Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti non violano il domicilio. Corte Costituzionale, Ordinanza n.251 del 19/07/2004
La Corte di
Cassazione ha sollevato, in riferimento all’art. 14 della Costituzione, una
questione di legittimità costituzionale dell’art. 266, comma 2, del codice di
procedura penale e dell’art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui prevedono
l’intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall’art.
614 cod. pen., senza stabilire i modi in cui può avvenire la limitazione
dell’inviolabilità del domicilio.
La libertà di
domicilio ” intesa come diritto di preservare da interferenze esterne
determinati luoghi in cui si svolge la vita privata di ciascun individuo ”
verrebbe lesa, secondo l’opinione della Cassazione, non dalle sole intrusioni
corporali, ma da qualsiasi captazione di conversazioni domestiche,
indipendentemente dal fatto che questa avvenga con microspie installate
nell’abitazione o nascoste in oggetti spediti in essa, ovvero con microfoni
direzionali a distanza o apparecchi similari collocati all’esterno.La
Cassazione, inoltre, osserva che << mentre la captazione di conversazioni che si
svolgono fuori dei luoghi di privata dimora atterrebbe soltanto alla sfera di
applicazione dell’art. 15 Cost. (libertà e riservatezza della corrispondenza),
l’intercettazione di comunicazioni che avvengono nei predetti luoghi
interferirebbe congiuntamente sull’ambito applicativo tanto dell’art. 15 Cost.
che dell’art. 14 Cost. (libertà e riservatezza del domicilio)>> ; le norme
impugnate, perciò, violerebbero l’art. 14 Cost., “almeno” nella parte in cui non
stabiliscono i modi in cui può avvenire la limitazione dell’inviolabilità del
domicilio.
Ma un
precedente orientamento giurisprudenziale aveva precisato che il secondo comma
dell’art. 14 Cost. non circoscrive le possibili limitazioni della libertà
domiciliare ai soli mezzi tipici di ricerca della prova costituti da ispezioni,
perquisizioni e sequestri, espressamente menzionati nel precetto costituzionale,
dovendo il legislatore e l’interprete tener conto anche di altre forme di
intrusione sconosciute al Costituente e divenute attuali per effetto dei
progressi tecnologici; nè intende discriminare tra forme di intrusione palesi
(quali appunto ispezioni, perquisizioni e sequestri) e forme di intrusione
occulte (quali i moderni mezzi di captazione sonora).
Tanto l’art.
266, comma 2, cod. proc. pen. che l’art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 si
limiterebbero ad individuare, come afferma la Corte Costituzionale, i “casi” nei
quali l’autorità giudiziaria può disporre l’intercettazione di comunicazioni tra
presenti nei luoghi di cui all’art. 614 cod. pen., senza disciplinare
minimamente i “modi” con cui detta intercettazione può essere realizzata, i
quali, pertanto, potrebbero essere stabiliti dal giudice e dal pubblico
ministero ” nell’ambito delle rispettive competenze di cui agli artt. 267 e 268
cod. proc. pen. ” al di fuori di qualsiasi referente normativo.
Secondo i
giudici della Consulta, l’ingresso nel domicilio invito domino dovrebbe
considerarsi ammesso dalla legge in quanto “naturale modalità attuativa” del
mezzo investigativo in parola. /Annaflora Sica, Litis.it)
Corte
Costituzionale, Ordinanza n.251 del 19/07/2004
Presidente
ZAGREBELSKY Relatore
FLICK
Camera di
Consiglio del 26/05/2004
Decisione del 08/07/2004
Deposito del 20/07/2004
Ordinanze di
rimessione 1017/2003
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
– Gustavo
ZAGREBELSKY
Presidente
–
Valerio ONIDA
Giudice
–
Carlo MEZZANOTTE
"
–
Fernanda CONTRI
"
–
Guido NEPPI MODONA
"
– Piero
Alberto CAPOTOSTI "
–
Annibale
MARINI "
– Franco
BILE
"
– Giovanni
Maria FLICK "
– Francesco
AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO
"
–
Romano VACCARELLA "
–
Paolo MADDALENA &nbs

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