Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione Ddl 26 – 385 – 1177 – 1243 – 2084 – 588 – 539 – 3021 – 2764/C Testo risultante dagli emendamenti approvati (20 luglio 2004)


Una norma transitoria che potrebbe risolvere il caso Jannuzzi.
Ieri la commissione Giustizia di Montecitorio ha approvato il disegno di legge
sulla diffamazione che passa adesso all’esame dell’Aula

Camera dei Deputati
«Diffamazione
a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione»

Ddl 26 – 385 – 1177 – 1243 – 2084 – 588 – 539 – 3021 –
2764/C
Testo risultante dagli emendamenti approvati
(20 luglio 2004)

Articolo 1
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)


1. Dopo il primo comma dell’articolo 1
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni
della presente legge si applicano, altresi’, ai siti internet aventi
natura editoriale».
2. All’ articolo 8 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole «sono pubblicate» aggiungere le seguenti: «,
senza commento,»;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «3bis. Per le
trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono
pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, nella stessa fascia oraria
della notizia cui si riferiscono. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le
rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse
caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono»;
c) dopo il quarto
comma, è aggiunto il seguente: «4bis. Per la stampa non periodica
l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57bis del
codice penale devono provvedere a proprie cure e spese, alla pubblicazione su
almeno due quotidiani a tiratura nazionale delle dichiarazioni o delle
rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano
stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della
loro reputazione o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o rettifiche non
abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione in
rettifica deve essere effettuata, entro due giorni dalla richiesta, con idonea
collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare riferimento allo
scritto che l’ha determinata»;
d) al quinto comma, primo periodo, le parole: «trascorso il termine di cui al
secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di
cui ai commi secondo, terzo e quarto bis» e le parole: «in violazione di quanto
disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in
violazione di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto e quarto bis.».
.

e) dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti: «8. Nella determinazione del
danno derivante dalla pubblica azione ritenuta lesiva della reputazione o
contraria a verità, il giudice tiene conto dell’effetto riparatorio
della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa. Quando
il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l’entità del
danno non patrimoniale non puo’ comunque eccedere la somma di euro 30.000.
Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l’imputato sia
già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza esecutiva, al
risarcimento del danno in favore della medesima parte offesa.

9. Nei casi previsti dalla presente legge, l’azione civile per il risarcimento
del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione».
3. L’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 13
– (Pene per la


diffamazione
)
1. Nel caso
di


diffamazione

commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto
determinato, si applica la pena della multa da euro 5.000 a euro 10.000.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1
consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi
stabiliti dall’articolo 36 del codice penale e, nell’ipotesi di cui all’articolo
99, comma 2, del codice penale, la pena accessoria dell’interdizione dalla
professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
3
.

L’autore dell’offesa non è punibile se adempie, ai sensi
dell’articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche.


4. Il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine
professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».
4. L’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.

Articolo 2
(Modifiche al codice penale)

1. L’articolo 57 del codice
penale è sostituito dal seguente: «Art. 57 – (Reati commessi con il mezzo
della stampa, della diffusione radiotelevisiva e altri mezzi di diffusione) –
1. Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori
dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del
quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o
televisiva, rispondono dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della
diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è
conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della
pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».
2. L’articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 594 –
(Ingiuria).
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è
punito con la multa fino a euro 1.500.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione
telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla
persona offesa.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto
determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone».
3. L’articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 595 –
(
Diffamazione).
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più
persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 3.000.

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato.
Se l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro
2.500 a euro 5.000
.
Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, nel caso in cui l‘autore dell’offesa pubblichi una
completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell’altrui reputazione.

Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di
giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nell’ipotesi di cui
all’articolo 99, comma 2, del codice penale.
Se l’offesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario,
o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene
sono aumentata sino al triplo».

Articolo 3
(Modifiche al
codice di procedura penale)


1. Dopo il comma 3
dell’articolo 427 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:
«3bis. Il giudice puo’ altresi’ condannare il querelante al pagamento di
una somma da 1.000 a 10.000 euro a favore della cassa delle ammende

 


Articolo 4
(Norma
transitoria)


1. Nel caso in cui la condanna
a pena detentiva per i reati di diffamazione o ingiuria modificati dalla
presente legge debba essere ancora eseguita prima della data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero, a tale data, sia in corso d’esecuzione, la
pena della reclusione è convertita in pena pecuniaria.

 

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