Stranieri: non è obbligatorio tradurre il provvedimento di espulsione ma il destinatario deve capire cosa c’è scritto. Corte Costituzionale, Sentenza n. 257 del 21/07/2004

La
Consulta salva la norma a patto che, in linea con l’ordinamento, sia in concreto
assicurata la conoscibilità dell’atto. E la valutazione sulle modalità va
fatta in concreto: se non c’è altro modo bisogna tradurre


L’immigrato clandestino espulso per via amministrativa deve sempre potere
conoscere il provvedimento che lo riguarda. Ma il Testo unico sull’immigrazione,
che non prevede l’obbligo di traduzione, è comunque legittimo.


Con una sentenza apparentemente "cerchiobottista" e che affida la soluzione
concreta del problema ai giudici di merito, la Corte costituzionale è tornata
ad occuparsi della disciplina sull’immigrazione clandestina

La
scorsa settimana era stata sancita l’illegittimità delle norme che consentivano
l’espulsione in assenso di un effettivo controllo giurisdizionale (vedi in
arretrati del 16 luglio 2004).


Questa volta le norme censurate erano l’articolo 13, comma 7 e l’articolo 14,
comma 5bis (quest’ultima modificata dalla Bossi-Fini) del D.Lgs 286/98.

I
due articoli prevedono che il decreto di espulsione debba essere tradotto in una
lingua conosciuta dallo straniero e, ove cio’ non sia possibile, consentono la
traduzione "del provvedimento in lingua francese, inglese o spagnola, secondo la
preferenza dell’interessato".


Secondo i giudici rimettenti la norma prevedrebbe "un’inammissibile presunzione
di conoscenza da parte dello straniero della lingua in cui è redatto il
provvedimento".

La
Corte ha invece chiarito che le due norme "rispondono a criteri ragionevolmente
funzionali, e nella loro necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella
generalità dei casi, gli atti della pubblica amministrazione concernenti questa
materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro contenuto e in ordine alle
possibili conseguenze derivanti dalla loro violazione. Le disposizioni impugnate
si limitano a regolare doverosamente le modalità attraverso le quali il
contenuto del provvedimento di espulsione è, nella maggior parte dei casi,
conoscibile dallo straniero".
Se poi dall’astratta correttezza della previsione legislativa si scende al
concreto e risulta che lo straniero non conosce le lingue "obbligatorie"
previste dalla legge, sarà il giudice a risolvere il problema: "La valutazione
in concreto dell’effettiva conoscibilità dell’atto spetta ai giudici di merito,
i quali devono verificare se il provvedimento abbia raggiunto o meno il suo
scopo, traendone le dovute conseguenze in ordine alla sussistenza dell’illecito
penale contestato allo straniero".
La Corte ha citato alcune proprie precedenti pronunce dalle quali emerge con
chiarezza che l’effettiva conoscibilità del provvedimento rimane un punto
fermo. Un orientamento che i giudici confermano esplicitamente, anche, ad
esempio, con riguardo alla possibile valutazione d’inadeguatezza di un
provvedimento "incomprensibile" allo straniero a far decorrere i termini per
presentare ricorso: "Nel confermare tale precedente orientamento questa Corte
ritiene che spetti ai giudici di merito, di fronte ai casi concreti ed usando
dei loro poteri, anche ufficiosi, di accertamento, verificare se l’atto ha
raggiunto o meno lo scopo per il quale è preordinato ed in particolare se il
provvedimento di espulsione sia stato tradotto in una lingua conosciuta o
conoscibile dallo straniero. E ancora che, effettuate tali valutazioni, i
giudici traggano le debite conseguenze, alla luce dei principi dell’ordinamento,
in ordine alla sussistenza dell’illecito penale contestato allo
straniero".(Mimmo Torrisi, Diritto & Giustizia.)

 


Corte Costituzionale, Sentenza n. 257 del 21/07/2004


 


Presidente                         ZAGREBELSKY 
  Relatore                         
CONTRI


Camera di Consiglio del                                
09/06/2004
                         Decisione del       

08/07/2004


Deposito del                      21/07/2004              


 


Ordinanze di rimessione  172/2003  
361/2003   449/2003   870/2003  


 

 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 

    –
Gustavo           ZAGREBELSKY      Presidente

 

    –
Valerio           ONIDA             Giudice

 

    –
Carlo             MEZZANOTTE        "

 

    –
Fernanda          CONTRI            "

 

    –
Guido             NEPPI MODONA      "

 

    – Piero
Alberto     CAPOTOSTI         "

 

    –
Annibale          MARINI            "

 

    –
Franco            BILE              "

 

    –
Giovanni Maria    FLICK             "

 

    –
Francesco         AMIRANTE          "

 

    –
Ugo               DE SIERVO         "

 

    –
Romano            VACCARELLA        "

 

    –
Paolo             MADDALENA         "

 

    –
Alfonso           QUARANTA          "


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi
di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 7 e 14, comma 5-bis
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), promossi con ordinanze del 3 dicembre 2002 dal Tribunale di Venezia
– sezione distaccata di S. Donà di Piave, del 13 marzo 2003 dal Tribunale di
Pescara, del 31 marzo 2003 dal Tribunale di Milano e del 22 maggio 2003 dal
Tribunale di Pescara rispettivamente iscritte ai nn. 172, 361, 449 e 870 del
registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 14, 25, 28 e 44, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 


    Visti

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 


    udito

nella camera di consiglio del 9 giugno 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.

 

   

 

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