Contratti di inserimento lavorativo (Circolare Welfare 21/07/2004)


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

 

 


Circolare n.  31


Prot. n.

 


Roma, 21 luglio 2004

 

Alle Direzioni Regionali del
lavoro


Alle Direzioni Provinciali del lavoro
LORO SEDI


Alla Regione Siciliana
– Assessorato lavoro
– Ufficio Regionale del lavoro
– Ispettorato del lavoro
PALERMO


Alla provincia Autonoma
di Bolzano
– Assessorato  lavoro
BOLZANO


Alla Provincia Autonoma
di Trento
– Assessorato lavoro
 TRENTO


All’INPS
– Direzione generale
 ROMA


All’INAIL
– Direzione generale
  ROMA


Alla Direzione generale 
AA.GG.R.U.A.I.
– Divisione VII
  SEDE

 

Al SECIN
SEDE

 

 


OGGETTO: Contratti di inserimento lavorativo

 
 


1. I contratti con funzione formativa. Premessa.


L’art. 2 della legge n.30
del 14 febbraio 2003 ha delegato il Governo ad intervenire in materia di
riordino dei contratti a contenuto formativo. Il titolo VI del d.lgs. n. 276 del
2003 contiene la nuova disciplina del contratto di apprendistato (artt. da 47 a
53) e la regolamentazione del contratto di inserimento (artt. da 54 a 59).
In via preliminare occorre precisare che il contratto di apprendistato rimane un
contratto spiccatamente caratterizzato dalla funzione formativa e destinato,
anche per questo, ad esaurire l’ambito di operatività un tempo riservato al
contratto di formazione e lavoro. Il contratto di inserimento, per contro, è un
nuovo contratto nel quale la funzione formativa perde la sua natura
caratterizzante a favore della finalità di garantire la collocazione o la
ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente più deboli
individuati tassativamente dal legislatore (art. 54, comma 1). In questo senso
dispone espressamente l’art. 55, comma 4, dove si precisa che nel contratto di
inserimento la formazione è solo eventuale.
Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui
all’articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n.223, in materia di contratto di
reinserimento dei lavoratori disoccupati.


2. La struttura
del contratto di inserimento e la clausola del termine

 


Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro a tempo
determinato finalizzato all’inserimento o al reinserimento nel mercato del
lavoro di alcune categorie di soggetti. Presupposto necessario per la
stipulazione del contratto di inserimento è la predisposizione di un progetto
individuale mirato alla individuazione di un percorso di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non
superiore a diciotto mesi. In caso di contratto di inserimento stipulato con
persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico la
durata massima del rapporto puo’ essere elevata sino a trentasei mesi.
Nell’ambito di tali limiti minimi e massimi, la durata di un contratto di
inserimento dipende da quanto previsto nel progetto di inserimento. La durata
del rapporto, infatti, deve essere idonea a consentire il pieno svolgimento del
percorso di adattamento delle competenze professionali e, cioè, deve essere
tale da realizzare la funzione di inserimento tipica di tale contratto.

 


Il contratto di inserimento puo’ essere prorogato anche più
volte, anche senza necessità di allegare alcuna specifica motivazione, purchè
in coerenza con il progetto individuale di inserimento. La durata massima del
contratto prorogato non puo’ tuttavia eccedere i limiti legali di diciotto o
trentasei mesi. Tali limiti legali di durata possono essere superati solo nel
caso in cui il rapporto di inserimento sia stato sospeso per lo svolgimento del
servizio militare o civile o per maternità.
Ove il rapporto di inserimento duri oltre il termine di scadenza originariamente
concordato o successivamente prorogato, il contratto si trasforma in un
contratto di lavoro a tempo indeterminato, sempre che venga superato il termine
di trenta giorni di cui all’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 368/2001.
Se compatibile con il progetto di inserimento il contratto di inserimento puo’
anche essere a tempo parziale.
In ogni caso il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.

 

 


3. I datori di lavoro che possono stipulare contratti di
inserimento

 


Possono stipulare contratti di inserimento:


– enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
– gruppi di imprese;
– associazioni professionali, socio- culturali, sportive;
– fondazioni;
– enti di ricerca, pubblici e privati;
– organizzazioni e associazioni di categoria.


Quanto ai consorzi od ai gruppi di impresa il progetto di
inserimento puo’ prevedere l’impiego in diverse società del gruppo o
consorziate. In tal caso si potrà dare l’ipotesi di un unico contratto di
lavoro di inserimento con una singola società del consorzio o del gruppo che,
pero’, potrà "inviare" il lavoratore, ai fini del progetto di inserimento,
presso più società del consorzio o del gruppo. In tal caso, il limite
percentuale previsto dall’art. 54, comma 3, sarà computato esclusivamente in
capo alla singola società che risulta essere la datrice di lavoro.

 


Per poter stipulare un contratto di inserimento è necessario che
il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei
lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto
mesi precedenti.
Ai fini del calcolo della percentuale non si considerano contratti di
inserimento non trasformati:

 


– i contratti risolti dal datore di lavoro nel corso o al termine
del periodo di prova;
– i contratti risolti dal datore di lavoro per giusta causa;
– i contratti risolti dal lavoratore per dimissioni;
– i rapporti che non sono stati trasformati a causa di rifiuto del lavoratore;
– i contratti di inserimento non trasformati in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato nella misura pari a quattro contratti.

 


Di conseguenza, se nei diciotto mesi precedenti sono scaduti
cinque contratti di inserimento e quattro di essi non sono stati trasformati, di
questi quattro contratti non si terrà conto e sarà sufficiente confermare un
solo contratto per poter procedere a nuove assunzioni con contratto di
inserimento (5 contratti scaduti, da cui si sottraggono i 4 che non si
computano: resta un solo contratto ed il 60 per cento di 1 è pari a 0,60, che
va arrotondato ad 1).


In ogni caso non operano limiti nell’ipotesi in cui nei 18 mesi
precedenti all’assunzione del lavoratore sia venuto a scadere un solo contratto
di inserimento.
Si considerano invece mantenuti in servizio quei lavoratori il cui contratto di
inserimento sia stato trasformato in un contratto a tempo indeterminato anche
prima della scadenza del termine.

 


Trattandosi di istituti contrattuali diversi, resta inteso che
non devono essere presi in considerazione i contratti di formazione e lavoro
cessati e non trasformati nei diciotto mesi antecedenti la stipulazione del
contratto di inserimento.
Non esistono limiti quantitativi di ricorso allo strumento del contratto di
inserimento. Eventuali limiti percentuali possono essere introdotti dalla
contrattazione collettiva (art. 58, comma secondo).

 


4. I soggetti che possono essere assunti con contratti di
inserimento

 


Possono essere assunti con contratto di inserimento:

 


– soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
– disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue;
– lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di
lavoro;
– lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa  e che non
abbiano lavorato per almeno due anni;
– donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di
occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
– persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave
handicap fisico, mentale o psichico.

 


Si rammenta che ai sensi del d. lgs. n.297/2002 per disoccupati
"di lunga durata" si intendono coloro i quali, dopo aver perso un posto di
lavoro o aver cessato un’attività  di lavoro autonomo, siano alla ricerca di
una nuova occupazione da almeno dodici mesi. Fra tali soggetti rientrano anche
quelli che risultino disoccupati a seguito di dimissioni.
Quanto invece alla assunzione di donne con contratti di inserimento questa è
subordinata alla definizione, mediante decreto ministeriale, delle aree
geografiche cui il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20 per
cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi
del 10

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