MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Bando esami per avvocato anno 2004 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2004)

Bando esami per avvocato anno 2004
 
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
    
Visti   il   regio   decreto-legge   27 novembre  1933,  n. 1578, convertito  con  modificazioni  nella  legge  22 gennaio 1934, n. 36, relativo  all'ordinamento  delle  professioni  di  avvocato; il regio  decreto  22 gennaio  1934, n. 37 contenente le norme integrative e di attuazione  del  predetto;  la  legge  23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni  all'ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre   1946,   n. 261,   contenente   norme  sulle  tasse  da corrispondersi  all'Erario  per la partecipazione agli esami forensi, come  da  ultimo  modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  21 dicembre  1990, art. 2 - lettera b); l'art. 2 della legge  24 luglio  1985,  n. 406;  la legge 27 giugno 1988, n. 242; la legge  20 aprile  1989,  n. 142;  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica  10 aprile 1990, n. 101; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme in  materia  di esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio  2003,  n. 112,  convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio  2003,  n. 180,  recante  modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense;
Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574  contenente  le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e  della  lingua  ladina  nei  rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione  e  nei procedimenti giudiziari e succ. mod., nonchè l'art. 25   decreto   legislativo   9 settembre   1997,  n. 354,  che istituisce la sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento;
 Ritenuta  l'opportunità  di  indire  una  sessione  di  esami di Avvocato  presso  le  sedi  delle  Corti  di Appello di Ancona, Bari, Bologna,   Brescia,  Cagliari,  Caltanissetta,  Campobasso,  Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo,  Perugia,  Potenza,  Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento,  Trieste,  Venezia  e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento per l'anno 2004;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
    
                                  Decreta:
    
Art. 1.
 
E' indetta per l'anno 2004 una sessione di esami per l'iscrizione negli  albi  degli  avvocati  presso  le  sedi di Corti di Appello di Ancona,  Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania,   Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,  Messina, Milano,  Napoli,  Palermo,  Perugia,  Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno,  Torino,  Trento,  Trieste,  Venezia  e  presso  la  Sezione distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.
 
 
 
Art. 2.
 
 1) L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
 2)  Le  prove  scritte  sono  tre.  Esse  vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia ed hanno per oggetto:
 a)  la  redazione  di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
  b)  la  redazione  di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
  c)  la  redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di  diritto  sostanziale  e  di  diritto  processuale,  su un quesito proposto,  in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il  diritto penale ed il diritto amministrativo.
 3) Le prove orali consistono:
 a)  nella  discussione,  dopo  una succinta illustrazione delle prove  scritte,  di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno   una  di  diritto  processuale,  scelte  preventivamente  dal candidato,  tra  le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto  commerciale,  diritto  del  lavoro,  diritto penale, diritto amministrativo,   diritto  tributario,  diritto  processuale  civile, diritto  processuale  penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario;
 b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
 
Art. 3.
 
        Le  prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
          14 dicembre  2004:  parere  motivato  su  questione  in materia civile;
          15 dicembre  2004:  parere  motivato  su  questione  in materia penale;
          16 dicembre  2004:  atto  giudiziario  su  quesito proposto, in materia   di   diritto  privato,  di  diritto  penale  e  di  diritto amministrativo.
 
Art. 4.
 
1) La domanda di ammissione agli esami di cui all'art. 1, redatta su  carta  da  bollo,  dovrà essere presentata, entro il 16 novembre 2004, alla Corte di Appello competente.
2)  Si  considerano  prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
3)  Nelle  domande  dovranno  essere  indicate  le cinque materie scelte tra quelle indicate nel precedente art. 2, n. 3 lettera a).

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