Al giudice la convalida dell’espulsione dello straniero. Cassazione Penale, Sezione I, Sentenza n. 10559 del 03/06/2004
Il giudice chiamato a convalidare un
provvedimento di espulsione a carico di un cittadino extracomunitario deve
effettuare un rigoroso controllo sull’esistenza del provvedimento di espulsione.
Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, spiegando che
la verifica dei presupposti del provvedimento espulsivo è un preciso dovere del
giudice, in considerazione dell’incidenza che il trattenimento ha sulla libertà
personale del suo destinatario. A tal fine, ha affermato la Suprema Corte, non
è sufficiente la sola menzione dell’esistenza del provvedimento di
trattenimento del Questore presso un centro di permanenza temporanea ed il
rinvio all’espulsione prefettizia, ma sono necessari accurati controlli.
Cassazione Penale, Sezione I, Sentenza n. 10559 del 03/06/2004
CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il cittadino tunisino H.T., premesso di: a) essere
entrato in Italia nel 1979; b) avere avuto il permesso di soggiorno fin dal
1981, rilasciato dalla Questura di’ Milano e poi rinnovato nel 1986; c) essersi
iscritto all’Ufficio di collocamento del Comune di Milano; d) aver commesso
alcuni reati e aver espiato la corrispondente pena di complessivi anni sette,
mesi otto e giorni 14 di reclusione, con accesso ai benefici della semilibertà;
e) essere stato oggetto di un presunto decreto di espulsione del Prefetto di
Lecce in data 6 febbraio 1991, del quale pero’ non avrebbe avuto che indiretta
conoscenza; f) aver ricevuto un provvedimento di trattenimento del Questore di
Pesaro e Urbino in data 22 ottobre 2001, motivato in relazione al precedente
provvedimento espulsivo, non allegato; g) aver svolto attività lavorativa per
la cooperativa sociale l’Adriatico, che intenderebbe rinnovargli il rapporto di
lavoro, stabilendolo a tempo indeterminato, tanto premesso impugna – con unico
motivo – il decreto del Tribunale di Caltanissetta, pronunciato ai sensi
dell’art. 14 del
d.lgs. 286/1998 [1],
che ha convalidato il provvedimento espulsivo del Questore di Pesaro e Urbino,
in data 22 ottobre 2001, chiedendone la cassazione per violazione dell’art. 2
del d.lgs. 286/1998.
All’udienza del 22 maggio 2003, questa Corte,
rilevata la nullità della notifica del ricorso, ne ha ordinato la rinnovazione
al ministro dell’Interno, legittimato passivo in questo giudizio.
L’Amministrazione non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso (con il quale
lamenta la nullità del provvedimento di convalida per violazione dell’art. 2
del d.lgs. 286/1998, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), il ricorrente
deduce la violazione dei diritti inviolabili elencati, anche per relationem,
dall’art. 2 del d.lgs. 286/1998. In particolare, egli lamenta la violazione del
principio di uguaglianza, parità di trattamento, diritto di difesa. Con
riferimento a quest’ultimo valore, il ricorrente si duole del fatto che il
trattenimento disposto dal Questore di Pesaro e Urbino del 2001 farebbe
riferimento alla misura espulsiva disposta dal Prefetto di Lecce del 1991, mai
notificata e neppure allegata al provvedimento del 2001. Tale circostanza non
solo avrebbe impedito di ricorrere avverso tale misura, ma vizierebbe il decreto
di convalida in quanto privo del presupposto da cui ha avuto origine.
2.
Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1. Il Tribunale di Caltanissetta ha disposto la
convalida del provvedimento del Questore di Pesaro e Urbino del 22 ottobre 2001,
con il quale è stato ordinato che il signor H.T. sia trattenuto "per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
di Caltanissetta, … in attesa di eseguirne l’espulsione".
Il
ricorrente censura tale provvedimento di convalida sotto vari profili e
rappresenta il fatto secondo il quale il provvedimento di trattenimento ha alla
sua base il provvedimento espulsivo del Prefetto di Lecce in data 6 febbraio
1991, che assume non essergli mai stato notificato.
2.2. Osserva la Corte che la censura prospettata
dal ricorrente, sebbene diversamente nominata, costituisce doglianza di vizio
motivazionale del provvedimento di convalida, atteso che nella sostanza, con
esso, si duole del fatto che il giudice monocratico non avrebbe verificato
l’esistenza del provvedimento espulsivo che è il presupposto ineludibile di
ogni misura di trattenimento adottata dal Questore.
Questa Corte, adeguandosi alla giurisprudenza del
Giudice delle leggi, ha ormai chiaramente indicato nella misura di trattenimento
l’esistenza di un provvedimento idoneo ad ottenere la "privazione della libertà
personale indotta da atti comunque e sempre sindacabili" (Cassazione 9003/2000 e
15203/2001) ed ha percio’ predicato la necessità di un controllo imposto dagli
artt. 13 e 111, secondo comma, Cost.
Da questa impostazione deriva la necessità che il
procedimento di convalida sia ispirato al rigoroso controllo del titolo di
privazione della libertà personale e, quindi, del suo presupposto
indefettibile, l’espulsione del Prefetto.
A tal proposito, è obbligo del giudice del merito
di verificare l’esistenza di questo dato primario e di indicarlo, non bastando
la sola menzione dell’esistenza del provvedimento di trattenimento del Questore
ed il rinvio che, necessariamente, esso deve fare all’espulsione prefettizia
(nella specie risalente ad oltre dieci anni prima!).
Questa Corte ha si’ affermato (Cassazione, sentenza
5918/2002) che, in tema di esecuzione dell’espulsione dello straniero,
disciplinata dall’art. 14 del d.lgs. 286/1998, il diritto, di cui al sesto comma
della medesima disposizione, a ricorrere per cassazione avverso il decreto di
convalida dell’ordine del Questore di trattenimento dello straniero stesso,
presso il centro di permanenza temporanea, è limitato solo alle ragioni
riguardanti i presupposti, la durata e il procedimento relativi, alla misura del
trattenimento nonchè a quelle poste alla base dell’altra (e successiva) misura
dell’accompagnamento dello straniero alla frontiera, a mezzo della forza
pubblica, onde, non sono deducibili da parte del ricorrente ragioni attinenti il
provvedimento di espulsione o concernenti il rilascio del permesso di’
soggiorno, ma non ha affatto inteso escludere la necessità del controllo
sull’esistenza (materiale e giuridica) del provvedimento espulsivo che rimane il
primo dei presupposti la cui verifica è dovere ufficioso del giudice, in
considerazione dell’incidenza che il trattenimento ha sulla libertà personale
del suo destinatario.
Al contrario, l’esistenza di tale provvedimento
(che non puo’ rimettersi alla mera enunciazione da parte dell’Amministrazione
che lo esegue) costituisce il prius logico-giuridico del trattenimento che,
senza di esso, si rivelerebbe del tutto ingiustificato e carente di titolo, si’
da comportare la sua mancata convalida.
2.3. Nel caso di specie il provvedimento di
convalida tace del tutto sulla circostanza dell’avvenuta verifica – da parte del
giudice – (la quale, come si è detto, deve essere ufficiosa) circa l’esistenza
del presupposto espulsivo e, pertanto, esso si rivela del tutto carente di
motivazione, secondo la censura, sostanzialmente implicita, cui ha fatto
riferimento il ricorrente con le sue deduzioni riguardanti la sostanziale
mancanza del titolo espulsivo (ovvero della sua mancata notificazione a cura
dell’ Amministrazione ovvero della carenza della documentazione al riguardo, con
un provvedimento di trattenimento motivato solo per relationem).
Il decreto di convalida va, pertanto, cassato e la
causa rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Caltanissetta, il quale – in
persona di altro e diverso giudicante -, dovrà riesaminare il provvedimento del
Questore, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, verificando
l’esistenza del provvedimento espulsivo cui il trattenimento è strumentale.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento e
rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Caltanissetta, in persona di altro
magistrato.
Depositata in Cancelleria il 3 giugno
2004.



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