Solo la Cassazione può sollevare dubbi di costituzionalità sul “legittimo sospetto” -; CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 268 del 23/07/2004
La Consulta
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, come
modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47,
48 e 49 del codice di procedura penale), e dell’art. 1, comma 5, della predetta
legge 7 novembre 2002, n. 248, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97,
111 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Cosenza, dal Tribunale di
Pescara, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara e dal
Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta,
A giudizio della
Corte Costituzionale, in teme di “legittimo sospetto” solo la Corte di
Cassazione è legittimità a sollevare dubbi di costituzionalità, dal momento
che tale censura non puo’ essere avanzata dagli stessi giudici nei cui confronti
è stato avanzato il sospetto, mancando, nella specie, la libera determinazione
del giudice remittente.
La Corte ha anche
sottolineato che
l’art. 47,
comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice deve ‘comunquè sospendere il
processo, prima dello svolgimento della discussione o prima della pronuncia
della sentenza, dopo che ha avuto notizia dalla Corte di cassazione, ex
art. 48, comma 3, dello stesso codice, che la richiesta di rimessione è stata
assegnata alle sezioni unite o a sezione diversa dall’apposita sezione alla
quale, a norma dell’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., sono assegnati i ricorsi
quando il Presidente della Corte rileva una causa di inammissibilità. Dalla
formulazione dell’art. 47, comma 2, cod. proc. pen. emerge dunque che il giudice
deve disporre la sospensione del processo solo in presenza della duplice
condizione che il processo stia per entrare in una fase processuale
particolarmente ‘qualificatà (prima dello svolgimento delle conclusioni e della
discussione, prima della pronuncia del decreto che dispone il giudizio o della
sentenza) e che al giudice stesso sia pervenuta la notizia che la richiesta di
rimessione è stata assegnata alle sezioni unite o, comunque, ad una sezione
competente a decidere nel merito, fermo restando che il giudice non deve
disporre la sospensione se ritiene che la richiesta non sia fondata su elementi
nuovi rispetto ad altra richiesta già rigettata o dichiarata inammissibile.
I rimettenti,
invece, hanno sollevato la questione subito dopo che la richiesta di rimessione
è stata depositata in cancelleria, senza trasmetterla alla Corte di cassazione
secondo quanto disposto dall’art. 46, comma 3, cod. proc. pen., rendendo cosi’
impossibile il verificarsi della seconda condizione a cui è subordinata l’operatività
della sospensione obbligatoria del processo, e cioè la comunicazione da parte
della Corte che la richiesta è stata assegnata ad una sezione competente a
decidere nel merito.
CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 268 del 23/07/2004
Presidente ZAGREBELSKY
Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del
26/05/2004 Decisione del
08/07/2004
Deposito del 23/07/2004
Ordinanze di rimessione 4/2003
334/2003 444/2003 553/2003
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
–
Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
–
Valerio ONIDA Giudice
–
Carlo MEZZANOTTE "
–
Fernanda CONTRI "
–
Guido NEPPI MODONA "
– Piero
Alberto CAPOTOSTI "
–
Annibale MARINI "
–
Franco BILE "
– Giovanni
Maria FLICK "
–
Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
–
Romano VACCARELLA "
–
Paolo MADDALENA "
–
Alfio FINOCCHIARO "
–
Alfonso QUARANTA "
ORDINANZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47, comma 2, del codice di
procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248 (Modifica
degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), e dell’art. 1,
comma 5, della stessa legge, promossi, nell’ambito di diversi procedimenti
penali, dalla Corte di assise di Cosenza con ordinanza in data 21 novembre 2002,
dal Tribunale di Pescara con ordinanza in data 28 gennaio 2003, dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Pescara con ordinanza in data 11
febbraio 2003 e dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, con
ordinanza in data 6 maggio 2003, rispettivamente iscritte al n. 4, al n. 334, al
n. 444 e al n. 553 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, n. 24, n. 28 e n. 33, prima serie speciale,
dell’anno 2003.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto
che la Corte di assise di Cosenza ha sollevato (r.o. n. 4 del 2003), in
riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, del codice di procedura
penale, come modificat

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