SINDACO – Il Sindaco, quando assume la qualità di ufficiale di governo, è organo diretto dello Stato e non già del Comune – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 7244 del 16/04/2004
La legge n. 788 del 1978,
che ha istituito il servizio sanitario nazionale, dopo aver attribuito ai comuni
tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni
(art. 13 comma 1) e dopo aver precisato che restano ferme le attribuzioni di
ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale (art. 13 comma 2), prevede che
gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori siano disposti "con
provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale su
proposta motivata di un medico" (art. 33 comma 3). Inoltre, sempre relativamente
a tale specifica materia, il sindaco è indicato quale soggetto legittimato a
decidere sulla richiesta di revoca o di modifica del provvedimento (art. 33
comma 7) nonchè a proporre ricorso avverso la mancata convalida del
provvedimento da parte del giudice tutelare (art. 35 comma 9). Non v’è dubbio
che, per la veste giuridica riconosciutagli e per i compiti che gli sono stati
assegnati, il sindaco assume la qualità di ufficiale di governo, vale a dire di
organo diretto dello Stato e non già del Comune.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 7244 del 16/04/2004
La Corte Suprema
di Cassazione
Sezione I
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio
SAGGIO – Presidente
Dott. Ugo Riccardo
PANEBIANCO – rel. Consigliere
Dott. Donato
PLENTEDA – Consigliere
Dott. Giulio
GRAZIADEI – Consigliere
Dott. Walter
CELENTANO – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
COMUNE DI CAMISANO
VICENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA F. CONFALONIERI 5, presso l’avvocato ANDREA MANZI che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
e da
PREZALIS
ELEUTHERIOS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso
l’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
GAGNOLATO
VITTORINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIANO 8 presso l’avvocato RUO
MARIA GIOVANNA che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GASPAROTTO
MILENA, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente
–
avverso il decreto
del Tribunale di VICENZA, depositato il 10 luglio 2001;
udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2003 dal Consigliere
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il
resistente, l’avvocato RUA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il p.m. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del
processo
Con ricorso
depositato in data 24 maggio 2001 Vittorino Gagnolato impugnava avanti al
Tribunale di Vicenza ai sensi dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978
l’ordinanza del 9 maggio 2001, convalidata dal giudice tutelare l’11 maggio
2001, con cui il Sindaco del Comune di Camisano Vicentino aveva disposto nei
suoi confronti il trattamento sanitario obbligatorio. Precisava il ricorrente
che:
– il giorno 20
aprile 2001 personale della USL n. 6, a seguito delle dimissioni dall’ospedale
di Sandrigo della signora Bianca Rosa Sartori in condizioni di disagio
psicologico, aveva convocato presso la sede del distretto socio-sanitario est di
Camisano Vicentino i signori Mario e Vittorino Gagnolato, rispettivamente marito
e cognato della Sartori, per un incontro fissato il successivo 2 Maggio al fine
di discutere del contesto ambientale, apparso altamente problematico dal punto
di vista socio-assistenziale, in cui la medesima sarebbe tornata a vivere;
– dopo tale
colloquio avvenuto con il Dott. Mondino del centro di salute mentale della USL
n. 6 in presenza di altri medici e dopo che il giorno 8 Maggio lo stesso Dott.
Mondino aveva effettuato una visita domiciliare alla signora Sartori nonchè a
Vittorino Gagnolato, suo ex paziente ed abitante al piano superiore,
inaspettatamente il giorno 9 Maggio si erano presentati presso l’abitazione di
quest’ultimo tre carabinieri e quattro vigili urbani, insieme a due infermieri
con autoambulanza, i quali, notificatogli un provvedimento di trattamento
sanitario obbligatorio e preso atto del suo dissenso, lo avevano gettato a
terra, ammanettato e trasportato presso l’ospedale di Sandrigo.
Nel rilevare che
non era risultata dimostrata la sua indisponibilità a curarsi presso altri
specialisti di sua fiducia e che nessuna incidenza poteva assumere la sua
presenza nella propria abitazione sulla tranquillità e serenità ambientale
della Sartori che viveva nell’appartamento sottostante, chiedeva l’annullamento
del provvedimento.
Sentite le
dichiarazioni del ricorrente e della parte convenuta nella persona del Sindaco
di Camisano Vicentino, il Tribunale con decreto del 6-10 luglio 2001 pronunciato
in Camera di consiglio annullava il provvedimento impugnato.
Dopo aver rilevato
in linea di principio che per disporre il trattamento sanitario obbligatorio in
regime ospedaliero è necessario che sussistano alterazioni psichiche tali da
richiedere urgenti interventi terapeutici, che questi non vengano accettati
dall’infermo, che non ricorrano circostanze che consentano di adottare
tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere e che il provvedimento
sia preceduto da una proposta motivata del medico, osservava che il
provvedimento in esame non aveva tenuto conto di tali prescrizioni in quanto: 1)
non risultava la presenza di condizioni psichiche tali da richiedere urgenti
interventi terapeutici; 2) la proposta e la convalida erano privi di motivazione
sul punto; 3) non risultava altresi’ che al ricorrente, prima di essere
sottoposto al trattamento obbligatorio, fossero stati proposti interventi
terapeutici e questi li avesse rifiutati; 4) il provvedimento non indicava le
condizioni e le circostanze che non consentivano di adottare tempestive ed
idonee misure sanitarie extra ospedaliere e la sua motivazione era meramente
tautologica, contenendo solo stralci del testo normativo.
In mancanza quindi
delle dovute precisazioni in ordine alla presenza delle condizioni richieste
dalla legge, a presidio di diritti primari di rilievo costituzionale, per
l’adozione del provvedimento, ne disponeva l’annullamento, negando ingresso alle
prove richieste che miravano ad evidenziare, ora per allora, le condizioni di
salute del ricorrente.
Avverso tale
decreto propongono ricorso per Cassazione il Comune di Camisano Vicentino ed il
sindaco in persona Prezalis Eleutherios, deducendo sei motivi di censura
illustrati anche con memoria.
Resiste con
controricorso Vittorino Gagnolato, eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità
del ricorso sia perchè proposto tardivamente e sia perchè mancante di una
valida procura.
Motivi della
decisione
Pregiudizialmente
deve essere esaminata sotto entrambi i profili l’eccezione di inammissibilità
del ricorso.
Quanto al primo
profilo, riguardante la dedotta tardività della proposizione del ricorso, la
sua infondatezza è del tutto evidente, avendo il controricorrente fatto
riferimento, anche attraverso il richiamo normativo (art. 35 comma 11 legge n.
833 del 1978), ai diversi termini previsti per il ricorso introduttivo avanti al
Tribunale. Il presente ricorso invece risulta notificato tempestivamente (16
novembre 2001) e cioè entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del
decreto a cura della parte vittoriosa (18 settembre 2001).
Relativamente al
secondo profilo, riguardante la pretesa invalidità della procura perchè
rilasciata su un foglio spillato in calce al presente ricorso, la questione,
già oggetto di contrastata giurisprudenza, è stata risolta definitivamente
dall’art. 1 della legge n. 141 del 1997 che, novellando l’art. 83 c.p.c.,
considera espressamente "apposta in calce la procura anche se rilasciata su un
foglio separato che sia pero’ congiunto materialmente all’atto cui si
riferisce". Nè rileva ovviamente che detta procura risulti rilasciata in data
anteriore (6 novembre 2001) alla stesura del ricorso (7 novembre 2001), essendo
necessario unicamente che essa sia posteriore al deposito della sentenza (o del
provvedimento) da impugnare e coeva o anteriore alla notifica del ricorso.
Piuttosto,
premessa la ricorribilità in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. del
provvedimento del Tribunale emesso in base all’art. 35 della legge 23 dicembre
1978 n. 833, avendo natura giurisdizionale e dovendosi ad esso riconoscere
carattere definitivo e decisorio in quanto non impugnabile diversamente ed
incidendo su posizioni di diritto soggettivo perchè inquadrabile fra quelli
restrittivi della libertà personale (C.Cost. n. 74 del 1968), deve essere
pregiudizialmente rilevata d’ufficio la carenza di legittimazione del Comune al
presente ricorso.
Detta legge n. 788
del 1978, che ha istituito il servizio sanitario nazionale, dopo aver attribuito
ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni
(art. 13 comma 1) e dopo aver precisato che restano ferme le attribuzioni di
ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale (art. 13 comma 2), prevede che
gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori siano disposti "con
provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale su
proposta motivata di un medico" (art. 33 comma



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