Solo la Cassazione può sollevare dubbi di costituzionalità sul “legittimo sospetto” -; CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 268 del 23/07/2004

La Consulta
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, come
modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47,
48 e 49 del codice di procedura penale), e dell’art. 1, comma 5, della predetta
legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97,
111 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Cosenza, dal Tribunale di
Pescara, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara e dal
Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta,

A giudizio della
Corte Costituzionale, in teme di “legittimo sospetto” solo la Corte di
Cassazione è legittimità a sollevare dubbi di costituzionalità, dal momento
che tale censura non puo’ essere avanzata dagli stessi giudici nei cui confronti
è stato avanzato il sospetto, mancando, nella specie, la libera determinazione
del giudice remittente.

La Corte ha anche
sottolineato che

l’art. 47,
comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice deve ‘comunquè sospendere il
processo, prima dello svolgimento della discussione o prima della pronuncia
della sentenza, dopo che ha avuto notizia dalla Corte di cassazione, ex
art. 48, comma 3, dello stesso codice, che la richiesta di rimessione è stata
assegnata alle sezioni unite o a sezione diversa dall’apposita sezione alla
quale, a norma dell’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., sono assegnati i ricorsi
quando il Presidente della Corte rileva una causa di inammissibilità. Dalla
formulazione dell’art. 47, comma 2, cod. proc. pen. emerge dunque che il giudice
deve disporre la sospensione del processo solo in presenza della duplice
condizione che il processo stia per entrare in una fase processuale
particolarmente ‘qualificatà (prima dello svolgimento delle conclusioni e della
discussione, prima della pronuncia del decreto che dispone il giudizio o della
sentenza) e che al giudice stesso sia pervenuta la notizia che la richiesta di
rimessione è stata assegnata alle sezioni unite o, comunque, ad una sezione
competente a decidere nel merito, fermo restando che il giudice non deve
disporre la sospensione se ritiene che la richiesta non sia fondata su elementi
nuovi rispetto ad altra richiesta già rigettata o dichiarata inammissibile.

I rimettenti,
invece,  hanno sollevato la questione subito dopo che la richiesta di rimessione
è stata depositata in cancelleria, senza trasmetterla alla Corte di cassazione
secondo quanto disposto dall’art. 46, comma 3, cod. proc. pen., rendendo cosi’
impossibile il verificarsi della seconda condizione a cui è subordinata l’operatività
della sospensione obbligatoria del processo, e cioè la comunicazione da parte
della Corte che la richiesta è stata assegnata ad una sezione competente a
decidere nel merito.

 

 


CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 268 del 23/07/2004


 


Presidente                         ZAGREBELSKY 
  Relatore                         
NEPPI MODONA


Camera di Consiglio del                                
26/05/2004
                         Decisione del       

08/07/2004


Deposito del                      23/07/2004           
                                           


 


Ordinanze di rimessione  4/2003  
334/2003   444/2003   553/2003  


 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 


Gustavo         ZAGREBELSKY Presidente

 


Valerio         ONIDA       Giudice

 


Carlo           MEZZANOTTE        "

 


Fernanda        CONTRI            "

 


Guido           NEPPI MODONA      "

 

– Piero
Alberto   CAPOTOSTI         "

 


Annibale        MARINI            "

 


Franco          BILE              "

 

– Giovanni
Maria  FLICK             "

 


Francesco       AMIRANTE          "

 


Ugo             DE SIERVO         "

 


Romano          VACCARELLA        "

 


Paolo           MADDALENA         "

 


Alfio           FINOCCHIARO       "

 


Alfonso         QUARANTA          "

 

 

 


ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi
di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47, comma 2, del codice di
procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica
degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), e dell’art. 1,
comma 5, della stessa legge, promossi, nell’ambito di diversi procedimenti
penali, dalla Corte di assise di Cosenza con ordinanza in data 21 novembre 2002,
dal Tribunale di Pescara con ordinanza in data 28 gennaio 2003, dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Pescara con ordinanza in data 11
febbraio 2003 e dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, con
ordinanza in data 6 maggio 2003, rispettivamente iscritte al n. 4, al n. 334, al
n. 444 e al n. 553 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica n. 4, n. 24, n. 28 e n. 33, prima serie speciale,
dell’anno 2003.

 


    Visti

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 


    udito

nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.

 


    Ritenuto

che la Corte di assise di Cosenza ha sollevato (r.o. n. 4 del 2003), in
riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, del codice di procedura
penale, come modificat

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed