L’esecuzione del preliminare di vendita inibisce l’esercizio della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 7070 del 14/04/2004
La Corte di Cassazione ha già affermato che,
nell’ambito di un contratto preliminare di compravendita, la scelta di
sciogliersi dal contratto effettuata dal curatore del sopravvenuto fallimento
del promittente venditore, ai sensi dell’art. 72, comma quarto, legge fall.
(R.D. n. 267 del 1942) – per la quale non sono richiesti atti formali o
manifestazioni esplicite di volontà – puo’ essere validamente espressa nel
primo atto processuale, pur se non sottoscritto dalla parte, integrando tale
opzione, sul piano processuale, gli estremi dell’eccezione in senso proprio, e
traducendosi nell’esercizio di un potere dispositivo della parte non
riconducibile all’esclusiva iniziativa del difensore in contrasto con la
volontà del proprio rappresentato. (Cass. 15551/00; Cass. 4732/92).
L’esecuzione del contratto preliminare di compravendita, idonea ad impedire
l’esercizio della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita
al curatore, si deve identificare o in quella che deriva dalla volontaria
stipulazione del contratto definitivo, o nella statuizione giudiziale passata in
cosa giudicata che tenga luogo di quella stipulazione, poichè soltanto in uno
di tali modi si puo’ verificare l’effetto traslativo della proprietà della cosa
e l’esaurimento della situazione giuridica obbligatoria scaturente dal contratto
preliminare, nella pendenza della quale puo’, invece, legittimamente inserirsi
l’iniziativa di scioglimento dal vincolo del curatore. Tale iniziativa, in
conseguenza, non puo’ trovare ostacolo nella circostanza qui esaminata che prima
della dichiarazione di fallimento, la domanda di esecuzione in forma specifica
dell’obbligo a contrarre del promissario acquirente sia stata trascritta ai
sensi dell’art. 2652 c.c. n. 2, poichè l’adempimento di tale formalità non
incide sulla facoltà del curatore di recedere ex art. 72 R.D. n. 267 del 1942
citato, ma determina soltanto – ai sensi dell’art. 45 della legge fallimentare –
l’opponibilità alla massa dei creditori della domanda stessa e della eventuale
sentenza di accoglimento, sempre che il curatore abbia scelto l’esecuzione del
contratto, invece che il suo scioglimento, configurandosi in questo secondo caso
la scelta del curatore come elemento ostativo all’accoglimento di quella domanda
(Cass. 4747/99; Cass. 4887/89; Cass. 1487/89; Cass. 2870/83).
CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n.
7070 del 14/04/2004
La Corte Suprema
di Cassazione
Sezione I
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE
MUSIS – Presidente
Dott. Ugo Riccardo
PANEBIANCO – Consigliere
Dott. Ugo VITRONE
– Consigliere
Dott. Fabrizio
FORTE – Consigliere
Dott. Vittorio
RAGONESI – rel. Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
ALTERIO ROSALIA,
in proprio e quale erede di Giuseppe MARRARO, domiciliata in ROMA VIA GIORGIO
SCALIA 6 presso l’avvocato ANTONINO LO DUCA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ANTONINO LA MALFA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
LUSITANI FLAVIO,
curatore del F.G.L.S. di N.T.&C., nonchè di quest’ultima personalmente,
elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 11, presso l’avvocato UGO
GIURATO, rappresentato e difeso dall’avvocato BENITO TRIPI, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente
–
avverso la sent.
n. 190/00 della Corte d’Appello di MESSINA, depositata il 14 aprile 2000;
udita la relazione
della causa svolta nella Pubblica udienza del 8 gennaio 2004 dal Consigliere
Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il
ricorrente l’Avvocato LO DUCA, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il p.m. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del
processo
Con citazione
notificata il 9-12 settembre 1994, i coniugi Mai Giuseppe ed Alterio Rosalia,
deducevano: di avere stipulato data 7 aprile 1994, con T.N. un contratto
preliminare di compravendita per l’acquisto da parte di essi coniugi di al
fabbricati e terreni in L., di proprietà della T.; di avere interamente pagato
il prezzo convenuto; di avere ripetutamente sollecitato senza risultato la T. a
procedere alla stipula dell’atto pubblico di compravendita. Convenivano,
pertanto, in giudizio innanzi al Tribunale Barcellona P.G. la T. chiedendo
l’emissione di sentenza produttiva, ai sensi dell’art. 2932 c.c. degli effetti
del contratto non concluso; chiedevano altresi’ la condanna della convenuta al
risarcimento dei danni da essi subiti.
Il Tribunale, con
sent. n. 307 del 27 dicembre 1996, accoglieva la domanda principale ai sensi
dell’art. 2932 c.c., disponendo il trasferimento in favore degli attori della
proprietà degli immobili in oggetto, mentre rigettava, per mancanza di prova,
la domanda accessoria di risarcimento danni.
Avverso tale
sentenza, con atto notificato il 6 agosto 1997, proponeva appello il curatore
del fallimento di G.L.s. di N.T.&C. nonchè di quest’ultima personalmente quale
socia illimitatamente responsabile.
Rilevava che la
impugnata sentenza era formalmente corretta ma che, essendo intervenuto prima
del passaggio in giudicato della sentenza il fallimento della promittente
venditrice, esso curatore intendeva esercitare la facoltà, ai sensi dell’art.
72 R.D. n. 267 del 1942 (L. Fall.), di chiedere lo scioglimento del contratto.
La Corte di
Appello di Messina dichiarava lo scioglimento del contratto preliminare
intercorso tra le parti ed il correlato diritto dei promissari acquirenti,
originali attori, a far valere il proprio credito nel passivo del fallimento
della promittente venditrice. Conseguentemente, dichiarava l’inefficacia del
trasferimento di proprietà degli immobili oggetto di tale preliminare, disposto
dal Tribunale di Barcellona P.G., dichiarando interamente compensate fra le
parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Contro tale
sentenza ricorre per Cassazione l’Alterio, in proprio e nella qualità sulla
base di cinque motivi.
Resiste con
controricorso il fallimento della G.l.s.
Motivi della
decisione
La ricorrente
deduce con il primo motivo di ricorso che la Corte territoriale è andata ultra
petita nel dichiarare lo scioglimento del preliminare di compravendita
intervenuto il 04 luglio 1994 fra essa ricorrente e gli originari attori in
quanto l’appellante Curatela ne aveva richiesto solamente la risoluzione,
dimostrando in tal modo di ritenere ancora valido e produttivo di effetti il
preliminare.
Con il secondo
motivo lamenta che lo scioglimento sarebbe stato richiesto senza la preventiva
autorizzazione del giudice delegato e lo stesso, inoltre, sarebbe stato
richiesto in modo equivoco senza che fosse desumibile la volontà del curatore.
Con il terzo
motivo ribadisce la mancanza di una valida opzione da parte del curatore.
Con il quarto
motivo si duole della mancata considerazione della opponibilità al fallimento
della domanda di esecuzione specifica del preliminare in quanto trascritta prima
della dichiarazione di fallimento.
Con il quinto
motivo afferma che il curatore non avrebbe potuto esercitare l’opzione ex art.
72 R.D. n. 267 del 1942 (L.f.) essendo stata la sentenza di primo grado
dichiarata provvisoriamente esecutiva.
Il primo motivo
con cui ci si duole che la Corte di merito avrebbe violato l’art. 112 c.p.c.,
ritenendo che la domanda fosse stata quella di scioglimento del contratto ex
art. 72 c.p.c., quando invece il fallimento ricorrente aveva chiesto la
risoluzione del contratto, è infondato.
Risulta infatti
dalla parte narrativa della sentenza impugnata che il curatore del fallimento
con l’atto di appello aveva chiesto lo scioglimento del contratto ex art. 72
c.p.c. Tale constatazione del giudice di merito trova puntuale riscontro
dall’esame dell’atto di appello della curatela (di cui la Corte puo’ prendere
visione essendo la censura proposta ai sensi dell’art. 112 c.p.c.) da cui
risulta chiaramente che il curatore ha manifestato la propria volontà di
sciogliersi dal contratto conformemente al disposto dell’art. 72 L.f. (R.D. n.
267 del 1942) essendo tutte le argomentazioni contenute nell’impugnazione
rivolte in tal senso, senza che cio’ possa essere inficiato dal fatto che le
conclusioni della curatela presentino una formulazione tecnicamente non
ineccepibile, ma certamente non tale da essere in contrasto con la parte motiva
dell’atto di appello.
Deve, pertanto,
correttamente ritenersi che la sentenza impugnata non è andata al di là di
quanto richiesto dalla parte ma si è limitata ad una esatta interpretazione
della domanda del fallimento attore.
Il secondo motivo
è anch’esso infondato.
Erronea è la
censura secondo cui il curatore, per proporre lo scioglimento del contratto,
avrebbe dovuto richiedere l’autorizzazione del giudice delegato. Questa Corte ha
ripetutamente affermato che la scelta del curatore tra l’esecuzione e lo
scioglimento del contratto è espressione di un potere discrezionale del
curatore ed avviene attraverso un atto che non è di straordinaria
amministrazione e, come tale, puo’ essere compiuto senza alcuna specifica
autorizzazione del giudice delegato; in particolare, perchè detta scelta,
nell’ipotesi in cui – come nel caso di specie – si indirizzi per lo scioglimento
del contratto, è finalizzata alla conservazione del bene oggetto del contratto
all’attivo fallimentare (conseguendone l’insinuazione al



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