DPCM 14/07/ 2004 Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2004. (GU n. 168 del 20-7-2004)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14
luglio 2004

Proroga  degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto
2004.

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
 241,  il  quale  prevede che con decreto del Presidente del Consiglio 
 dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro competente, possono essere 
 modificati  i  termini  riguardanti  gli adempimenti dei contribuenti 
 relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
 n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte 
 sui redditi; 
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
 n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto; 
   Visto  il  decreto  legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, recante 
 l'istituzione  e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività 
 produttive; 
   Visto  il  regolamento  recante  norme  per la semplificazione e la 
 razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti  contabili  in  materia di 
 imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della 
 Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; 
   Visto  il  regolamento  recante  le  modalità per la presentazione 
 delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta 
 sul   valore   aggiunto   e  all'imposta  regionale  sulle  attività 
 produttive.  emanato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 
 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; 
   Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 
 2004; 
   Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti 
 nel  mese  di agosto  2004;  coincidono con il periodo di sospensione 
 feriale estiva delle attività lavorative; 
   Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti 
 termini  per  consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo 
 periodo   di  tempo  per  l'effettuazione  dei  predetti  versamenti, 
 evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive; 
                               Decreta: 
                                Art. 1. 
   1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, 
 del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel 
 mese di agosto 2004, entro il giorno 20, puo' essere effettuato entro 
 la predetta data, senza alcuna maggiorazione. 
   Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
 Repubblica italiana. 
     Roma, 14 luglio 2004 
                                             Il Presidente: Berlusconi 
   

 

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed