Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro (Circolare Welfare 21/07/2004)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Circolare n. 30
Prot: 1/267
Roma, 21
luglio 2004
Alle Direzioni Regionali del
lavoro
Alle Direzioni Provinciali del
lavoro
LORO SEDI
Alla Regione Siciliana
– Assessorato lavoro
– Ufficio Regionale del lavoro
– Ispettorato del lavoro
PALERMO
Alla provincia Autonoma di
Bolzano
– Assessorato lavoro
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di Trento
– Assessorato lavoro
TRENTO
All’INPS
– Direzione generale
ROMA
All’INAIL
– Direzione generale
ROMA
Alla Direzione generale AA.GG.R.U.A.I.
– Divisione VII
SEDE
Al SECIN
SEDE
OGGETTO: Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi
autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro
Il nuovo
regime autorizzatorio in materia di organizzazione e disciplina del mercato del
lavoro di cui al Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
operativo dal 2 luglio 2004, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto 5 maggio 2004, con cui sono stati
specificati i requisiti di cui devono essere in possesso le agenzie per il
lavoro e, segnatamente, la disponibilità di uffici in locali idonei allo
specifico uso e di adeguate competenze professionali. Con la pubblicazione del
decreto 5 maggio 2004 prende contestualmente vigore anche il decreto 23 dicembre
2003 relativo alle modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione
di cui al comma 2, dell’articolo 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e ad ogni altro profilo inerente l’organizzazione e le modalità di
funzionamento dell’albo delle agenzie per il lavoro.
Ad integrazione dei primi chiarimenti interpretativi e operativi forniti con le
circolari n. 25 del 24 giugno 2004 e n. 27 del 2 luglio 2004, in materia di
agenzie per il lavoro, si forniscono ora le seguenti e ulteriori precisazioni.
1. Personale
qualificato di cui devono disporre le singole unità organizzative delle agenzie
per il lavoro
In
relazione al paragrafo 6.1 della circolare n. 25 del 24 giugno 2004, dedicato al
personale delle Agenzie per il lavoro, preme precisare quanto segue:
a) è
soddisfatto quanto stabilito dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
là dove i requisiti di professionalità dei dipendenti delle Agenzie per il
lavoro, previsti dal DM 5 maggio 2004 siano posseduti da due dipendenti per
Regione, fermo restando che tali requisiti debbono essere posseduti da quattro
unità nella sede principale;
b) nelle
restanti unità organizzative (filiali) è invece sufficiente, come indicato
dalla circolare 24 giugno 2004, che siano presenti figure professionali
"qualificate" nel senso di personale che abbia un profilo professionale adeguato
all’esercizio della specifica attività oggetto della autorizzazione. Quindi
soggetti che abbiano maturato esperienza nel settore della gestione o della
ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della
ricollocazione professionale o dei servizi per l’impiego o della formazione
professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro o nel campo delle relazioni sindacali ovvero che abbiamo conseguito un
titolo di studio (laurea) in una materia inerente a uno dei diversi aspetti
della attività del settore (giurisprudenza, economia, psicologia, scienze
politiche e affini) ovvero che abbiano frequentato corsi di formazioni (master
ecc.) relativi a materie inerenti al mercato del lavoro;
c) nei
casi di cui al punto sub b) è chiaro che l’assunzione non debba necessariamente
avvenire mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma con
altro contratto di lavoro dipendente comprese le nuove tipologie del contratto
di inserimento e del contratto di apprendistato di alta formazione di cui al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
d)
l’espressione "funzionario", che compare all’articolo 1, comma 2, del DM 5
maggio 2004, non puo’ essere che intesa come sinonimo di "impiegato", che abbia
svolto una esperienza di almeno due anni nelle posizioni indicate dal citato DM,
avendo acquisito una significativa esperienza nell’attività oggetto della
autorizzazione. Questo in considerazione del fatto che, là dove la circolare 24
giugno 2004 parla di funzioni direttive o di responsabilità non si fa
riferimento a nessun livello di inquadramento contrattuale, ma, più
semplicemente, alla funzione aziendale ricoperta.
e) con
riferimento esclusivo alle attività di ricerca e selezione di personale e di
supporto alla ricollocazione professionale – nel ribadire la possibilità, solo
per queste attività, che i requisiti di professionalità per la sede principale
siano posseduti dall’amministratore delegato della società e/o dai consiglieri
della società che siano direttamente attivi all’interno della stessa (Circ.
Min. n. 25/04) – in virtù delle specifiche caratteristiche delle attività in
oggetto, che come evidenziato dalla definizione che ne danno le lettere c) e d)
del comma 1, dell’articolo 2, del d.lgs n. 276/03, sono a tutti gli effetti
attività di consulenza di direzione realizzate su incarico delle organizzazioni
clienti, per personale qualificato ai sensi dell’articolo 1 del DM 5 maggio 2004
addetto alle specifiche attività di ricerca e selezione di personale e
ricollocazione professionale devono intendersi: oltre ai dipendenti e agli
amministratori e/o consiglieri della società, anche i lavoratori autonomi, sia
professionisti (ovvero iscritti ad appositi albi) sia collaboratori (ossia
professionisti non iscritti in albi), dotati di adeguate competenze
professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto 5 maggio 2004,
organicamente inseriti nella stessa nel rispetto di quanto stabilito
all’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto. Si specifica quindi che, in sede
di richiesta di iscrizione all’Albo e di autorizzazione, tali Agenzie possono
includere tutte le sopra riportate categorie di personale nel novero del proprio
organico, ai fini della realizzazione del "documento analitico attestante il
possesso di una adeguata organizzazione tecnico professionale" da allegarsi alla
richiesta di iscrizione all’Albo.
2. Organizzazione delle agenzie per il lavoro
Ai fini della
autorizzazione è stabilita la redazione di un "documento analitico",
sottoscritto dal rappresentante legale della Agenzia, attestante che l’Agenzia
stessa è dotata di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo
svolgimento della attività per la quale ha richiesto l’autorizzazione nonchè
la conformità alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di
lavoro.
In tale documento dovrà essere descritto in termini analitici e dettagliati il
modello organizzativo adottato dalla agenzia. Oltre a quanto precisato nella
circolare 24 giugno 2004, nel documento analitico dovrà essere indicata anche
l’articolazione delle attività oggetto di autorizzazione (ricerca e selezione
dei candidati, gestione delle banche dati, stipulazione dei contratti, ecc.),
che devono essere gestite e organizzate esclusivamente attraverso le proprie
strutture e il proprio personale dipendente secondo quanto sopra specificato.
3. Attività di "sportello"
Con
riferimento esclusivo all’esercizio delle attività di ricerca e selezione di
personale e di supporto alla ricollocazione professionale, si precisa che,
coerentemente con la natura consulenziale della attività in oggetto, i locali
in cui esse svolgono l’attività di ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale non sono da considerarsi "sportello",
a meno di una esplicita dichiarazione in tale direzione in sede di richiesta di
autorizzazione da parte dell’Agenzia medesima. Conformemente non si applicano a
detti locali quanto previsto relativamente alla apertura al pubblico e alla
conseguente accessibilità alle persone con disabilità. Essi dovranno viceversa
essere conformi alle norme in vigore in materia di sicurezza e tutela della
salute sui luoghi di lavoro.
Con
riferimento alle attività di somministrazione di lavoro non sono invece da
considerarsi alla stregua di "sportello", a meno di una esplicita dichiarazione
in tale direzione in sede di richiesta di autorizzazione da parte dell’Agenzia,
le attività riconducibili ai concetti di inhouse, Implant e simili e cioè
quelle unità organizzative che operano in esclusiva per un singolo cliente e
che vengono aperte ed attivate in prossimità o all’interno di locali messi a
disposizione dall’azienda cliente per cui l’Agenzia opera. Conformemente, anche
in questi casi non si applica a detti locali quanto previsto relativamente alla
apertura al pubblico, al numero minimo di persone qualificate e alla conseguente
accessibilità alle persone con disabilità. Essi dovranno viceversa essere
conformi alle norme in vigore in materia di sicurezza e tutela della salute sui
luoghi di lavoro.
Per tutti i tipi di agenzie e per i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche senza quanto sopra specificato, gli
uffici non aperti al pubblico non sono considerati alla stregua di sportelli.
Nelle ipotesi di cui sopra resta ovviamente fermo che l’esercizio abusivo della
attività di intermediazione, di somministrazione o di altra attività legata
all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nei locali non adibiti a sportello
darà luogo alla revoca della autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal
decreto 23 dicembre 2003.
4. Interconnessione alla Borsa nazionale continua del lavoro
Ai fini
del rilascio della autorizzazione le Agenzie per il lavoro rilasciano una
dichiarazione di disponibilità a interconnettersi con la Borsa continua
nazionale del lavoro non appena a regime. In attesa della completa messa a
regime della borsa continua nazionale del lavoro gli operatori
autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ottemperano all’obbligo di
interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso uno dei
nodi regionali che risultano già attivi secondo gli standard tecnici e i flussi
informativi di scambio disciplinati con apposito decreto, anche in ragione della
interoperabilità dei sistemi.<



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