Illegittima l’attività delegata del Governo in assenza di una puntuale indicazione dei criteri direttivi. CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 280 del 28/07/2004

La Consulta
dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell’art. 1
della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3). Secondo la Corte, il profilo principale dei diversi ricorsi proposti si
incentra essenzialmente sull’asserita incongruenza-contraddittorietà, sotto
molteplici profili, del conferimento di una delega al Governo per l’adozione di
decreti “meramente ricognitivi” dei principi fondamentali delle materie
dell’art. 117 della Costituzione, tanto che, secondo le ricorrenti, la formula
della “mera ricognizione” sarebbe, in definitiva, soltanto un espediente verbale
impiegato dal legislatore per “cercare di superare la troppo palese
incostituzionalità di una delega che avesse avuto ad oggetto la
“determinazione” dei principi fondamentali”.

Eppero’
sottolinea la Corte che tale assunto non è condivisibile perchè la delega in
esame presenta contenuti, finalità e profili del tutto peculiari ed il
sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula, secondo la
costante giurisprudenza sull’art. 76 della Costituzione, un processo
interpretativo relativo all’oggetto, ai principi ed ai criteri direttivi della
delega, “tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e
delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione”
(sentenze n. 125 del 2003, n. 425 e n. 163 del 2000).

L’art. 1,
comma 4, della legge n. 131 del 2003, conferisce si la delega per l’adozione di
decreti legislativi “meramente ricognitivi” dei principi fondamentali vigenti
nelle materie dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, tuttavia
stabilisce che spetta comunque al Parlamento definire i “nuovi” principi. Il
comma 4 è in ogni caso una norma dichiaratamente di “prima applicazione”,
finalizzata a predisporre un meccanismo di ricognizione dei principi
fondamentali, allo scopo esclusivo di “orientare” l’iniziativa legislativa
statale e regionale.

    Dal
citato art. 1, comma 4 consegue una prescrizione normativa che giustifica una
lettura “minimale” della delega ivi disposta, tale comunque da non consentire,
di per sè, l’adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al
sistema legislativo previgente

    La delega
legislativa in esame puo’ quindi essere assimilata, date le reciproche
implicazioni tra attività ricognitiva e attività di coordinamento normativo, a
quella di compilazione dei testi unici per il coordinamento e la semplificazione
di una pluralità di disposizioni vigenti in una determinata materia. Pero’, con
la prospettata lettura “minimale” ” l’unica conforme a Costituzione ”
dell’oggetto della delega, di cui al citato comma 4, in termini di “mera
ricognizione” e non di innovazione-determinazione dei principi fondamentali
vigenti, appaiono in contrasto i commi 5 e 6 dello stesso articolo 1.

Secondo i
giudici costituzionali, appaiono in contrasto con l’oggetto “minimale” della
delega, cosi’ come configurato dal comma 4 in termini di “mera ricognizione” dei
principi fondamentali vigenti, i commi 5 e 6 dello stesso art. 1, che viceversa
indirizzano, in violazione dell’art. 76 della Costituzione, l’attività delegata
del Governo in termini di determinazione-innovazione dei medesimi principi sulla
base di forme di ridefinizione delle materie e delle funzioni, senza indicazione
dei criteri direttivi. (m.m.)

 


CORTE COSTITUZIONALE,
Sentenza n. 280 del 28/07/2004

 


Presidente                    ZAGREBELSKY 
  Relatore                         
CAPOTOSTI

Udienza
Pubblica del 27/04/2004              Decisione del               

13/07/2004


Deposito del                28/07/2004           

 


 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 


Gustavo         ZAGREBELSKY   Presidente

 


Valerio         ONIDA          Giudice

 


Carlo           MEZZANOTTE        “

 


Fernanda        CONTRI            “

 


Guido           NEPPI MODONA      “

 

– Piero
Alberto   CAPOTOSTI         “

 


Annibale        MARINI            “

 


Franco          BILE              “

 

– Giovanni
Maria  FLICK             “

 


Francesco       AMIRANTE          “

 


Ugo             DE SIERVO         “

 


Romano          VACCARELLA        “

 


Paolo           MADDALENA         “

 


Alfio           FINOCCHIARO       “


Alfonso         QUARANTA          “


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi
di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), promossi con ricorsi della
Provincia autonoma di Bolzano, della Regione autonoma della Sardegna e della
Regione autonoma Valle d’Aosta, notificati il 2, il 5 ed il 7 agosto 2003 e
depositati in cancelleria il 6, il 7 e l’8 successivi ed iscritti ai nn. 59, 61
e 62 del registro ricorsi 2003.

 


    Visti

gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 


    udito

nell’udienza pubblica del 27 aprile 2004 il giudice relatore Piero Alberto
Capotosti;

 


    uditi

gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano,
Sergio Panunzio per la Regione autonoma della Sardegna, Enzo Fogliani per la
Regione autonoma Valle d’Aosta e l’avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per
il Presidente del Consiglio dei ministri.

 


    Ritenuto
in fatto

 

    1. – La
Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma della Sardegna e la Regione
autonoma Valle d’Aosta, con ricorsi notificati rispettivamente il 2, il 5 ed il
7 agosto 2003 e depositati il 6, il 7 e l’8 ago

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed