Nuovi elenchi telefonici. Il provvedimento del Garante


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in
presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello,
vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il provvedimento
del 23 maggio 2002
 con il quale questa Autorità ha segnalato a tutti gli
operatori le garanzie necessarie per trattare dati personali al fine di formare
i nuovi elenchi telefonici e prestare i servizi di informazione agli utenti;

CONSIDERATO che tali
garanzie sono state richiamate nella deliberazione dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni n. 180/02/CONS del 13 giugno 2002, in applicazione
della normativa all’epoca vigente;

RILEVATO che gli
accordi-quadro tra gli operatori sulla costituzione di una base di dati unica
della clientela, previsti dalla deliberazione della predetta Autorità n. 36/02/CONS
del 6 febbraio 2002 e sottoscritti dagli operatori di telefonia mobile e fissa
il 23 dicembre 2002 e 28 luglio 2003, hanno recepito varie indicazioni di questa
Autorità;

RITENUTA la necessità di
prescrivere a tali operatori, ai sensi dell’art.
154, comma 1, lett. c)
, del Codice in materia di protezione dei dati
personali entrato in vigore il 1° gennaio 2004 (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196
) le misure che non sono state da essi attuate, con
particolare riferimento alle modalità di aggiornamento degli elenchi e di
visualizzazione dei risultati delle ricerche sui medesimi elenchi;

VISTO l’art.
129, comma 2
, del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria e
in particolare della direttiva
comunitaria n. 2002/58/Ce
, ha individuato nella "mera ricerca
dell’abbonato per comunicazioni interpersonali
" la finalità primaria degli
elenchi telefonici realizzati in qualunque forma prevedendo, in relazione a tale
finalità, il principio della massima semplificazione per l’inclusione in essi
degli abbonati;

CONSIDERATO che tale
disposizione ribadisce, invece, che il trattamento dei dati inseriti negli
elenchi, se effettuato per fini ulteriori, diversi da quelli interpersonali
sopra indicati, e in particolare, per scopi pubblicitari, promozionali o
commerciali, è lecito solo se è effettuato con il consenso specifico ed
espresso degli interessati;

RILEVATO che tali principi
sono stati confermati dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (art. 12);

VISTO che il medesimo   art. 129 ha
attribuito al Garante il compito di individuare con proprio provvedimento, in
cooperazione con la predetta Autorità e in conformità alla normativa
comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati
personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico, in rapporto alle varie finalità sopraindicate, anche
in riferimento ai dati raccolti prima della data di entrata in vigore del
Codice;

CONSIDERATO che questa
Autorità ha già provveduto in materia con la richiamata   decisione
del 23 maggio 2002
, il cui contenuto prescrittivo mantiene efficacia con
particolare riferimento ai seguenti profili: necessità di una disciplina
armonizzata per tutti i tipi di elenco; individuazione di ciascun operatore
quale esclusivo titolare del trattamento, nonchè del gestore della predetta
base di dati unica della clientela quale titolare di un trattamento autonomo;
rapporti degli interessati con i propri operatori; applicazione delle garanzie
sia agli abbonati, sia agli acquirenti del traffico prepagato (persone fisiche e
giuridiche); dati da inserire negli elenchi; loro aggiornamento immediato o
periodico, a seconda delle caratteristiche tecniche; servizi di informazione
elenchi abbonati e di c.d. ricerca derivata o a criteri multipli;

RILEVATO che, in costante
cooperazione con la predetta Autorità ai sensi del citato   art.
154, comma 3
, sono stati acquisiti vari elementi di valutazione negli
incontri tecnici intercorsi con gli operatori interessati;

RILEVATO che il Garante ha
ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi anche dalle associazioni di
utenti e consumatori e visto il parere fornito dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (Cncu) in data 25 giugno 2004;

CONSIDERATO che da tali
consultazioni sono emersi alcuni dettagli operativi che rendono necessario
integrare le prescrizioni già impartite dal Garante con il citato   provvedimento
del 23 maggio 2002
, con particolare riferimento ai seguenti profili:
individuazione dei simboli da apporre sugli elenchi accanto ai nominativi degli
interessati e di corrispondenti riscontri nella predetta base di dati unica per
evidenziare le loro scelte riguardo ai citati usi secondari dei dati; dati
raccolti anteriormente all’operatività del nuovo regime; requisiti minimi degli
schemi per informare gli interessati e per acquisire il loro consenso;
inserimento nei contratti di cessione di dati a terzi di una clausola di
responsabilità dei cessionari con riguardo al trattamento dei dati;

RITENUTO necessario
richiamare nel presente provvedimento le predette garanzie già segnalate dal
Garante, prescrivere agli operatori le misure non previste dagli accordi-quadro
e specificare i dettagli operativi sopra indicati;

RILEVATO che questo quadro
di misure deve essere attuato da tutti gli operatori anche ai sensi dell’art. 154,
comma 1, lett. c)
, del Codice, in modo effettivo e uniforme, dovendosi
prefigurare un’eguale tutela a prescindere dalla diversa modalità di
realizzazione degli elenchi (stampati, elettronici, fisici, logici, realizzati
da singoli o da più operatori, distinti per aree geografiche o costituenti
parti di elenchi più ampi);

CONSIDERATO che, come
rilevato anche nel citato parere del Cncu, milioni di utenti verranno chiamati
ad esercitare scelte significative che avranno effetto sulla loro sfera privata,
sulla base di una disciplina per alcuni aspetti nuova e basata anche su taluni
termini tecnici; ritenuto pertanto indispensabile prescrivere agli operatori un
modello unico per l’informativa e il consenso, che non è stato previsto dai
predetti accordi-quadro, basato su espressioni chiare, semplici e di agevole
comprensione anche per gli utenti non esperti; ritenuto che gli operatori
potranno apportare a tale modello le integrazioni e gli eventuali adattamenti
compatibili con lo schema predisposto unicamente previo assenso di questa
Autorità, in particolare per quanto riguarda il consenso per le finalità
pubblicitarie, promozionali e commerciali;

RITENUTA la necessità di
richiamare l’attenzione degli operatori sull’esigenza di organizzare idonee
procedure per rispettare fedelmente le scelte degli interessati e sulla gravità
dei comportamenti lesivi dei relativi diritti, in particolare in caso di mancato
rispetto della scelta di non figurare negli elenchi o di non acconsentire ad
utilizzi secondari dei dati;

RITENUTA la necessità che
negli eventuali contratti di cessione a terzi dei dati contenuti nella base di
dati unica e destinati ad essere riprodotti negli elenchi figuri una specifica
clausola per vincolare i cessionari al rispetto delle manifestazioni di volontà
degli interessati, anche in rapporto alle sanzioni amministrative e penali
previste;

RITENUTA la necessità che
tutti i titolari del trattamento coinvolti nella raccolta delle informazioni da
inserire negli elenchi di prossima realizzazione organizzino efficienti servizi
di assistenza e di informazione ai cittadini, e idonee verifiche a campione a
cura degli operatori, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e
degli utenti, informandone il Garante;

VISTE le osservazioni
dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000
;

RELATORE il dr. Mauro
Paissan;

 


TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

a) constata di aver già
segnalato a tutti gli operatori interessati, con il 

provvedimento del 23 maggio 2002
 menzionato in premessa, le garanzie
necessarie per trattare i dati personali dei clienti al fine di formare i nuovi
elenchi telefonici comunque realizzati e prestare i servizi di informazione
all’utenza, sintetizzate nell’allegato
I
 al presente provvedimento;

b) prescrive a tutti i
titolari del trattamento interessati, ai sensi dell’art.
154, comma 1, lett. c)
, del Codice la necessità di adottare le misure
indicate nell’allegato II, già oggetto del provvedimento del 23 maggio 2002 e
non attuate;

c) individua nell’allegato
III
ai sensi dell’art.
129
 del Codice, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell’art.
154
, comma 3, del medesimo Codice, i dettagli operativi relativi
all’inserimento negli elenchi, comunque realizzati, dei dati personali degli
abbonati e dei titolari di schede di traffico prepagato e al loro successivo
utilizzo;

d) individua nell’allegato
IV
 un modello semplificato di informativa e richiesta di consenso, relativo
alla telefonia fissa e mobile, contenente i requisiti minimi che, ai sensi dell’art.
154, comma 1, lett, c)
, del Codice, prescrive a tutti i titolari del
trattamento interessati di utilizzare nei termini di cui in motivazione.

Roma, 15 luglio 2004


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

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