MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO -CIRCOLARE 13 luglio 2004 interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al Dlgs 04/08/1999, n. 372 (GU n. 167 del 19-7-2004)

MINISTERO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 13 luglio 2004

 Circolare  interpretativa  in  materia  di  prevenzione  e  riduzione
integrate  dell'inquinamento,  di cui al decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I.
                              Alle  Autorità  Competenti al rilascio
                              di
                                autorizzazione integrata ambientale
  Alla  luce  dei  chiarimenti  forniti  dalla  D.G.  ambiente  della
Commissione  europea,  attraverso pareri relativi alle più frequenti
domande  (FAQ)  inerenti  l'applicazione  della direttiva 96/61/CE, e
degli  approfondimenti  svolti  congiuntamente  alle  amministrazioni
Regionali  presso  tavoli  tecnici  coordinati  dalla  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri, si ritiene di dover fornire alcuni elementi
di  interpretazione dell'allegato I al decreto legislativo n. 372 del
4 agosto 1999, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle
autorità   competenti   al   rilascio  di  autorizzazione  integrata
ambientale.
Definizione del concetto di capacità produttiva.
  In  generale le soglie che determinano il campo di applicazione del
decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 sono espresse in termini
di capacità produttiva.
  Solo  nei  casi  in cui l'impatto sull'ambiente di una categoria di
attività  non  possa  essere,  ancorchè grossolanamente, stimato in
base  alla  capacità  produttiva,  a  causa  della  variabilità dei
processi impiegati nella categoria di attività stessa, o nei casi in
cui  la discontinuità stagionale sia intrinseca alla produzione, non
sono  fornite  soglie  (ad  es.  impianti chimici) o sono individuate
soglie  relative  a  livelli  produttivi  medi, piuttosto che a reali
capacità produttive (ad es. alimenti vegetali e latte).
  La  direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999,   peraltro,   non   specificano  la  definizione  di  capacità
produttiva.
  A riguardo, per capacità produttiva si deve intendere la capacità
relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.
  In   tutti   i   casi  in  cui  l'attività  è  caratterizzata  da
discontinuità nella produzione o nei processi, da sequenzialità dei
processi,   da   più  linee  produttive  di  diversa  capacità  non
utilizzate  continuativamente  in contemporaneità e da pluralità di
prodotti, si considerino valide le assunzioni seguenti:
    per  il  periodo  di  utilizzo:  si  assuma  in  generale che gli
impianti  possano  essere  eserciti  continuativamente  per 24 ore al
giorno.   Pertanto,   la   capacità   produttiva   sarà   calcolata
moltiplicando  la  potenzialità  di progetto oraria per 24 ore. Tale
definizione  generale non si applica nei casi in cui gli impianti non
possano  per  limiti  tecnologici  essere condotti in tal modo, o nei
casi  in  cui sia definito un limite legale alla capacità potenziale
dell'impianto e:
      l'operatore  dimostri  che  l'impianto  non supera mai i limiti
fissati,  provvedendo  a  monitorare  e  trasmettere  i dati relativi
all'autorità competente (almeno una volta l'anno);
      l'autorità  competente  effettui  verifiche periodiche del non
superamento dei limiti;
    per  il carattere di discontinuità dei processi: si considera il
ciclo  cui  corrisponde  la  maggiore  produzione su base giornaliera
tenuto  conto  congiuntamente  della produzione per ciclo e del tempo
per ciclo;
    per  la  pluralità di linee: si considera la contemporaneità di
utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate, posto che
non  sussistano  vincoli  tecnologici  che  impediscano la conduzione
dell'impianto in tal modo;
    per   la  capacità  specifica:  si  considera  il  funzionamento
dell'apparecchiatura ovvero della linea ai dati di targa;
    per  la  pluralità  di prodotti: si considera la lavorazione del
prodotto  che determina il maggior contributo al raggiungimento della
soglia, ferme restando le assunzioni di cui alle voci precedenti;
    per  la sequenzialità: per le produzioni che prevedano solo fasi
in  serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell'ultimo
stadio del processo.
Definizione del concetto di «attività connessa».
  La  direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999   non   specificano   la  definizione  di  attività  accessoria
tecnicamente connessa.
  A  riguardo,  con  particolare riferimento all'art. 2, comma 3, del
decreto  n.  372/1999 per attività accessoria, tecnicamente connessa
ad  una attività principale rientrante in una delle categorie di cui
all'allegato  I  del  decreto legislativo n. 372/1999, si intende una
attività:
    a) svolta dallo stesso gestore;
    b) svolta  nello  stesso  sito  dell'attività principale o in un
sito   contiguo   e  direttamente  connesso  al  sito  dell'attività
principale  per  mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla
conduzione dell'attività principale;
    c) le  cui  modalità  di  svolgimento hanno qualche implicazione
tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale.
Definizione di sito.
  La  direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999   non   specificano   la   definizione  di  sito  di  ubicazione
dell'impianto.
  A   riguardo,  si  faccia  riferimento  alla  normativa  ambientale
vigente,  in  particolare alla definizione indicata all'art. 2, punto
t)  del  regolamento  (CE)  del Parlamento europeo e del Consiglio n.
761/2001   del   19 marzo   2001   sull'adesione   volontaria   delle
organizzazioni  a  un  sistema  comunitario  di  ecogestione  e audit
(EMAS), che definisce sito: «tutto il terreno, in una zona geografica
precisa,  sotto  il  controllo  gestionale  di  un'organizzazione che
comprende  attività,  prodotti  e  servizi.  Esso  include qualsiasi
infrastruttura, impianto e materiali».
Definizione di impianti di combustione.
  La  direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999 non specificano la definizione di impianti di combustione.
  A  riguardo, con particolare riferimento al punto 1.1 dell'allegato
I  al  decreto  n.  372/1999,  per  la  definizione  di  impianti  di
combustione  si faccia riferimento alla definizione indicata all'art.
2,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  8 maggio  1989: «qualsiasi
dispositivo  tecnico  in  cui  sono  ossidati combustibili al fine di
utilizzare il calore cosi' prodotto».
Definizione di impianti di arrostimento.
  La  direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999 non specificano la definizione di impianti di arrostimento.
  A  riguardo, con particolare riferimento al punto 2.1 dell'allegato
I  al  decreto  372/99,  si  intenda  per arrostimento il processo di
torrefazione del minerale metallico in presenza di aria, che implichi
una modifica chimica del minerale metallico stesso.
Definizione  della  «capacità  di  colata  continua» per impianti di
produzione di ghisa e acciaio.
  La  direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999,  con  particolare riferimento al punto 2.2 dell'allegato I, non
specificano  se  la  soglia  alla capacità di colata continua di 2,5
tonnellate all'ora, sia da intendersi istantanea o mediata.
  A  riguardo, si faccia riferimento ai valori di targa dell'impianto
di  produzione  di  ghisa  ovvero acciaio e, pertanto, si considerino
mediate  eventuali  discontinuità  di  produzione non intrinseche al
processo produttivo.
Calcolo  del  volume  delle  vasche  di trattamento mediante processi
elettrolitici o chimici.
  La  direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999,  con  particolare riferimento al punto 2.6 dell'allegato I, non
forniscono  indicazioni  specifiche  in  merito all'individuazione di
quali  vasche  siano  da  intendere  di trattamento «di superficie di
metalli   e  materie  plastiche  mediante  processi  elettrolitici  o
chimici».
  A  riguardo,  si  faccia  riferimento al volume totale delle vasche
usate  per  le  fasi  di  processo  che  riguardano alterazioni della
superficie  come  risultato  di  un processo elettrolitico o chimico.
Sono   pertanto   da  escludersi  vasche  per  lavaggio,  ultrasuoni,
granigliatura, water blasting.
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici di base.
  La  direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999,  con  particolare  riferimento  al punto 4 dell'allegato I, non
specificano la definizione di prodotto di base.
  A riguardo, si intenda per prodotto chimico di base un prodotto che
possa   essere   impiegato   in  ulteriori  processi  destinati  alla
fabbricazione di altri prodotti, intermedi o finali.
  Non  è,  pertanto, compresa la fabbricazione di manufatti mediante
reazione   chimica,   ove   i  processi  di  reazione  chimica  e  di
realizzazione  del  manufatto  non siano separabili, come nel caso di
prodotti in poliuretano espanso termoindurente.
  Si  precisa, inoltre, che gli elenchi di classi di prodotti chimici
riportati  ai  punti 4.1 e 4.2 dell'allegato I al decreto n. 372/1999
devono considerarsi esaustivi.
Definizione della «densità di colata per forno».
  La  direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999,  con  particolare  riferimento  al  punto  3.5 dell'allegato I,
contengono  le  parole «densità di colata per forno» - che risultano
di  ambigua  interpretazione. Va chiarito che per «densità di colata
per forno» per impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici, si
intende «densità di carica del forno».
Attività di decontaminazione di apparecchi contenenti PCB.
  La  direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999,  con  particolare riferimento al punto 5.1 dell'allegato I, non
specificano  chiaramente se e come l'attività di decontaminazione di
apparecchi contenenti PCB ricada nel campo di applicazione dell'IPPC.
  A   riguardo,   l'attività   di   decontaminazione  di  apparecchi
contenenti  PCB  si considera compresa tra le attività menzionate al
punto  5.1  dell'allegato  I,  se la quantità di apparecchi trattati
eccede la soglia prevista di 10 tonnellate al giorno.
Definizione   della   capacità  di  incenerimento  per  impianti  di
incenerimento o coincenerimento di rifiuti.
  La  direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999, con particolare riferimento ai punti 5.1 e 5.3 dell'allegato I,
non specificano la definizione di capacità di incenerimento.
  A  riguardo,  si  faccia  riferimento  alla  capacità  nominale di
progetto  come  definita  all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto
ministeriale n. 124/2000 e all'art. 2, comma 1, lettera b del decreto
ministeriale  n. 503/1997: «la somma delle capacità di incenerimento
dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e
confermate  dal  gestore,  espressa  in quantità di rifiuti che puo'
essere  incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei
rifiuti stessi».
Definizione  di  «capacità  produttiva»  per  gli  impianti  per  il
pretrattamento     (operazioni     di    lavaggio,    imbianchimento,
mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili).
  La  direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999,  con  particolare  riferimento  al  punto  6.2 dell'allegato I,
forniscono il limite di 10 tonnellate/giorno per «gli impianti per il
pretrattamento     (operazioni     di    lavaggio,    imbianchimento,
mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili).
  Il  settore  della  nobilitazione tessile è caratterizzato, per la
tipologia   di   mercato   al  quale  fa  riferimento,  da  richieste
estremamente   diversificate,   stagionali   e   variabili  anche  in
intervalli  di tempo ristretti. A riguardo

https://www.litis.it

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