GIURISDIZIONE ESCLUSIVA – Illegittima la giurisdizione esclusiva del guidice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica. -; CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 281 del 28/07/2004

 E’ ‘illegittimo
l’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 in quanto
ha sostanzialmente devoluto per intero alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo la materia dell’edilizia e dell’urbanistica, debordando i limiti
della delega. Lo ha deciso la Corte Costituzionale con la sentenza in rassegna,
scritta dal giudice Romano Vaccarella, firmando un’altra “storica” decisione che
si inserisce nell’ormai ben delineato alveo che conduce ad una generale
riscrittura, in senso restrittivo, delle competenze del giudice amministrativo.

Secondo la Consulta,
che ha espressamente richiamato un suo precedente orientamento

(sentenza n. 292 del 2000),
anche riguardo alla materia edilizia ed urbanistica il legislatore delegante ha
affidato al Governo non già il compito di ampliare l’ambito della giurisdizione
esclusiva, bensi’ quello di estendere “la giurisdizione amministrativa
esistente, tanto di legittimità che esclusiva”; sicchè soltanto “i diritti
patrimoniali consequenziali, in essi compreso il risarcimento del danno, erano
l’oggetto (normativamente individuato) di tale estensione”. Viceversa, l’art.
34, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 80 del 1998 nella parte in cui,
eccedendo dai limiti della delega, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo tutta la materia dell’edilizia e dell’urbanistica, e non
si è limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa ” nei limiti in cui
essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a
titolo di legittimità che in via esclusiva ” alle controversie concernenti i
diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno.

La
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, del
d.lgs. n. 80 del 1998 comporta, conclude la sentenza, la necessità di
interpretare l’art. 35 ” censurato in alcune ordinanze in connessione con l’art.
34 ” nel senso che il potere di riconoscere i diritti patrimoniali
consequenziali, ivi incluso il risarcimento del danno, è limitato alle sole
ipotesi in cui il giudice amministrativo era già munito di giurisdizione, tanto
di legittimità quanto esclusiva. (m. m.)

 

 

CORTE
COSTITUZIONALE, Sentenza n. 281 del 28/07/2004

 


Presidente                         ZAGREBELSKY 
  Relatore                         
VACCARELLA


Camera di Consiglio del                                
28/04/2004
                         Decisione del       

13/07/2004


Deposito del                      28/07/2004              


 


Ordinanze di rimessione  63/2002  
79/2002   89/2002   97/2002   151/2002   175/2002   176/2002   216/2002  
219/2002   310/2002   312/2002   341/2002   381/2002   520/2002   584/2002  
47/2003  

 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 

– 
Gustavo                         ZAGREBELSKY Presidente

 

– 
Valerio                         ONIDA         Giudice

 

– 
Carlo                           MEZZANOTTE         “

 

– 
Fernanda                        CONTRI            “

 

–  Guido
                          NEPPI MODONA      “

 

–  Piero
Alberto                   CAPOTOSTI         “

 

– 
Annibale                        MARINI            “

 

– 
Franco                          BILE              “

 

–  Giovanni
Maria                  FLICK             “

 

– 
Francesco                       AMIRANTE          “

 

– 
Ugo                             DE SIERVO         “

 

– 
Romano                          VACCARELLA        “

 

– 
Paolo                           MADDALENA         “

 

– 
Alfio                           FINOCCHIARO       “

– 
Alfonso                         QUARANTA          “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi
di legittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59), promossi con ordinanze del 15 settembre 2001 dal Tribunale di Verona, del
29 novembre 2001 dal Giudice istruttore del Tribunale di Vicenza, sezione
distaccata di Schio, dell’11 dicembre 2001 dalla Corte di cassazione, del 6
dicembre 2001 dal Tribunale di Bologna, del 15 febbraio 2002 dal Tribunale di
Cassino, sezione distaccata di Sora, del 14 febbraio 2002 (n. 2 ordinanze) dal
Tribunale di Modena, sezione distaccata di Sassuolo, del 1° marzo 2002 dal
Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza, del 27 febbraio 2002 dal
Tribunale di Melfi, del 22 aprile 2002 dalla Corte d’appello di Genova, del 1°
marzo 2002 dal Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza, del 23 luglio
2001 dal Tribunale di Bassano del Grappa, del 4 giugno 2002 dal Tribunale di
Forli’, sezione distaccata di Cesena, del 1° agosto 2002 dal Tribunale di
Lanusei, del 21 ottobre e del 4 novembre 2002 dalla Corte di cassazione,
rispettivamente iscritte ai nn. 63, 79, 89, 97, 151, 175, 176, 216, 219, 310,
312, 341, 381, 520 e 584 del registro ordinanze 2002 e al n. 47 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.
7, 10, 11, 15, 18, 20, 26, 33, 36 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2002 e
nn. 3 e 7, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 

     
Visti
l’atto di costituzione del Comune di Sassuolo nonchè gli atti di
intervento della Federconsumatori di Bologna e del Presidente del Consiglio dei
ministri;

 

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