DIRITTO SOCIETARIO: Sugli statuti adeguamento senza affanni
Cresce l’attesa intorno alla data del 30 settembre
per la revisione degli statuti delle società di capitali. Ma si tratta davvero
di una scadenza cosi’ categorica e imprescindibile? La risposta è decisamente
negativa. Vediamo perchè. Le clausole che "devono" essere adeguate. La norma
che detta la scadenza del 30 settembre 2004 riguarda l’adeguamento dei vecchi
statuti alle nuove disposizioni inderogabili: il caso "tipico" è quello di un
vecchio statuto che contiene clausole incompatibili con norme della nuova legge
che abbiano natura inderogabile, e cioè norme che la legge stessa non consente
di disapplicare mediante la predisposizione di una clausola statutaria difforme
dal dettato della legge. Le conseguenze del mancato adeguamento. Non c’è
nessuna ragione per correre a modificare gli statuti entro il 30 settembre. In
particolare è completamente infondata la tesi secondo cui il mancato
adeguamento produrrebbe lo scioglimento della società. La questione è assai
più semplice, in quanto l’effetto che produce il mancato adeguamento è lo
stesso che si determina procedendo all’adeguamento: infatti, visto che il
mancato adeguamento dello statuto determina (dal 1 ottobre 2004) l’abrogazione
tacita della clausola statutaria difforme dalla nuova norma inderogabile,
l’effetto è, dunque, lo stesso che si crea a seguito dell’adeguamento (che non
puo’ non essere che l’allineamento dello statuto alla nuova norma inderogabile).
Il "vantaggio" dell’adeguamento entro il 30 settembre. E’ talmente effimero da
non giustificare nessuna fretta da scadenza imminente: procedere all’adeguamento
entro il 30 settembre significa solo poter approfittare del quorum
particolarmente facilitato (la maggioranza del capitale presente in assemblea,
qualunque esso sia) disposto per gli adeguamenti obbligatori degli statuti
decisi prima del 30 settembre. Ma, visto che, da un lato, il risultato del
mancato adeguamento è il medesimo che si raggiunge con l’adeguamento e,
dall’altro, trattandosi di modifiche obbligatorie e non discrezionali, il quorum
facilitato non serve a nulla, allora questo minimo "vantaggio" non è per nulla
determinante. L’adeguamento "opportuno". Posto, dunque, che non c’è nessuna
necessità di procedere all’adeguamento obbligatorio degli statuti entro il 30
settembre, c’è tuttavia da riflettere sull’opportunità di allineare
(discrezionalmente, non obbligatoriamente) gli statuti societari alla legge di
riforma. Questa normativa, infatti, contiene una miriade di opportunità che è
assai importante cogliere per sfruttare le potenzialità che la riforma offre, a
livello di nuovi strumenti da utilizzare e di procedure più flessibili da
sperimentare. Coloro che sono già pronti per ottenere questo risultato possono
procedere subito, cogliendo anche l’occasione per ripulire gli statuti da
vecchie incrostazioni, resesi nel frattempo obsolete (a causa di anzianità) o
illegittime (a causa dell’intervento di norme inderogabili della legge di
riforma). Chi, invece, non è ancora pronto, ha tutto il tempo per riflettervi,
senza dunque l’incombenza del termine del 30 settembre. Sempre nel campo delle
opportunità (e quindi, anche qui, senza l’assillo del 30 settembre), l’opera di
revisione degli statuti consente di effettuare tutte le scelte "operative" che
la legge di riforma mette al vaglio degli operatori delle singole realtà
societarie: per esempio, specificare meglio l’oggetto sociale; ridurre le durate
eccessive (per evitare rischi di recesso); valutare le clausole limitative della
circolazione delle partecipazioni nelle Srl (dalle quali pure possono derivare
problemi di recesso); prevedere o meno il deposito delle azioni per la
partecipazione alle assemblee di Spa; definire nelle Srl la sfera decisionale
dei soci in contrapposizione a quella degli amministratori; riformulare le
clausole compromissorie rese illegittime dalla legge di riforma, e cosi’ via.
Meglio la fine del periodo transitorio. Gli adempimenti sugli statuti possono,
quindi, essere effettuati senza fretta. Al contrario, un’eventuale proroga del
termine del 30 settembre significherebbe la proroga delle mille incertezze
procurate dalla norma secondo cui, fino al 30 settembre 2004, il vecchio Codice
civile permane in vigore in tutte le materie che la nuova legge disciplina con
disciplina inderogabile: una norma che ha creato un’infinità di problemi
interpretativi e che è pertanto meglio cessi di avere effetto prima possibile.
Angelo Butani (Il Sole
24 Ore)


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