DM 22/06/2004, n.182 Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l’accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari. (GU n. 170 del 22-7-2004)

MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 giugno 2004, n.182

 Regolamento  recante  regime  di  aiuti,  per  favorire  l'accesso al
mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari.
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo  66  della  legge  n.  289  del 27 dicembre 2002,
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale  dello  Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 2002, n. 305;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998, n. 58, recante
«Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria»,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998,
n.  71, supplemento ordinario;
  Vista  la  comunicazione  della Commissione delle Comunità europee
2000/C  28/02  in  G.U.C.E. 1° febbraio 2000 recante gli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  70/2001  della  Commissione  del
12 gennaio  2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato  CE  agli  aiuti  di  Stato  a  favore delle piccole e medie
imprese,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
L 13 del 13 gennaio 2001;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n.
200,   recante   riordino   dell'ISMEA  e  relativo  statuto,  ed  in
particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c);
  Visto  il  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n. 228, recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
  Vista  la  comunicazione  della Commissione delle Comunità europee
2001/C  235  03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale
di rischio;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2004;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 1299 del 28 aprile 2004;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Finalità
  1. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte
delle  imprese  agricole  e agroalimentari, il regime di aiuti di cui
all'articolo  66,  comma  3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
attuato,  in  conformità  alla comunicazione della Commissione delle
Comunità  europee  2001/C  235  03  del  23  maggio 2001, dall'ISMEA
attraverso  l'istituzione  del «Fondo di investimento nel capitale di
rischio»,  di  seguito  denominato  Fondo.  Per la gestione del Fondo
l'ISMEA è autorizzato a costituire un'apposita società di capitali,
anche  nella  forma  di  una  società  di gestione del risparmio, in
conformità con le disposizioni di cui all'articolo 33 e seguenti del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2. Il  Fondo  ha lo scopo di supportare i programmi di investimento
di   piccole  e  medie  imprese  operanti  nel  settore  agricolo  ed
agroalimentare,  con  l'obiettivo  di  promuoverne  la  nascita  e lo
sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso
operazioni  finanziarie  finalizzate  all'espansione  dei  mercati di
capitale di rischio.
  3. Il   Fondo   effettua  operazioni  finanziarie  in  imprese  che
presentano   un   quadro  finanziario  sano,  un  business  plan  con
potenzialità  di  crescita,  adeguati profili di rischio/rendimento,
management  e  personale impegnato con provata esperienza e capacità
operative,  nei  limiti e per le tipologie di investimenti, secondo i
criteri  e  le  modalità  indicati nella decisione della Commissione
europea di approvazione del regime di aiuti n. 729/A/2000.
  4. Il  Fondo non puo' effettuare operazioni finanziarie finalizzate
al  consolidamento  di passività onerose, nonchè quelle a favore di
imprese  in  difficoltà  finanziaria come definite dalla Commissione
europea (comunicazione 1999/C 288/02).
 
     
                               Art. 2.
            Natura dell'intervento e soggetti beneficiari
  1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di
natura diretta ed indiretta.
  2. Le operazioni finanziarie dirette sono rivolte agli imprenditori
di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile, nonchè ai soggetti
organizzati  in forma societaria operanti nel settore agroalimentare,
e consistono in:
    a) assunzioni di partecipazione minoritarie;
    b) prestiti partecipativi.
  3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione
di  quote  di  partecipazione  minoritarie di altri fondi privati che
investono  nel capitale di rischio delle imprese di cui al precedente
comma 2.
 
     
                               Art. 3.
        Limite delle operazioni finanziarie dirette del Fondo
  1. L'ammontare  massimo  delle  operazioni  finanziarie dirette del
Fondo sono stabilite:
    A) nella fase di avviamento (start-up) di un'impresa:
      a) fino  a  600.000  euro  nel  caso di imprese residenti nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE;
      b) fino  a  450.000  euro  nel  caso di imprese residenti nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE;
      c) fino  a  300.000  euro  nel  caso  di  imprese residenti nei
restanti territori;
    B) nelle altre fasi iniziali (early stages) di un'impresa:
      a) fino  a  1.000.000  euro nel caso di imprese residenti nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE;
      b)   fino  a  750.000  euro nel caso di imprese residenti nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE;
      c) fino  a  500.000  euro  nel  caso  di  imprese residenti nei
restanti territori.
  2. Il  Fondo non puo' effettuare più di una operazione finanziaria
diretta nella stessa impresa.
  3. Il  Fondo  non  effettuerà  operazioni finanziarie, qualora non
intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un
apporto  di  capitali  almeno  pari al 30% delle effettive necessità
dell'impresa,  nel  caso  di  imprese  residenti nelle regioni di cui
all'articolo 87(3)(a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.
 
     
                               Art. 4.
          Condizioni delle operazioni finanziarie del Fondo
  1. La  partecipazione  diretta  del Fondo al capitale sociale delle
imprese  beneficiarie  avviene come socio di minoranza. Le assunzioni
di  partecipazioni  possono  avvenire tramite sottoscrizione di nuove
quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie.
  2. Il  Fondo  partecipa  alla  ripartizione  agli  utili fino ad un
rendimento  delle  partecipazioni  pari  al  tasso Interest Rate Swap
(IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base.
  3. L'uscita  dal  capitale  sociale dell'impresa beneficiaria della
partecipazione  avviene  tramite la vendita, a condizioni di mercato,
delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale,
ad  investitori  terzi,  a  fornitori,  alla stessa impresa o tramite
Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
  4.  Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due anni
di  preammortamento,  è  erogato in unica soluzione ed è rimborsato
con   rate   semestrali.   La   remunerazione   annua   del  prestito
partecipativo   a   carico   dell'impresa   beneficiaria   è   cosi'
determinata:
    a) il 50% del tasso è pari al tasso IRS a cinque anni;
    b) il  restante  50%  è  pari  al  50%  dell'utile netto dopo le
imposte;
    c) comunque  il tasso totale non potrà essere superiore al 4,50%
annuo.
  5. Le  assunzioni  di  partecipazioni  indirette  possono  avvenire
tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni minoritarie. In questo
caso,  qualora  il rendimento atteso risulti inferiore al tasso IRS a
cinque  anni  aumentato  di  200 punti base, il Fondo puo' rinunciare
alla  propria  quota  di  rendimento  al fine di garantire agli altri
investitori  un  rendimento  pari al tasso IRS aumentato di 200 punti
base.
  6. Nel  caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l'uscita
del  Fondo  avviene  tramite  la vendita, alle condizioni di mercato,
delle  azioni  o  quote  di  capitale  agli  altri  partecipanti,  ad
investitori terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
 
     
                               Art. 5.
                         Relazione all'ISMEA
  1. Gli   amministratori   responsabili   del   Fondo,   ogni  anno,
trasmettono all'ISMEA, insieme al bilancio della società di capitali
costituita ai sensi dell'articolo 1, anche una relazione che illustra
gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.
  2. Nel   bilancio   dell'esercizio  dell'ISMEA,  redatto  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 2001, un'apposita sezione è dedicata alla illustrazione dei
risultati  previsti  ed ottenuti attraverso le iniziative di sostegno
all'accesso   al  mercato  dei  capitali  disciplinate  nel  presente
regolamento.
 
     
                               Art. 6.
                         Disposizioni finali
  1. In base a quanto disposto dall'articolo 66, comma 3, della legge
27  dicembre  2002, n. 289, per gli interventi del Fondo è destinata
la somma di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005.
  2. Le  spese  di gestione non potranno essere superiori al 5% della
dotazione  annuale  del  Fondo,  mentre  gli  utili  derivanti  dalle
attività del Fondo sono ripartiti come segue:
    a) una quota pari al 7,5% è destinata alla società di gestione;
    b) la  restante parte è destinata ad alimentare la dotazione del
Fondo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 22 giugno 2004
                     Il Ministro delle politiche
               &nb

https://www.litis.it

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