DM 22/06/2004, n.182 Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l’accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari. (GU n. 170 del 22-7-2004)
MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 giugno 2004, n.182
Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al
mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 66 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 2002, n. 305;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
«Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998,
n. 71, supplemento ordinario;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee
2000/C 28/02 in G.U.C.E. 1° febbraio 2000 recante gli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del
12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
L 13 del 13 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n.
200, recante riordino dell'ISMEA e relativo statuto, ed in
particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee
2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale
di rischio;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 1299 del 28 aprile 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalità
1. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte
delle imprese agricole e agroalimentari, il regime di aiuti di cui
all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
attuato, in conformità alla comunicazione della Commissione delle
Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, dall'ISMEA
attraverso l'istituzione del «Fondo di investimento nel capitale di
rischio», di seguito denominato Fondo. Per la gestione del Fondo
l'ISMEA è autorizzato a costituire un'apposita società di capitali,
anche nella forma di una società di gestione del risparmio, in
conformità con le disposizioni di cui all'articolo 33 e seguenti del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento
di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed
agroalimentare, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo
sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso
operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di
capitale di rischio.
3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che
presentano un quadro finanziario sano, un business plan con
potenzialità di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento,
management e personale impegnato con provata esperienza e capacità
operative, nei limiti e per le tipologie di investimenti, secondo i
criteri e le modalità indicati nella decisione della Commissione
europea di approvazione del regime di aiuti n. 729/A/2000.
4. Il Fondo non puo' effettuare operazioni finanziarie finalizzate
al consolidamento di passività onerose, nonchè quelle a favore di
imprese in difficoltà finanziaria come definite dalla Commissione
europea (comunicazione 1999/C 288/02).
Art. 2.
Natura dell'intervento e soggetti beneficiari
1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di
natura diretta ed indiretta.
2. Le operazioni finanziarie dirette sono rivolte agli imprenditori
di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonchè ai soggetti
organizzati in forma societaria operanti nel settore agroalimentare,
e consistono in:
a) assunzioni di partecipazione minoritarie;
b) prestiti partecipativi.
3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione
di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che
investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al precedente
comma 2.
Art. 3.
Limite delle operazioni finanziarie dirette del Fondo
1. L'ammontare massimo delle operazioni finanziarie dirette del
Fondo sono stabilite:
A) nella fase di avviamento (start-up) di un'impresa:
a) fino a 600.000 euro nel caso di imprese residenti nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE;
b) fino a 450.000 euro nel caso di imprese residenti nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE;
c) fino a 300.000 euro nel caso di imprese residenti nei
restanti territori;
B) nelle altre fasi iniziali (early stages) di un'impresa:
a) fino a 1.000.000 euro nel caso di imprese residenti nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE;
b) fino a 750.000 euro nel caso di imprese residenti nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE;
c) fino a 500.000 euro nel caso di imprese residenti nei
restanti territori.
2. Il Fondo non puo' effettuare più di una operazione finanziaria
diretta nella stessa impresa.
3. Il Fondo non effettuerà operazioni finanziarie, qualora non
intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un
apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessità
dell'impresa, nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui
all'articolo 87(3)(a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.
Art. 4.
Condizioni delle operazioni finanziarie del Fondo
1. La partecipazione diretta del Fondo al capitale sociale delle
imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza. Le assunzioni
di partecipazioni possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove
quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie.
2. Il Fondo partecipa alla ripartizione agli utili fino ad un
rendimento delle partecipazioni pari al tasso Interest Rate Swap
(IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base.
3. L'uscita dal capitale sociale dell'impresa beneficiaria della
partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato,
delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale,
ad investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite
Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due anni
di preammortamento, è erogato in unica soluzione ed è rimborsato
con rate semestrali. La remunerazione annua del prestito
partecipativo a carico dell'impresa beneficiaria è cosi'
determinata:
a) il 50% del tasso è pari al tasso IRS a cinque anni;
b) il restante 50% è pari al 50% dell'utile netto dopo le
imposte;
c) comunque il tasso totale non potrà essere superiore al 4,50%
annuo.
5. Le assunzioni di partecipazioni indirette possono avvenire
tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni minoritarie. In questo
caso, qualora il rendimento atteso risulti inferiore al tasso IRS a
cinque anni aumentato di 200 punti base, il Fondo puo' rinunciare
alla propria quota di rendimento al fine di garantire agli altri
investitori un rendimento pari al tasso IRS aumentato di 200 punti
base.
6. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l'uscita
del Fondo avviene tramite la vendita, alle condizioni di mercato,
delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti, ad
investitori terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
Art. 5.
Relazione all'ISMEA
1. Gli amministratori responsabili del Fondo, ogni anno,
trasmettono all'ISMEA, insieme al bilancio della società di capitali
costituita ai sensi dell'articolo 1, anche una relazione che illustra
gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.
2. Nel bilancio dell'esercizio dell'ISMEA, redatto ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 2001, un'apposita sezione è dedicata alla illustrazione dei
risultati previsti ed ottenuti attraverso le iniziative di sostegno
all'accesso al mercato dei capitali disciplinate nel presente
regolamento.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. In base a quanto disposto dall'articolo 66, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, per gli interventi del Fondo è destinata
la somma di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005.
2. Le spese di gestione non potranno essere superiori al 5% della
dotazione annuale del Fondo, mentre gli utili derivanti dalle
attività del Fondo sono ripartiti come segue:
a) una quota pari al 7,5% è destinata alla società di gestione;
b) la restante parte è destinata ad alimentare la dotazione del
Fondo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 giugno 2004
Il Ministro delle politiche
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