Da rifare le tabelle con le quali vengono valutati e premiati i giudici tributari.. Tar Lazio, Roma, Sezione II, Sentenza n. 6815 del 13/07/2004
Il Tar Lazio ha disposto
l’annullamento del
decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 giugno 2002
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2002) nonchè la delibera del
Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data
25.7.2002 ed i successivi atti applicativi di quelli annullati sul presupposto
del riconoscimento di un vizio di eccesso di potere per irragionevolezza,
ingiustizia manifesta e sviamento.
A Giudizio dei giudici
amministrativi è manitesta la illogicità del criterio fissato dal decreto
ministeriale del 2002 per la valutazione dei titoli di servizio di ciascuna
categoria professionale, secondo punteggi progressivi collegati all’anzianità
di servizio calcolata per scaglioni di dieci e venti anni, che determinerebbe
gravi ed immotivati squilibri fra le diverse categorie professionali. A tutti i
magistrati , infatti, viene attribuito il punteggio annuale di 1,
indipendentemente dall’ordine, dalla qualifica e dalle funzioni svolte, con
decorrenza dall’inizio del periodo di uditorato giudiziario per i magistrati
ordinari, a fronte del punteggio annuale di 0,25 (quattro volte meno) riservato
ai professori di diritto ed ai funzionari di carriera direttiva laureati, con la
rilevante eccezione dei dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
per i quali il punteggio è di 0,50 (il doppio degli altri funzionari), dei
dirigenti amministrativi o facenti funzione, unicamente se appartenenti a tale
Ministero (2 punti, il doppio di un magistrato) e dei dirigenti generali o
facenti funzione dello stesso Ministero (ben 2,5 punti), dei componenti degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro, del Capo Ufficio Legislativo e
del Capo di Gabinetto del Ministero stesso, al quale è riservato uno dei
punteggi più alti in assoluto, (più di dodici volte del funzionario laureato,
molte volte più di un magistrato). Di conseguenza, il funzionario laureato ed
il professore di diritto, dopo dieci anni di carriera, avranno solo 2,5 punti a
fronte dei 10 punti del magistrato ordinario, con un divario di 7,5 punti, per
non parlare delle decine di punti riservati dopo dieci anni ai diretti
collaboratori del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Ancora, la normativa censurata
equipara il semplice uditorato alla funzione giurisdizionale e “premia” i
diretti collaboratori fiduciariamente scelti dal Ministro preposto
all’Amministrazione finanziaria, favorendo l’ingresso e la preposizione ad
incarichi direttivi dei soggetti scelti, proprio, dal vertice
dell’Amministrazione contro i cui atti i cittadini, contribuenti, possono
ricorrere, in stridente contrasto con i più elementari principi, sanciti dalla
Costituzione, dal Trattato europeo e dalla Carta dei Diritti dell’Uomo, di
terzietà ed imparzialità della funzione giudicante e comportando una
disparità di trattamento in danno della generalità dei magistrati
amministrativi che ha superato il concorso di accesso (di secondo grado)
provenendo dalla pubblica amministrazione, rispetto ai dirigenti
dell’Amministrazione finanziaria ed ai soggetti preposti agli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonchè rispetto ai
magistrati ordinari che hanno direttamente vinto il concorso per uditore
giudiziario, in ragione del deteriore punteggio riservato al servizio
precedentemente prestato nell’Amministrazione (valutato, come detto, 0.25 punti
per anno e non utilizzabile nel calcolo della successiva attività
giurisdizionale) rispetto al periodo di uditorato.
Altrettanto illegittima
risulta, sempre a giudizio del Tar Lazio, l’attribuzione, al Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, del potere di conferire ai singoli
candidati fino a 18 punti a seguito della valutazione della loro laboriosità,
diligenza ed attitudine, dal momento che siffatta previsione, a fronte del
punteggio medio di 35-40 punti che caratterizza le graduatorie, ed ancor più a
fronte dei pochi punti o delle frazioni di punto che separano i concorrenti ai
singoli posti finisce per attribuire al Consiglio Superiore un margine di
discrezionalità dai contenuti e dai confini indefiniti, suscettibile di porre
nel nulla i risultati del complesso calcolo dei titoli di servizio, con un
evidente sviamento rispetto alla dichiarata finalità di consentire di
apprezzare anche la professionalità dei singoli candidati. (M. M.)
Tar Lazio, Roma, Sezione II,
Sentenza n. 6815 del 13/07/2004
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 11526/2002
proposto dall’Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativi, in persona
del Presidente e del Segretario Generale pro tempore, nonchè dai Signori Luigi
Antonio Esposito e Manfredo Atzeni, magistrati di T.A.R. attualmente anche
magistrati tributari, e dai Signori Francesco Scano e Tito Aru, magistrati di
T.A.R. aspiranti alla nomina a magistrati tributari, tutti rappresentati e
difesi dagli Avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa, ed elettivamente
domiciliati in Roma presso la Signora Antonia De Angelis, Via Portuense n. 104;
contro
il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ed il Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del Presidente pro tempore,
entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e
domiciliati ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
– del decreto 6 giugno 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156/2002, del Ministro dell’Economia e
delle Finanze di modifica dei criteri e dei punteggi per la nomina a componente
delle Commissioni Tributarie;
– della delibera del
Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data
25.7.2002, di approvazione dello schema di domanda e di fissazione del termine
per la sua presentazione ai fini della copertura dei posti vacanti di presidente
di commissione e di sezione, di vicepresidente di sezione e giudice delle
commissioni tributarie;
– di tutti gli atti
presupposti, connessi e consequenziali, ivi incluse le deliberazioni del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 30.4.2002 e del
23.5.2002 con le quali è stato espresso il parere di cui al l’art. 44 ter del
D.Lgs. n. 545/1992.
Visto il
ricorso ed i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli
atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza
del 23 giugno 2004 il dott. Raffaello Sestini, uditi l’Avvocato M. Vignolo per
la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Venturini per l’amministrazione
resistente ;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in
epigrafe, l’Associazione Nazionale dei Magistrati Amministrativi ed i singoli
magistrati amministrativi indicati in epigrafe impugnano il decreto del Ministro
dell’Economia e della Finanze in data 6.6.2002 e gli ulteriori atti connessi di
cui sopra.
Cio’ in quanto tutti i
predetti atti sarebbero gravemente lesivi per il prestigio e per gli interessi
morali ed economici dell’intera categoria dei magistrati amministrativi, nonchè
per i singoli magistrati amministrativi ricorrenti, che vedrebbero modificati in
peius i criteri precedentemente fissati per l’accesso alla magistratura
tributaria e per il conferimento, al suo interno, degli incarichi direttivi.
L’Associazione
ricorrente, in particolare, sostiene la propria legittimazione ai sensi
dell’art. 2 del proprio Statuto, che pone le finalità, fra le altre, di
garantire le funzioni, le prerogative ed il prestigio degli organi della
giustizia amministrativa secondo i principi della Costituzione repubblicana e di
tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati amministrativi.
L’impugnato decreto
ministeriale del 6.6.2002 ha operato la modifica in via amministrativa delle
tabelle E ed F, allegate al D.Lgs. n. 542/1992, che disciplinavano i criteri
per la selezione dei componenti e dei presidenti dei nuovi organi della
giustizia tributaria, in virtù della delegificazione operata, dall’art. 12
della legge n. 448/2001, con l’introduzione dell’art. 44 ter nello stesso D.Lgs.
n. 542/1992.
Al riguardo, i
ricorrenti deducono in primo luogo l’illegittimità costituzionale delle citate
disposizioni legislative che, introducendo l’art. 44 ter nel D.Lgs. n. 542/192
hanno delegificato la disciplina della composizione degli organi della giustizia
tributaria, in violazione, si afferma, della riserva di legge posta dall’art.
108 della Costituzione al fine di evitare la subordinazione di qualsiasi
magistratura al potere esecutivo.
Secondo i ricorrenti la
palese illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge soprarichiamate
potrebbe essere esclusa solo ritenendo ancora in vigore i principi ed i
parametri desumibili dalle tabelle E ed F del D.Lgs. n. 545/1992, che a norma
di legge dovevano essere solo modificate (e quindi non sostituite).
In tal caso, tuttavia,
risulterebbe la radicale illegittimità del citato decreto ministeriale del
2002, che non solo abroga le citate tabelle, ma viola anche le disposizioni
del D.Lgs. n. 542/1992 che, in conformità ai principi posti dalla legge-delega
n. 413/1991, garantivano un’equilibrata partecipazione delle diverse categorie
professionali ai nuovi organi di giustizia tributaria.
La mancata prefissazione
di idonei parametri legislativi si sarebbe in ogni caso tramutata, a giudizio
dei ricorrenti, in una insanabile illegittimità del citato decreto ministeriale
del 2002 per arbitrarietà, irrazionalità e manifesta illogicità, in relazione
agli abnormi criteri fissati per la valutazione dei titoli di servizio, secondo
punteggi progressivi collegati all’anzianità di servizio calcolata per
scaglioni di anni, che determinerebbero gravi ed immotivati squilibri fra le
diverse categorie professionali, danneggiando i magistrati amministrativi
rispetto a quelli ordinari e favorendo, al contempo, i dirigenti e perfino i
componenti ed i capi dell’Ufficio legislativo e dell’Ufficio di gabinetto
dell’Amministrazione finanziaria, pur fiduciariamente scelti dal Ministro.
Un ulteriore insanabile
profilo di illegittimità del medesimo decreto ministeriale riguarderebbe
l’attribuzione, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, di
un’abnorme margine di valutazione discrezionale per laboriosità, diligenza ed
attitudine, suscettibile di vanificare i punteggi attribuiti per tutti gli altri
titoli di servizio.
Gravi perplessità
vengono infine avanzate circa il parere favorevole reso dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, in ordine ad un provvedimento
oggettivamente favorevole alle aspettative di nomina a nuovi incarichi dei suoi
componenti.
Il ricorso conclude,
quindi, per l’annullamento del decreto ministeriale del 6 giugno 2002, e delle
conseguenti disposizioni indicate in epigrafe, previa remissione, ove ritenuta
necessaria dal Collegio, degli atti alla Corte Costituzionale.
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