Lecito l’impiego di impianti esterni anche per le intercettazioni di comunicazioni tra presenti Corte Costituzionale, Ordinanza 248 del 19/07/2004
In
riferimento all’art. 76 della Costituzione è stata sollevata una questione di
legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura
penale, nella parte in cui ” secondo il più recente orientamento della
giurisprudenza di legittimità ” prevede che non soltanto le intercettazioni
telefoniche, ma anche quelle di comunicazioni tra presenti possano essere
compiute esclusivamente per mezzo di impianti installati presso la procura della
Repubblica, salvo provvedimento motivato di deroga del pubblico ministero che ”
a fronte della insufficienza o inidoneità di detti impianti e dell’esistenza di
eccezionali ragioni di urgenza” disponga il compimento delle operazioni mediante
impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
La questione
si fonda pricipalmente sul fatto che gli stessi orientamenti giurisprudenziali
avevano, in passato, osservato che le regole dettate dall’art. 268, comma 3,
cod. proc. pen. attenessero alle sole intercettazioni telefoniche, e non anche
alle c.d. intercettazioni ambientali: e cio’ sul rilievo che queste ultime,
necessitando di apparecchiature vicine alla fonte sonora, non avrebbero potuto
essere tecnicamente eseguite a mezzo degli impianti esistenti presso la procura
della Repubblica.
Come
sostenuto nell’ordinanza, pero’, si sono avuti anche degli orientamenti di segno
contrario in base ad i quali la formulazione letterale dell’art. 268, comma 3,
cod. proc. pen. (inerente in modo generale ed indifferenziato l’esecuzione delle
operazioni di intercettazione), non consentirebbe di stabilire distinzioni di
sorta tra i due tipi di intercettazione in parola: tanto più che l’evoluzione
tecnologica avrebbe reso possibile il compimento di intercettazioni ambientali a
distanza, con conseguente venir meno della giustificazione pratica che aveva
ispirato la precedente giurisprudenza; in base a tale indirizzo, dunque, anche
in rapporto alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, l’impiego di
impianti esterni sarebbe consentito solo a seguito di provvedimento motivato del
pubblico ministero che attesti l’insufficienza o inidoneità degli impianti
installati presso la procura della Repubblica e la sussistenza di eccezionali
ragioni di urgenza.
Non si
tratta, pertanto, secondo l’odierno orientamento della Corte, di due forme
intercettazioni diverse tra loro, in quanto, anzitutto, dal punto di vista
normativo, non esistono sostanziali differenze ed in secondo luogo,
sussisterebbe tra le due una identità di esigenze che le sezioni unite della
Corte di hanno per l’appunto ritenuto di poter ravvisare in riferimento alle
c.d. intercettazioni ambientali, basando proprio su tale argomento teleologico ”
oltre che su quello letterale ” l’interpretazione su cui si radica il quesito di
costituzionalità. (Annaflora Sica, Litis.it)
Corte Costituzionale, Ordinanza 248 del 19/07/2004
Presidente ZAGREBELSKY
Relatore FLICK
Camera di
Consiglio del 07/04/2004
Decisione de l08/07/2004
Deposito del 20/07/2004
Ordinanze di
rimessione 388/2002
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
– Gustavo
ZAGREBELSKY
Presidente
–
Valerio ONIDA
Giudice
–
Carlo MEZZANOTTE
"
–
Fernanda CONTRI
"
–
Guido NEPPI MODONA
"
– Piero
Alberto CAPOTOSTI "
–
Annibale
MARINI "
– Franco
BILE
"
– Giovanni
Maria FLICK "
– Francesco
AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO
"
–
Romano VACCARELLA "
–
Paolo MADDALENA
"
–
Alfio FINOCCHIARO
"
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 268, comma 3, del codice di procedura
penale, promosso con ordinanza del 17 aprile 2002 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di A.E. ed
altro, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno
2002.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il giudice relatore Giovanni Maria
Flick.
Ritenuto
<span style="font-size: 10.0pt; font-family:

Commento all'articolo