DM ‘ECONOMIA 14/07/2004 Disposizioni per l’applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 luglio 2004 Approvazione delle disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti, che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonchè le cause di esclusione degli stessi; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore; Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000; Visti i decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni, che ha istituito le agenzie fiscali; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; Visto l'art. 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto la facoltà di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali per alcune categorie di contribuenti, persone fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore; Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri; Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche; Decreta: Art. 1. Criteri per l'applicazione degli studi di settore 1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2003, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1. 2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonchè delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate. Art. 2. Studio di settore TD12U 1. Lo studio di settore TD12U (Produzione di prodotti di panetteria, codice attività 15.81.1 e Commercio al dettaglio di pane, codice attività 52.24.1), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attività, una o più delle seguenti attività complementari: a) supermercati, codice attività 52.11.2; b) discount di alimentari, codice attività 52.11.3; c) minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, codice attività 52.11.4; d) commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande), codice attività 52.25.0; e) commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice attività 52.27.1; f) drogherie, salumerie, pizzicherie e simili, codice attività 52.27.2; g) commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice attività 52.27.3; h) commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari, codice attività 52.27.4. 2. Il comma 1 si applica, in presenza di attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002. Art. 3. Studio di settore TG44U 1. Lo studio di settore TG44U (Alberghi e motel, con ristorante, codice attività 55.10.A; Alberghi e motel, senza ristorante, codice attività 55.10.B; Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, codice attività 55.23.4; Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero, codice attività 55.23.6), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attività, una o più delle seguenti attività complementari: a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A; b) bar e caffè, codice attività 55.40.A; c) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4. 2. Il comma 1 si applica, in presenza di attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002. Art. 4. Studio di settore SM85U 1. Lo studio di settore SM85U (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, codice attività 52.26.0), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2004, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente all'attività predetta, quella di ricevitoria (codice attività 92.71.0). Lo studio SM85U si applica anche se l'attività di vendita al dettaglio di prodotti del tabacco non è prevalente, in termini di ricavi, rispetto all'attività di ricevitoria. 2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 luglio 2004 Il Ministro ad interim: Berlusconi
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