
reazione chimica, ove i processi di reazione chimica e di
realizzazione del manufatto non siano separabili, come nel caso di
prodotti in poliuretano espanso termoindurente.
Si precisa, inoltre, che gli elenchi di classi di prodotti chimici
riportati ai punti 4.1 e 4.2 dell'allegato I al decreto n. 372/1999
devono considerarsi esaustivi.
Definizione della «densità di colata per forno».
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999, con particolare riferimento al punto 3.5 dell'allegato I,
contengono le parole «densità di colata per forno» - che risultano
di ambigua interpretazione. Va chiarito che per «densità di colata
per forno» per impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici, si
intende «densità di carica del forno».
Attività di decontaminazione di apparecchi contenenti PCB.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999, con particolare riferimento al punto 5.1 dell'allegato I, non
specificano chiaramente se e come l'attività di decontaminazione di
apparecchi contenenti PCB ricada nel campo di applicazione dell'IPPC.
A riguardo, l'attività di decontaminazione di apparecchi
contenenti PCB si considera compresa tra le attività menzionate al
punto 5.1 dell'allegato I, se la quantità di apparecchi trattati
eccede la soglia prevista di 10 tonnellate al giorno.
Definizione della capacità di incenerimento per impianti di
incenerimento o coincenerimento di rifiuti.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999, con particolare riferimento ai punti 5.1 e 5.3 dell'allegato I,
non specificano la definizione di capacità di incenerimento.
A riguardo, si faccia riferimento alla capacità nominale di
progetto come definita all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto
ministeriale n. 124/2000 e all'art. 2, comma 1, lettera b del decreto
ministeriale n. 503/1997: «la somma delle capacità di incenerimento
dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e
confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che puo'
essere incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei
rifiuti stessi».
Definizione di «capacità produttiva» per gli impianti per il
pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento,
mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili).
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999, con particolare riferimento al punto 6.2 dell'allegato I,
forniscono il limite di 10 tonnellate/giorno per «gli impianti per il
pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento,
mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili).
Il settore della nobilitazione tessile è caratterizzato, per la
tipologia di mercato al quale fa riferimento, da richieste
estremamente diversificate, stagionali e variabili anche in
intervalli di tempo ristretti. A riguardo



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