DM ‘ECONOMIA 14/07/2004 Disposizioni per l’applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa

MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 luglio 2004 

Approvazione  delle  disposizioni  per  l'applicazione degli studi di settore   ai  contribuenti,  che  esercitano  due  o  più  attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.               IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive  modifiche,  recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;   Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30 agosto  1993, n. 331, convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;   Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993  che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;   Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalità  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento nonchè le cause di esclusione degli stessi;   Visto,  in  particolare,  l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146  del  1998,  il  quale  prevede che con i decreti di approvazione degli  studi  di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalità di applicazione degli studi di settore;   Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso dell'amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non applicabilità degli studi di settore;   Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha  istituito  la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7,  della  legge  n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000;   Visti  i  decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati approvati  gli  studi di settore relativi ad attività economiche nel settore  delle  manifatture,  del  commercio,  dei  servizi  e  delle attività professionali;   Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del  bilancio,  del  tesoro  e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;   Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali;   Visto  il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento delle entrate  24 dicembre  1999,  concernente  le modalità di annotazione separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di settore;   Visto  l'art. 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha  previsto  la  facoltà  di  avvalersi  del  regime  fiscale delle attività  marginali  per  alcune  categorie di contribuenti, persone fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;   Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non applicabilità  degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che  esercitano  due  o  più  attività  d'impresa ovvero una o più attività  in  diverse  unità di produzione o di vendita in presenza delle  quali  si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri;   Acquisito  il  parere della predetta commissione di esperti in data 6 marzo 2002;   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002,  supplemento  ordinario,  con  il  quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in  diverse  unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 18 luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  178 del 2 agosto  2003,  con  il  quale  sono  stati  approvati i criteri per l'applicazione  degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità  di  produzione  o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;   Visto  il  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre   2003,   concernente  l'approvazione  della  tabella  di classificazione delle attività economiche;                               Decreta:                                Art. 1.           Criteri per l'applicazione degli studi di settore   1. Nei  confronti  dei  contribuenti  che  esercitano  due  o  più attività  d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità  di  produzione  o  di  vendita  e che svolgono esclusivamente attività  per  le  quali  si  applicano  gli  studi di settore anche congiuntamente  ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a   ricavo   fisso,  si  applicano,  a  partire  dall'anno  2003,  le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  25 marzo 2002, anche con riferimento alle attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.   2. Nei   confronti  dei  contribuenti  indicati  al  comma  1,  che esercitano   attività  comprese  negli  studi  di  settore  indicati nell'elenco  di  cui  all'allegato  1,  gli  elementi  necessari alla definizione   presuntiva   dei   ricavi   e  dei  corrispettivi  sono determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica di cui all'allegato  2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle  variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonchè delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate  in  allegato  ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione  della  congruità  dei  ricavi  dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.                                        Art. 2.                        Studio di settore TD12U   1. Lo   studio   di   settore  TD12U  (Produzione  di  prodotti  di panetteria,  codice  attività  15.81.1  e  Commercio al dettaglio di pane,  codice  attività 52.24.1), approvato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  18 marzo  2004, si applica anche ai contribuenti  che svolgono, unitamente alle predette attività, una o più delle seguenti attività complementari:     a) supermercati, codice attività 52.11.2;     b) discount di alimentari, codice attività 52.11.3;     c) minimercati  ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 52.11.4;     d) commercio  al  dettaglio  di  bevande  (vini,  birra  ed altre bevande), codice attività 52.25.0;     e) commercio    al    dettaglio    di   latte   e   di   prodotti lattiero-caseari, codice attività 52.27.1;     f) drogherie,  salumerie,  pizzicherie e simili, codice attività 52.27.2;     g) commercio  al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 52.27.3;     h) commercio   al   dettaglio  specializzato  di  altri  prodotti alimentari, codice attività 52.27.4.   2. Il  comma  1 si applica, in presenza di attività complementari, se  i  ricavi  delle  attività  oggetto dello studio sono prevalenti rispetto quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.   3. Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi precedenti non si applicano i criteri  approvati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.                                        Art. 3.                        Studio di settore TG44U   1. Lo  studio  di  settore TG44U (Alberghi e motel, con ristorante, codice  attività 55.10.A; Alberghi e motel, senza ristorante, codice attività   55.10.B;  Affittacamere  per  brevi  soggiorni,  case  ed appartamenti  per  vacanze,  bed  and  breakfast,  residence,  codice attività  55.23.4;  Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo  alberghiero,  codice  attività 55.23.6), approvato con decreto del  Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, si applica anche   ai   contribuenti  che  svolgono,  unitamente  alle  predette attività, una o più delle seguenti attività complementari:     a) ristoranti,   trattorie,  pizzerie,  osterie  e  birrerie  con cucina, codice attività 55.30.A;     b) bar e caffè, codice attività 55.40.A;     c) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4.   2. Il  comma  1 si applica, in presenza di attività complementari, se  i  ricavi  delle  attività  oggetto dello studio sono prevalenti rispetto    a   quelli   derivanti   dall'insieme   delle   attività complementari.   3. Nelle  ipotesi  di  cui  ai  commi precedenti non si applicano i criteri  approvati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.                                        Art. 4.                        Studio di settore SM85U   1. Lo  studio  di settore SM85U (Commercio al dettaglio di prodotti del  tabacco,  codice  attività  52.26.0), approvato con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  18 marzo 2004, si applica anche   ai   contribuenti   che  svolgono,  unitamente  all'attività predetta, quella di ricevitoria (codice attività 92.71.0). Lo studio SM85U  si  applica  anche  se  l'attività di vendita al dettaglio di prodotti  del  tabacco  non  è  prevalente,  in  termini  di ricavi, rispetto all'attività di ricevitoria.   2. Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma precedente non si applicano i criteri  approvati  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.   Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 14 luglio 2004                                    Il Ministro ad interim: Berlusconi               
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