Disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (Testo unificato dei Ddl 3838/C e 3839/C – approvato dall’Aula il 21 luglio 2004)

Camera dei deputati
Disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo
a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti
(Testo unificato dei Ddl 3838/C e 3839/C –
approvato dall’Aula il 21 luglio 2004)

 

Articolo
1

1.
All’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti
i seguenti:
«6bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1,
le associazioni
dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura

possono altresi’ richiedere al

tribunale

del luogo
ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni
e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti
interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell’ambito
di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità
previste dall’articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di
credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari,
servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i
diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui
al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di
conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi
ad autorità amministrative indipendenti.
6ter. L’atto con cui il soggetto abilitato promuove l’azione di gruppo di
cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai
sensi dell’articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di
tutti i singoli consumatori o utenti

conseguenti al medesimo fatto o
violazione
.

6quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le
risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere
fissata la misura dell’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o
utenti.
6quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma 6-bis,
davanti al giudice puo’ altresi’ essere sottoscritto dalle parti un accordo
transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui
al comma 6-quater ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale
di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle
controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la
camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la
sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed
è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto
nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio
dell’ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti
e dal presidente, i modi, i termini e l’ammontare per soddisfare i singoli
consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del
verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel
precedente giudizio, rende improcedibile l’azione dei singoli consumatori o
utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l’esecuzione della
prestazione dovuta.
6septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui
al comma 6-sexies, le parti possono promuovere la composizione non
contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni
dell’ultimo periodo del comma 6-sexies
e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto
legislativo n. 5 del 2003.
6octies. In caso di inutile esperimento della composizione non
contenziosa di cui ai commi 6sexies e 6septies, il singolo
consumatore o utente puo’ agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di
chiedere l’accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla
sentenza di condanna di cui al comma 6quater e la determinazione precisa
dell’ammontare del risarcimento dei danni o dell’indennità, riconosciuti ai
sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei
confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 6-bis
non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
6nonies. La sentenza di condanna di cui al comma 6quater,


[…]
,
costituisce, ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura civile, prova
scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice
competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti
del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente».

 

Articolo 1bis


1. Le facoltà e i diritti di cui all’articolo 3, comma 6bis, della legge
30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresi’ esercitati dalle associazioni di
investitori.

 

Articolo 2

1. All’articolo 10, comma 1,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti di
cui all’articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della
legge 30 luglio 1998, n. 281».

https://www.litis.it

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