Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. DPR 02/07/2004, n.184 (GU n. 174 del 27-7-2004)
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n.184 Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Capo I Organizzazione del Ministero IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonchè di enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante
riforma dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in attuazione
delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
Considerata la necessità di recepire i rilievi formulati dalla
Corte dei conti in data 24 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Organizzazione centrale e decentrata
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito
denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.
2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati,
è articolato, a livello centrale, in 16 direzioni generali e 4
uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei seguenti
quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del
territorio, per il personale ed i servizi generali;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la
regolazione dei lavori pubblici;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed
aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono,
inoltre conferiti, nel quadro della dotazione organica di cui alla
allegata Tabella A, sei incarichi con funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi di diretta
collaborazione ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno finalizzato al
monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei trasporti
e delle infrastrutture ed uno finalizzato alle politiche culturali
connesse alla realizzazione delle infrastrutture.
4. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Servizi
integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati: «SIIT»,
ciascuno dei quali è articolato in due settori rispettivamente
relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti.
5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende
dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nelle
attribuzioni del Ministero.
Art. 2.
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
1. E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti
del Ministero, di seguito denominata: «Conferenza». La Conferenza
svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni
interdipartimentali o comuni e puo' formulare al Ministro proposte
per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il
raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato
delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati
a partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle
strutture centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate
a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle
strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e
informatiche, nonchè al coordinamento delle attività di rispettiva
competenza.
3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali
e la direzione per i sistemi informativi e statistici operano al
servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate
dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei
singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle
risorse loro assegnate.
4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto
partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle
attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle Capitanerie di
Porto.
Capo II Attribuzioni dei Dipartimenti Art. 3.
Aree funzionali
1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle
funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di
cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152,
secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del
territorio, il personale ed i servizi generali - identificazione
delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con
particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti
infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonchè al
sistema delle città e delle aree metropolitane; rapporti con gli
organismi nazionali ed internazionali e coordinamento con l'Unione
europea in materia di governo del territorio e politica urbana;
monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; profili comuni
ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e politiche
del personale, bilancio, risorse strumentali; gestione del
contenzioso del lavoro; gestione dei beni mobili ed immobili e della
Cassa di previdenza assistenza; edilizia e impianti per gli immobili
dell'Amministrazione decentrata; gestione dei sistemi informativi e
statistici; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici; attività per la salvaguardia di Venezia; indirizzo,
coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le
materie di competenza;
b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la
regolazione dei lavori pubblici - vigilanza sui gestori delle reti di
trasporto viario; rete nazionale stradale e autostradale; edilizia
residenziale; edilizia demaniale; realizzazione delle opere
corrispondenti alle reti e i nodi infrastrutturali viari di interesse
nazionale e valutazione dei relativi interventi; attuazione delle
politiche abitative e dell'edilizia concernenti anche il sistema
delle città e delle aree metropolitane; programmi di
riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; regolazione dei
lavori pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed
internazionali in materia di appalti pubblici; realizzazione di
programmi speciali; grandi eventi; indirizzo, coordinamento,
monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di
competenza;
c) Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed
aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di
navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale;
infrastrutture portuali; vigilanza sui porti; demanio marittimo;
programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema
idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione
civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e
internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di
navigazione e trasporto marittimo ed aereo; indirizzo, coordinamento,
monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di
competenza;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri - programmazione,
indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre ed
intermodale; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto
persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; rapporti con
organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e
coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza;
sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; indirizzo,
coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le
materie di competenza;
2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilità
amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279.
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, si provvede
all'individuazione, a livello centrale, degli uffici dirigenziali di
livello non generale ed alla definizione dei relativi compiti.
Capo III Articolazione dei Dipartimenti Art. 4. |



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