Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti non violano il domicilio. Corte Costituzionale, Ordinanza n.251 del 19/07/2004

La Corte di
Cassazione ha sollevato, in riferimento all’art. 14 della Costituzione, una
questione di legittimità  costituzionale dell’art. 266, comma 2, del codice di
procedura penale e dell’art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità  organizzata e di
trasparenza e buon andamento dell’attività  amministrativa), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui prevedono
l’intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall’art.
614 cod. pen., senza stabilire i modi in cui può avvenire la limitazione
dell’inviolabilità  del domicilio.

La libertà  di
domicilio ” intesa come diritto di preservare da interferenze esterne
determinati luoghi in cui si svolge la vita privata di ciascun individuo ”
verrebbe lesa, secondo l’opinione della Cassazione, non dalle sole intrusioni
corporali, ma da qualsiasi captazione di conversazioni domestiche,
indipendentemente dal fatto che questa avvenga con microspie installate
nell’abitazione o nascoste in oggetti spediti in essa, ovvero con microfoni
direzionali a distanza o apparecchi similari collocati all’esterno.La
Cassazione, inoltre, osserva che << mentre la captazione di conversazioni che si
svolgono fuori dei luoghi di privata dimora atterrebbe soltanto alla sfera di
applicazione dell’art. 15 Cost. (libertà  e riservatezza della corrispondenza),
l’intercettazione di comunicazioni che avvengono nei predetti luoghi
interferirebbe congiuntamente sull’ambito applicativo tanto dell’art. 15 Cost.
che dell’art. 14 Cost. (libertà  e riservatezza del domicilio)>> ; le norme
impugnate, perciò, violerebbero l’art. 14 Cost., “almeno” nella parte in cui non
stabiliscono i modi in cui può avvenire la limitazione dell’inviolabilità  del
domicilio.

Ma un
precedente orientamento giurisprudenziale aveva precisato che il secondo comma
dell’art. 14 Cost. non circoscrive le possibili limitazioni della libertà 
domiciliare ai soli mezzi tipici di ricerca della prova costituti da ispezioni,
perquisizioni e sequestri, espressamente menzionati nel precetto costituzionale,
dovendo il legislatore e l’interprete tener conto anche di altre forme di
intrusione sconosciute al Costituente e divenute attuali per effetto dei
progressi tecnologici; nè intende discriminare tra forme di intrusione palesi
(quali appunto ispezioni, perquisizioni e sequestri) e forme di intrusione
occulte (quali i moderni mezzi di captazione sonora).

Tanto l’art.
266, comma 2, cod. proc. pen. che l’art. 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 si
limiterebbero ad individuare, come afferma la Corte Costituzionale, i “casi” nei
quali l’autorità  giudiziaria può disporre l’intercettazione di comunicazioni tra
presenti nei luoghi di cui all’art. 614 cod. pen., senza disciplinare
minimamente i “modi” con cui detta intercettazione può essere realizzata, i
quali, pertanto, potrebbero essere stabiliti dal giudice e dal pubblico
ministero ” nell’ambito delle rispettive competenze di cui agli artt. 267 e 268
cod. proc. pen. ” al di fuori di qualsiasi referente normativo.

Secondo i
giudici della Consulta, l’ingresso nel domicilio invito domino dovrebbe
considerarsi ammesso dalla legge in quanto “naturale modalità  attuativa” del
mezzo investigativo in parola.   /Annaflora Sica, Litis.it)

 

 


Corte
Costituzionale, Ordinanza n.251 del 19/07/2004

 

Presidente                               
ZAGREBELSKY
                                 Relatore              
 FLICK

Camera di
Consiglio del           26/05/2004                       
              Decisione del              08/07/2004


Deposito del                            20/07/2004                                

Ordinanze di
rimessione            1017/2003  

 

 


LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 

– Gustavo
                            ZAGREBELSKY                                
Presidente

 


Valerio                               ONIDA                                          
Giudice

 


Carlo                                 MEZZANOTTE                                
"

 


Fernanda                           CONTRI                                        
"

 


Guido                                 NEPPI MODONA                             
"

 

– Piero
Alberto                      CAPOTOSTI                                   "

 


Annibale                           
MARINI                                          "

 

– Franco
                              BILE                                              
"

 

– Giovanni
Maria                    FLICK                                             "

 

– Francesco
                         AMIRANTE                                     "

 


Ugo                                   DE SIERVO                                    
"

 


Romano                             VACCARELLA                                  "

 


Paolo                                 MADDALENA      &nbs

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed