L’onerosità del ricongiungimento dei periodi di studio dei dipendenti statali supera l’esame della Consulta. Corte Costituzionale, Sentenza n. 267 del 23/07/2004
Non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti ” sezione
giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana. L’onerosità del
ricongiungimento dei periodi di studio dei dipendenti statali che hanno già
effettuato il riscatto INPS, ed ora passati nella gestione speciale dello Stato,
supera l’esame della Consulta.
La sentenza,
scritta dal giudice Prof. Maddalena, sottolinea l’aspetto pluralistico e
frammentato della struttura del nostro sistema pensionisticom con la conseguente
necessità di fissare regole precise per i ricongiungimenti. Questi possono
essere gratuiti, in caso di passaggio da gestione speciale ad assicurazione
obbligatoria Inps, ed onerosi, nell’ipotesi inversa.
In tale
ambito si inserisce l’impugnato art. 12 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il quale
regola il passaggio dalle gestioni previdenziali dei dipendenti delle assemblee
legislative, degli enti locali territoriali e degli enti parastatali alla
gestione speciale dello Stato, prevedendo, senza oneri per il dipendente, la
computabilità a domanda dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso i
suddetti enti, realizzando il medesimo effetto giuridico della ricongiunzione
dei periodi assicurativi, ma ponendo tutti gli oneri dell’operazione di
accentramento a carico della gestione previdenziale statale
Si tratta,
dunque, di una norma di favore non suscettibile di una interpretazione
analogica. E cio’ esclude che i “servizi di ruolo e non di ruolo prestati” dal
dipendente possano essere assimilati al periodo di studi universitari già
riscattato presso altra gestione previdenziale, in quanto il corso di studi non
costituisce, nè è in alcun modo equiparabile ad un “servizio prestato”.
La Corte, nel
respingere le argomentazioni del remittente, sottolinea come l’avere
riconosciuto la riscattabilità del periodo di studi universitari non significa
che il legislatore sia tenuto ad attribuire a questi lo stesso valore del
servizio effettivamente prestato e che non possa trattare diversamente le due
ipotesi secondo le sue scelte discrezionali.
Da un lato
non è irragionevole la scelta del legislatore di concedere, come nel caso
dell’art. 12 del d.P.R. 1092 del 1973, la ricongiunzione gratuita del servizio
prestato e non anche del periodo di studi già riscattato nella precedente
gestione previdenziale, dall’altro nessuna irragionevole discriminazione, tra
chi riscatta per la prima volta nell’ordinamento pensionistico statale un
determinato periodo di studi universitari e chi, avendo riscattato tale periodo
nella gestione di provenienza, sia costretto ad un ulteriore esborso economico
per effettuare la ricongiunzione, è dato riscontrare. Infatti, colui che ha
già riscattato nella gestione di provenienza potrà chiedere la ricongiunzione,
venendo in tal caso a pagare, non l’intera contribuzione prevista dall’art. 13
del d.P.R. n. 1092 del 1973 ma solo la metà della differenza tra tale importo e
quanto versato nella precedente gestione previdenziale per il riscatto e,
dunque, una somma inferiore a chi riscatti per la prima volta, gravando sullo
Stato la residua parte della contribuzione necessaria a coprire il periodo
assicurativo riscattato. (m. m.)
Corte Costituzionale,
Sentenza n. 267 del 23/07/2004
Presidente ZAGREBELSKY
Relatore MADDALENA
Camera di Consiglio del
26/05/2004 Decisione del
08/07/2004
Deposito del 23/07/2004
Ordinanze di rimessione 372/2003
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
–
Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
–
Valerio ONIDA Giudice
–
Carlo MEZZANOTTE "
–
Fernanda CONTRI "
–
Guido NEPPI MODONA "
– Piero
Alberto CAPOTOSTI "
–
Annibale MARINI "
– Franco
BILE "
– Giovanni
Maria FLICK "
–
Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
–
Romano VACCARELLA "
–
Paolo MADDALENA "
–
Alfio FINOCCHIARO "
–
Alfonso QUARANTA "
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 12 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza del 4 febbraio
2003 dalla Corte dei conti ” sezione giurisdizionale d’appello per la Regione
Siciliana, sull’appello proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed
altro contro Giamportone Filippo, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 2003
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie
speciale, dell’anno 2003.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il Giudice relatore Paolo
Maddalena.
Ritenuto in
fatto
1. ¾ Con
ordinanza emessa in data 4 febbraio 2003, la Corte dei conti ” sezione
giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 12 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle n

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