Per i giudici del Palazzaccio tempi maturi per dare il cognome materno ai figli. Cassazione Civile, Cassazione Civile, Ordinanza n. 13298 del 17/07/2004
Sono maturi i tempi affinchè
anche in Italia, cosi’ come avviene in molti altri paesi europei, ai figli possa
essere attribuito il cognome materno. Lo sottolinea la corte di Cassazione che
con l’ Ordinanza n 13298 del 17 luglio 2004 ha avanzato un forte dubbio di
incostituzionalità di tutte le norme del codice civile che impongono alla prole
il cognome paterno. Ad avviso degli ermellini, infatti è discriminatorio non
consentire l’attribuzione del cognome materno e ”il maturarsi di una diversa
sensibilità nella collettività e di diversi valori di riferimento, connessi
alle profonde trasformazioni sociali intervenute, non che gli impegni imposti da
convenzioni internazionali e le sollecitazioni provenienti dalle istituzioni
comunitarie, richiedono una rinnovata valutazione della conformità” delle
norme che impongono il cognome paterno alla nostra Costituzione.
Secondo il Palazzaccio l’articolo 2 della Costituzione – che tutela i diritti
inviolabili della persona – deve essere inteso ”nella duplice direzione del
diritto della madre di trasmettere il proprio cognome al figlio e di quello del
figlio di acquisire segni di identificazione rispetto ad entrambi i genitori e
di testimoniare la continuità della sua storia familiare anche con riferimento
alla linea maternà’. Aggiunge, inoltre, il Palazzaccio che si traduce in una ”discriminazionè’
– in contrasto dunque con l’articolo 3 della Costituzione – privilegiare il
tramandarsi del cognome paterno. Anche per quanto riguarda la ”tutela
dell’unità familiarè’ – offerta dall’articolo 29 della Costituzione – la
Cassazione avanza il ”forte sospetto” che tale obiettivo non ”appare
correttamente perseguibile attraverso una disposizione cosi’ marcatamente
discriminatorià’ (quella appunto di non consentire il cognome materno sullo
stato anagrafico dei figli).
Il caso dal quale è nata la decisione della suprema corte di chiedere
l’intervento della Corte Costituzionale per valutare la costituzionalità di
tutte le norme in cui si prevede ”che il figlio legittimo acquisti
automaticamente il cognome del padre anche quando vi sia in proposito una
diversa volontà dei coniugi”, nasce dal ricorso di una coppia milanese. In
particolare Alessandra C. e Luigi F., marito e moglie dai quali è nata una
bimba, hanno fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza con la quale nel
giugno 2002 la Corte d’Appello di Milano ha loro negato di dare il cognome
materno alla loro bambina. Alessandra e Luigi fin da quando la loro figlia era
venuta al mondo avevano espresso al competente ufficiale dello stato civili la
volontà di dare alla piccola il cognome della mamma. Ma la corte d’appello
aveva bocciato il loro reclamo sostenendo che i figli potrebbero avere
”riflessi negativi” nel portare il cognome materno in quanto potrebbero essere
individuati come ”prole naturale, e non legittimà’.
La Cassazione, pero’, ha bocciato questo verdetto affermando che l’unità
familiare non si rafforza con ”la diseguaglianzà’ tra i coniugi, ma ”al
contrario si rafforza nella misura in cui i rapporti tra i coniugi siano
governati dalla solidarietà e dalla parità”. Ora la palla – per effetto della
sentenza 13298 – passa alla Consulta.



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