Per la modifica della denominazione del Comune è necessaria la consultazione referendaria. Corte Costituzionale, Sentenza n. 237 del 19/07/2004

Secondo un
consolidato orientamento giurisprudenziale dalla Corte Costituzionale, l’art.
133, secondo comma, della Costituzione, che nell’attribuire alla Regione il
potere, con legge, di “istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”, prescrive di sentire “le
popolazioni interessate”. Cio’ comporta, per le Regioni a statuto ordinario,
l’obbligo di procedere a tal fine mediante referendum (cfr. sentenze n.
204 del 1981; n. 107 del 1983; n. 279 del 1994).

Tale
principio, sebbene non sia mai stato oggetto di applicazione giurisprudenziale
in tema di mutamento della denominazione di un Comune, si applica anche in tale
evenienza giacchè il tenore testuale dell’art. 133, secondo comma, della
Costituzione  non consente di escludere questa ipotesi da quelle, unitariamente
contemplate dalla norma costituzionale, in cui è obbligatorio il ricorso al
referendum
. Sicchè anche nell’ipotesi di modifica della denominazione del
Comune la volontà della popolazione ha motivo di esprimersi, incidendo la
modifica su un elemento non secondario dell’identità dell’ente esponenziale
della collettività locale.


 


 


 


Corte Costituzionale, Sentenza n. 237 del 19/07/2004


 


Presidente                       ZAGREBELSKY 
  Relatore                         
ONIDA


Udienza Pubblica del    06/07/2004          
  Decisione del                
08/07/2004


Deposito del                    19/07/2004          


 


Ricorsi in via principale 69/2003  


 

 


 

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 


Valerio         ONIDA       Presidente

 


Carlo           MEZZANOTTE  Giudice

 


Fernanda        CONTRI            “

 


Guido           NEPPI MODONA      “

 

– Piero
Alberto   CAPOTOSTI         “

 


Annibale        MARINI            “

 


Franco          BILE              “

 

– Giovanni
Maria  FLICK             “

 


Francesco       AMIRANTE          “

 


Ugo             DE SIERVO         “

 


Romano          VACCARELLA        “

 


Paolo           MADDALENA         “

 


Alfonso         QUARANTA          “


ha pronunciato
la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 1 (recte: articolo unico) della
legge della Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14, recante “Cambio di
denominazione del ‘Comune di Asceà in ‘Comune di Ascea-Velià”, promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 settembre
2003, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 69 del
registro ricorsi 2003.

 


    Visto

l’atto di costituzione della Regione Campania;

 


    udito

nell’udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;

 


    uditi

l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l’avvocato Maria d’Elia per la Regione Campania.

 


Ritenuto in
fatto

 

    Con
ricorso notificato il 10 settembre 2003 e depositato il 19 settembre 2003 (reg.
ric. n. 69 del 2003) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato in via principale
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 (recte: articolo
unico) della legge della Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14 (Cambio di
denominazione del “Comune di Ascea” in “Comune di Ascea-Velia”), in relazione
all’articolo 133, secondo comma, della Costituzione e all’articolo 60 dello
statuto della Regione Campania, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348
(Approvazione, ai sensi dell’art. 123, comma secondo, della Costituzione, dello
Statuto della Regione Campania).

 

    La legge
impugnata consiste di un solo articolo, con il quale la denominazione del Comune
campano di Ascea viene mutata in quella di “Ascea-Velia”.

 

    Lo Stato,
premesso che la legge non è stata preceduta da alcun referendum
consultivo presso la popolazione interessata, ne deduce per tale ragione la
illegittimità costituzionale, giacchè detto referendum sarebbe
richiesto sia dall’articolo 133, secondo comma, della Costituzione, sia
dall’articolo 60 dello statuto regionale, secondo le modalità previste e
disciplinate dalla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum
popolare).

 

    Si è
costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo che il ricorso sia
rigettato.

 

    La
Regione osserva che la legge impugnata è stata preceduta dall’approvazione, con
delibera del Consiglio comunale di Ascea n. 23 del 23 marzo 2000, del nuovo
statuto comunale, con il quale sarebbe stata “ravvisata la necessità di
prevedere l’aggiunta, al nome del Comune di Ascea, del toponimo Velia, attesa la
notorietà internazionale di tale nome, traino e richiamo per la valorizzazione
turistica, sociale ed economica del Comune”. Cio’, alla luce dell’articolo 7
della leg

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