Pensioni, dalla Camera sì a fiducia (Ddl Senato 13.5.2004)
La Camera ha votato si’ alla fiducia al Governo
sulla riforma previdenziale, con 333 deputati a favore e 148 contro su 481
presenti e 481 votanti, alla terza chiama. Per un ‘escamotagè dell’opposizione
impegnata in una decisa attività ostruzionistica, il presidente di turno,
Alfredo Biondi, è ricorso ad una terza chiama. Al termine della seconda chiama,
infatti, molti deputati del centro sinistra fino ad allora fuori aula si sono
ammassati sotto la presidenza per chiedere di votare, visto che non avevano
potuto farlo prima perchè ‘ritardatari’. La prassi vuole che la presidenza
conceda il voto a chi arriva in ritardo rispetto al momento della chiamata del
proprio nome ma, come ha osservato Biondi, ”visto l’elevato numero di deputati”
che doveva ancora votare è stato necessario ricorrere a una terza chiama.
Ora l’Aula, dopo una breve pausa, riprenderà
l’esame della riforma votando i circa 200 ordini del giorno. Poi si passerà al
voto di merito sul provvedimento, anche se è difficile prevedere a che ora.
L’opposizione, con gli interventi in dissenso dal
gruppo, come quelli di Maura Cossutta del Pdci, Antonio Boccia e Renzo Lusetti,
della Margherita, aveva puntato a far slittare i tempi del voto di fiducia sulla
riforma previdenziale.
Sono molti i deputati dell’opposizione che avevano
esplicitato in Aula il dissenso dal proprio gruppo, annunciando la non
partecipazione al voto di fiducia. Circa 200 gli ordini del giorno presentati
dalle opposizioni e le dichiarazioni di voto.
Ddl Camera 2145-B – Norme in materia pensionistica e deleghe al
Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria
Articolo 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l’età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo
tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme
pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei
periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si
raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi
presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui
al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle
norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si
atterrà ai seguenti princi’pi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire
la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l’età pensionabile, prevedendo il
preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell’attività
lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di
vecchiaia, con l’applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte
salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia
per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il
cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema
contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa
fino all’età di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilità di
totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e
autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età;
d) adottare misure volte a consentire la
progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del
supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione
o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l’entità
dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive
e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere
di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita
volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata
informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i
rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa
l’adesione, nonchè sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui
conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse
in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni
legislative che già prevedono l’accantonamento del trattamento di fine rapporto
e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza
complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l’individuazione di modalità tacite di
conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi
dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica
all’uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonchè ai fondi
istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 3, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la
volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia
esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto
legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei
mesi dall’assunzione;
3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia
diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza
complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal
lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il
contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono
alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della
previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla
comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare
l’adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti
dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche;
l’attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma
collettiva ai fondi pensione aperti, nonchè il riconoscimento al lavoratore
dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica
all’altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in
precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme
pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del
limite dell’età pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate
e indipendenti per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi
pensione nonchè l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di
sorveglianza previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione
aperti, anche ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza
obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le
quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l’attribuzione ai fondi pensione della
contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il
trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la
legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche
coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto
i contributi omessi nonchè l’eventuale danno derivante dal mancato
conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del
trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all’assenza di oneri per
le imprese, attraverso l’individuazione delle necessarie compensazioni in
termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e
medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione
del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento
di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee
d’investimento tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di
rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l’assoggettamento delle prestazioni di
previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria debbano essere
erogati con calcolo definitivo dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio
dell’erogazione;
g) prevedere l’elevazione fino ad un punto
percentuale del limite massimo di esclusione dall’imponibile contributivo delle
erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l’unitarietà e l’omogeneità del
sistema di vigilanza sull’intero settore della previdenza complementare, con
riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste
dall’ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell’attività di alta vigilanza mediante l’adozione, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali
in materia;
2) l’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del
compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
individuali, ivi comprese quelle di cui all’articolo 9-ter del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle
modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali,
compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico
risparmio, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di
autorizzazione all’esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei
fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e
delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la
possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere
l’applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti
a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
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