Convertito in legge il decreto che fa slittare a fine 2004 il mandato dei consigli nazionali e territoriali ( Dl 158/2004)
E’ legge la
proroga,sino al 31 dicembre 2004, dei consigli nazionali e territoriali di nove
Ordini professionali. Lo ha sancito ieri, il voto che, a Palazzo Madama, ha
trasformato definitivamente in legge il decreto 158/2004. Il placet del Senato
conferma il testo già approvato dalla commissione Giustizia di Montecitorio
che, rispetto all’originaria formulazione portata al Consiglio dei ministri dal
ministero della Giustizia, ha introdotto l’articolo 1-bis, secondo cui, sempre
entro fine anno, devono essere varate le nuove regole per consentire la
rappresentanza
e la partecipazione al
voto da parte dei professionisti con laurea triennale.
A questo punto,
resteranno in sella sino al 31 dicembre, gli architetti, assistenti sociali,
attuari, biologi, chimici, psicologi e geologi.
La proroga dei consigli
degli Ordini in realtà non è nuova. Deriva dalla necessità di consentire al
ministero dell’Istruzione di elaborare il regolamento, previsto dal Dpr
328/2001, con le nuove regole del gioco per una coerente distribuzione delle
cariche che tenga conto del nuovo e tutt’ora minoritario ingresso negli Albi dei
laureati triennali. Non si è trattato pero’ del primo rinvio, visto che nel
2002, con il decreto legge 107, gli attuali vertici erano già stati "congelati"
fino al 30 giugno scorso. Intanto, le difficoltà per definire il regolamento
elettorale e di rappresentanza restano sul tavolo. Il Dpr 328, che ha agganciato
la disciplina degli Albi ai nuovi titoli universitari, prevede che debba essere
assicurata la presenza dei professionisti laureati specialisti e triennali,
riservando ai primi una quota non inferiore al 50 per cento.
Il decreto legge 158 con
le modifiche delle Camere
Pubblichiamo il testo del
Ddl di conversione del Dl 158/2004 sulla permanenza in carica degli attuali
Consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa
d’ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonchè di
protezione dei dati personali. Il provvedimento è coordinato
con le modifiche
apportate dal Parlamento.
ARTICOLO 1
1.
All’articolo 4, comma 1,
del decreto legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto
2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004».
1-bis.
Il regolamento previsto
dall’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la
medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata,
le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati.
ARTICOLO 2
1.
Le disposizioni previste
dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.
RTICOLO 3
1.
Al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati
personali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 180,
comma 1, le parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004»;
b) all’articolo 180,
comma 3, le parole: «entro un anno dall’entrata in vigore del codice» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»;
c) all’articolo 181,
comma 1, lettera a), le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2005».
ARTICOLO 4
1.
Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
«Gazzetta Ufficiale»
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.



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