ARBITRATO -; Le parti possono modificare il contenuto delle domande iniziali prima dell’udienza conlusuva – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 6950 del 08/04/2004

Con tale pronuncia la Cassazione sostiene che,
nell’ambito di un procedimento arbitrale, non risulta violata la regola del
contraddittorio segli arbitri consentono alle parti di modificare le domande
iniziali entro l’udienza di precisazione delle conclusioni, tuttavia ad esse
garantendo per un verso di conoscere in tempo le modifiche prima della
decisione; e per altro verso il dialettico svolgimento delle rispettive
deduzioni e controdeduzioni (anche dopo la chiusura dell’istruttoria) sulle
domande suddette. Nel caso di specie, in sede di appello, si era prospettata
un’ipotesi di violazione del principio, enunciato nell’art. 112 c.p.c. secondo
cui "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di
essa", nonchè nell’art. 816 c.p.c. che impone comunque l’osservanza dei i
canoni fondamentali che garantiscono il contraddittorio ed il diritto di difesa.
Nell’ambito della procedura di arbitrato rituale,pero’, ove le parti non abbiano
vincolato gli arbitri all’osservanza della procedura ordinaria, ed abbiano anzi
chiesto di pronunciare secondo equità, sussiste la possibilità per i
compromettenti, nei limiti della stessa clausola compromissoria, <<di modificare
ed ampliare gli iniziali quesiti, senza possibilità di evocare il disposto
degli artt. 183 e 184 c.p.c., purchè sia osservato il principio del
contraddittorio, che attiene all’ordine pubblico>> (Cfr.Cassazione Civile
8937/2000 e Cassazione Civile 1620/2000).

 

 


CASSAZIONE CIVILE,  Sezione I, Sentenza n. 6950 del  08/04/2004

 

La Corte Suprema
di Cassazione

Sezione I

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio
SAGGIO – Presidente

Dott. Salvatore
SALVAGO – rel. Consigliere

Dott. Renato
RORDORF – Consigliere

Dott. Aldo
CECCHERINI – Consigliere

Dott. Paolo
GIULIANI – Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

FOSSATI RENZO,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 95, presso l’avvocato BIANCA
EPIFANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO PEDULLA’,
giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COLOMBO ’92 S.P.A.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA ASIAGO N. 8, presso l’Avvocato LUDOVICO VILLANI, che la rappresenta e
difende unitamente agli Avvocati GIUSEPPE TARZIA, MARCELLO MARCIANI e LORENZO
ACQUARONE giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente

avverso la sent.
n. 865/00 della Corte d’Appello di GENOVA, depositata il 21 dicembre 2000;

udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2003 dal Consigliere
Dott. Salvatore SALVAGO;

udito per il
resistente l’Avvocato PAPONE, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il p.m. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha
concluso per il rigetto del ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale
condizionato.

 

Svolgimento del processo

 

Con lodo deciso il
27 luglio 1990, il Collegio arbitrale costituito su richiesta dell’impresa Renzo
Fossati e della s.p.a. Colombo 92 tra le quali erano intercorsi due contratti di
appalto, stipulati il primo (c.d. generale) nel 1986 onde disciplinare il
complesso dei lavori necessari per l’esecuzione delle opere e provviste relative
alla ristrutturazione ad uso di albergo residenziale del padiglione Nuovo Lido,
nonchè alla costruzione dell’autorimessa in sottosuolo ad esso adiacente, in
Genova, al Corso Italia, n. 15; ed il secondo nel 1987 al fine di scorporare dal
primo contratto per il corrispettivo a forfait di L. 2.850.000.000, i lavori di
costruzione della autorimessa, dichiaro’: a) la natura non vincolante del primo
contratto e la conseguente mancanza di effetti obbligatori fra le parti; b) la
risoluzione del secondo per fatto e colpa dell’impresa appaltatrice e, accertate
le reciproche ragioni di dare e avere, liquido’ a favore dell’impresa
appaltatrice l’importo di L. 42.880.205 per una differenza di I.V.A. al 2%,
condannando la S.p.A. Colombo 92 al pagamento della somma predetta e alla
restituzione della lettera fideiussoria rilasciata in data 30 giugno 1988 dalla
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. Condanno’, infine l’impresa Fossati a
smontare e ritirare, a propria cura e spese, la gru e i ponteggi posti in opera
al limite del padiglione Nuovo Lido.

Con sentenza del 7
novembre 1992 la Corte di Appello di Genova, in parziale accoglimento
dell’impugnazione dell’impresa, dichiarava la nullità della sentenza arbitrale
limitatamente alle statuizioni relative al contratto di appalto c.d. generale in
quanto la non vincolatività del relativo negozio si estendeva alla clausola
compromissoria ivi contenuta e travolgeva radicalmente ogni investitura degli
arbitri in relazione alla decisione delle controversie che dal contratto fossero
potute derivare. Rigettava i motivi di gravame attinenti al contratto di appalto
a forfait.

La Corte di
Cassazione poichè nelle more era sopravvenuta la legge n. 25 del 1994,
applicabile ai giudizi in corso, pronunciando sul secondo motivo del ricorso del
Fossati, con sentenza 25 febbraio 1995 n. 1247, cassava detta decisione, dando
mandato alla Corte di Genova di decidere preliminarmente in ordine alla
scindibilità della parte del lodo dichiarata nulla, per poi esaminare in caso
affermativo le censure mosse dalle parti contro le sole statuizioni relative al
contratto di appalto a forfait; ovvero, dichiarare la nullità dell’intero lodo
in caso di ritenuta inscindibilità, sostituendo la pronuncia arbitrale con una
nuova sentenza su tutte le domande originariamente proposte dalle parti.

Con sentenza del
21 dicembre 2000, il giudice di rinvio ha dichiarato scindibile dalle restanti
statuizioni, la parte del lodo dichiarata nulla dalla decisione del 1992 della
corte di appello di Genova ed ha respinto tutti gli altri motivi di impugnazione
del Fossati, confermando le statuizioni del lodo in merito al contratto di
appalto a forfait.

Per la cassazione
della sentenza quest’ultimo ha proposto ricorso per 8 motivi; cui resiste la
soc. Colombo 92 con controricorso illustrato da memoria.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo
motivo Renzo Fossati, denunciando violazione dell’art. 830 c.p.c., nonchè
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto della
controversia, censura la sentenza impugnata per avere dichiarato scinditele il
lodo non sulla base dei principi enunciati dalla sentenza di rinvio della
Cassazione, ma ritenendo decisive l’interpretazione data dagli Arbitri ai due
contratti, e le domande in merito ad essi formulate dalle partire, percio’
prescindendo da un’autonoma lettura dei documenti e dei due negozi, di cui
peraltro la stessa Cassazione aveva sottolineato il collegamento, confermato
anche dal fatto che i lavori inerenti all’autorimessa erano iniziati addirittura
prima la stipulazione del contratto a forfait del 1987.

Con il secondo
motivo, deducendo violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., si duole che la Corte
di appello abbia disapplicato le regole di ermeneutica poste dalle menzionate
norme nel procedere all’esame dei due contratti, privilegiando quella compiuta
dagli arbitri, senza tener presenti gli accordi intercorsi tra le parti che,
come le lettere 15 luglio 1987 ed 11 marzo 1988, avevano ribadito il
collegamento tra i due negozi e la natura integrativa di ciascuno di essi; nè
le situazioni che da tale collegamento erano scaturite, quali il diritto di
prelazione dell’impresa sulle opere scorporate, ad essa concesse effettivamente
in appalto.

Le censure sono
parte inammissibili e parte infondate.

Come ha infatti
rilevato la sentenza di rinvio, in base al nuovo testo dell’art. 830 c.p.c.,
comma 1° costituente, peraltro, applicazione del più generale principio posto
dall’art. 159 c.p.c., quando la Corte d’appello accoglie l’impugnazione di
nullità del lodo per vizio che incida soltanto su di una parte del medesimo,
deve accertare se tale parte sia scindibile dalle altre, evidenziando i rapporti
di logica e giuridica connessione, dipendenza e pregiudizialità tra le varie
parti della pronunzia arbitrale, ed in caso affermativo dichiarare la nullità
parziale del lodo soltanto in relazione al capo o ai capi ritenuti viziati e a
quelli che risultano ad essi inscindibilmente legati, mentre in caso di
accertata inscindibilità con le altre parti deve dichiararne la nullità
totale.

Pertanto oggetto
dell’indagine non è affatto il collegamento astratto tra i rapporti sostanziali
delle parti, nè tra i vari negozi che da questi sono derivati, come mostra di
ritenere la ricorrente, bensi’ quello esistente in concreto tra le varie
statuizioni in cui è articolato il lodo, percio’ da accertare valutando se la
parte o le parti da dichiarare nulle siano caratterizzate da "petitum" autonomo
e indipendente da quello di una o di alcune delle altre; ovvero se si pongono
fra di loro in un vincolo di subordinazione o di connessione logica e giuridica
nel senso che la decisione relativa ad un rapporto giuridico sia virtualmente
influente sulla decisione avente per oggetto altro rapporto giuridico: come puo’
accadere per la natura propria delle situazioni giuridiche controverse
(dipendenza di ordine sostanziale) e si verifica comunque tutte le volte in cui
per effetto delle domande rispettivamente proposte dalle parti, uno dei rapporti
che ne costituisce oggetto assuma carattere condizionale-pregiudiziale rispetto
all’altro in modo che la decisione su uno di essi (dipendente) non possa essere
adottata senza la previa decisione dell’altro (principale).

Proprio siffatta
disamina è stata devoluta dalla Cassazione alla Corte di Genova, non senza
evidenziarne la necessità sia perchè la sentenza cassata non aveva potuto
compierla in quanto antecedente alla riforma del 1994, sia perchè entrambe le
parti avevano nel caso contestato la scindibilità del lodo che aveva
pronunciato su un contratto di appalto costituente stralcio di un precedente
negozio (al quale tuttavia l’impresa attribuiva carattere meramente normativo).

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