Immodificabili i requisiti del bando di gara durante il periodo per l’aggiudicazione. Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 2736 del 04/05/2004

Il
Consiglio di Stato con sentenza n.2736/04 in riforma della sentenza n.580/03 del
Tar Abbruzzo, ha statuito che nelle gare d’appalto, i requisiti posti alla base
della lettera d’invito non possono subire modificazione durante il periodo per
l’aggiudicazione.

Nel
caso di specie si poneva tra i requisiti " quello di aver svolto identico
servizio a quello oggetto della presente gara per almeno due anni presso altro
Ente o Pubblica amministrazione".

La
società esclusa faceva ricorso al Tar, sostenendo che la società
aggiudicatrice dovesse essere esclusa dalla gara d’appalto, in quanto non in
possesso dei requisiti richiesti dal bando, poichè non aveva svolto negli anni
precedenti identico servizio.

Il
Tar respingeva il ricorso, giudicando non rilevante la mancata esperienza della
società aggiudicatrice,in materia di servizi oggetto della gara d’appalto.


Successivamente la società esclusa proponeva appello al Consiglio di Stato, per
chiedere l’annullamento della sentenza di primo grado.Il Consiglio di Stato,
accoglie l’appello affermando la contraddittorietà tra la clausola del bando e
il comportamento del Comune, precisando che l’amministrazione deve soppesare le
parole dei bandi ed evitare di inserire preclusioni che all’atto dell’ammissione
ritiene non necessarie. (Anna Sabia, Litis.it)

 


Consiglio di Stato, Sezione V,  Sentenza n. 2736 del  04/05/2004

 

Il  Consiglio  di 
Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta

        
ANNO  2003 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in
appello proposto dalla società in nome collettivo SPRAY RECORDS DI LATTANZIO &
C., con sede in Moscufo, in persona dei soci e legali rappresentanti in carica
dei signori Maurizio Lattanzio, Belfino De Leonardis e Cesare Albani, difesi
dall’avvocato Alfonso Vasile e domiciliati in Roma, via San Tommaso d’Aquino,
presso lo studio dell’avvocato Aldo Guglielmi;

contro

il comune di
PESCARA, costituitosi in giudizio in persona del sindaco, dottor Luciano
D’Alfonso, difeso dall’avvocato Marco Sanvitale e domiciliato in Roma, via della
Balduina 187, presso lo studio dell’avvocato Stefano Agamennone;

e nei confronti

dell’impresa TUTTO SERVICE DI
DI SALVO PAOLA, con sede in Pescara, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza
19 giugno 2003 n. 580 con la quale il tribunale amministrativo regionale per
l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, ha respinto il ricorso contro il
provvedimento del comune di Pescara 31 dicembre 2002 n. 434, di aggiudicazione
all’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola dell’appalto del servizio di
registrazione magnetica, sbobinamento e trascrizione delle sedute presso la sala
consiliare e il Consiglio di quartiere, nonchè di assistenza tecnica e di
gestione dell’impianto video e per le votazioni.

       Visto il ricorso in
appello, notificato il 2 e 4 e depositato il 13 ottobre 2003;

       visto il controricorso
del comune di Pescara, depositato il 22 febbraio 2004;

       vista la memoria
presentata dall’appellante il 2 marzo 2004;

       visti gli atti tutti
della causa;

       relatore, all’udienza
del 9 marzo 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresi’ gli avvocati
Vasile e Sanvitale;

       ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue.

FATTO

       La
società Spray Records di Lattanzio & C. (d’ora in poi anche solo: Records) e
l’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola (d’ora in poi anche solo: Tutto
Service) hanno partecipato alla licitazione privata (in atti denominata “gara
per trattativa privata”) indetta dal comune di Pescara per l’appalto del
servizio specificato in epigrafe. La lettera d’invito poneva tra i requisiti
quello “di avere svolto identico servizio a quello oggetto della presente gara
per almeno due anni presso altro Ente o Pubblica Amministrazione dalla data del
presente bando”. La gara è stata vinta da Tutto Service, che aveva offerto un
ribasso sulla base d’asta del 31,5 per cento, dopo che le sue giustificazioni
sull’anomalia dell’offerta erano state giudicate accettabili.

       Records
con ricorso al tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo notificato al
comune e alla controinteressata il 23 gennaio 2003 ha impugnato
l’aggiudicazione, deducendone l’illegittimità con tre motivi. Con il primo
motivo ha censurato la suddetta clausola, nella parte in cui richiedeva d’avere
svolto l’identico servizio presso “altre” amministrazioni e non anche presso il
comune di Pescara. Con il secondo motivo ha lamentato che la controinteressata
fosse stata ammessa alla gara benchè il servizio da essa precedentemente
prestato non fosse stato “identico” a quello da prestare, perchè non
comprendeva la gestione dell’impianto video, che caratterizza massimamente
gl’impianti audiovisivi del comune di Pescara e per il quale l’aggiudicataria
non possedeva specializzazione. Con il terzo motivo ha censurato il giudizio di
non anomalia dell’offerta, con la seguente doglianza: “nella fattispecie,
l’elevatezza della offerta in ribasso (di ben il 31,50 %) non trova effettiva e
razionale giustificazione nelle affermazioni della Tutto Service contenute nella
sua lettera del 19.12.2002 (ragioni individuate nel fatto che la predetta ditta
opera con personale proprio e con materiali che acquista, quale commerciante, a
buon prezzo), specie, poi, a fronte della grave preoccupazione che la notevole
riduzione (chiaramente fuori mercato, come da atti di data non sospetta che si
producono) vada a danno della qualità del servizio “.

       Il
tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha
respinto il ricorso, giudicando inammissibile per difetto d’interesse il primo
motivo, dal momento che la ricorrente era stata ammessa in gara, e infondati gli
altri due motivi. Respingendo il secondo motivo ha osservato che in un primo
momento il comune aveva inteso indire la gara solo per i servizi di
registrazione, e solo in un secondo momento, dopo la lettera d’invito, aveva
precisato che il servizio riguardava anche il video, senza peraltro diramare
nuovi inviti; con cio’ manifestando che non richiedeva una specifica esperienza
nel settore; d’altra parte non risulta che esistano imprese specializzate nel
settore dei sistemi di votazione degli organi collegiali; sicchè l’attività in
questione doveva ritenersi secondaria rispetto all’oggetto complessivo
dell’appalto, tenuto conto anche del fatto che l’imprenditore che aveva
installato l’impianto s’era impegnato anche ad addestrare il soggetto che
avrebbe svolto il servizio. Respingendo il terzo motivo ha ritenuto che il
giudizio di non anomalia rientrava nelle valutazioni discrezionali
dell’amministrazione.

       Appella
Records dichiarando di accettare il rigetto del primo motivo e riproponendo, con
due motivi d’appello, i motivi secondo e terzo del ricorso di primo grado.

DIRITTO

       Il
secondo motivo d’appello, con il quale l’appellante ripropone il terzo motivo
del ricorso di primo grado, è infondato, perchè la censura, cosi’ come
proposta nel ricorso di primo grado e sopra trascritta, è apodittica, e quindi
inammissibile per genericità; perchè la ricorrente non ha affatto confutato le
giustificazioni addotte dall’aggiudicataria e ritenute accettabili
dall’amministrazione indicente la gara.

       Resta
da esaminare il primo motivo d’appello, corrispondente al secondo motivo del
ricorso di primo grado. Esso è fondato. La lettera d’invito poneva come
requisito per la partecipazione alla gara l’avere già svolto un servizio
“identico” a quello da svolgere; ed è fuori discussione, ed è implicitamente
ammesso dalle difese del comune, che l’aggiudicataria non avesse, invece, svolto
nessun precedente servizio con impianti audiovisivi per le votazioni consiliari;
sicchè è inevitabile concludere che sarebbe dovuto essere esclusa. L’argomento
con la quale il giudice di primo grado ha giudicato non rilevante la mancata
esperienza dell’impianto video, il fatto cioè che l’imprenditore che aveva
installato l’impianto s’era impegnato ad addestrare il soggetto che avrebbe
svolto il servizio, semmai conferma la contraddittorietà tra la clausola del
bando e il comportamento del comune. D’altra parte non puo’ il giudice
amministrativo sostituirsi all’amministrazione nel porre i requisiti di
partecipazione, ed è invece l’amministrazione che deve soppesare le parole dei
bandi di gara ed evitare d’inserire preclusioni che non siano strettamente
necessarie, e che essa stessa poi, all’atto dell’ammissione, ritiene non
necessarie.


       L’appello pertanto dev’essere accolto. Le spese a carico del comune
resistente seguono la soccombenza e si liquidano in € 1500 per il giudizio di
primo grado e 2000 per il grado d’appello. Il Collegio ritiene invece equo
compensare integralmente le spese di giudizio tra l’appellante e l’impresa Tutto
Service di Di Salvo Paola, non costituitasi nel presente grado.

Per questi motivi

Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello indicato in
epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il
provvedimento del comune di Pescara 31 dicembre 2002 n. 434. Condanna il comune
di Pescara al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tremilacinquecento
euro, a favore dell’appellante, e compensa le spese di giudizio tra la società
appellante e l’impresa Tutto Service di Di Salvo Paola.

       Cosi’
deciso in Roma il 9 marzo 2004 dal collegio costituito dai signori:

Agostino Elefante presidente

Raffaele Carboni componente,
estensore

Rosalia Maria Pietronilla
Bellavia componente

Goffredo Zaccardi componente

Aniello Cerreto componente 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Carboni      
f.to Agostino Elefante 
 

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello 
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 4 Maggio 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 


IL  DIRIGENTE


f.to Antonio Natale

 

https://www.litis.it

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