ATTI AMMINISTRATIVI -; Gli atti consequenziali, esecutivi di atti presupposti annullati, si caducano automaticamente senza dover essere impugnati – CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 7646 del 21/04/2004

Dai vari orientamenti giurisprudenziali del
Consiglio di Stato si evince un criterio basilare in tema di validità di atti
amministrativi e cioè che <<l’impugnazione di un atto presupposto, di per sè
lesivo dell’interesse del ricorrente, esenta il destinatario dall’onere di
impugnare l’atto consequenziale, attesa la sua automatica caducazione per
effetto dell’eventuale annullamento dell’atto precedente>>. I provvedimenti
consequenziali, infatti, si caducano automaticamente ed indipendentemente dalla
loro impugnazione, solamente se hanno carattere meramente esecutivo degli atti
presupposti annullati (Cons. Stato, Sez. 4°, 20 maggio 1991, n. 398). Tutto cio’ 
si verifica maggiormente se entrambi (consequenziali e presupposti) appartengono
ad un unico unico procedimento amministrativo e tra gli atti presupposti e
quelli consequenziali sussiste una forma di collegamento cosi’ stretto nel
contenuto e nel modo di operare, da far ritenere che quelli successivi siano in
uno stretto rapporto di derivazione dai precedenti (Cons. Stato, Sez. 4°, 21
aprile 1994, n. 348). Inoltre, la clausola di stile, secondo cui con l’atto
indicato nell’epigrafe del ricorso, è impugnato ogni atto consequenziale al
provvedimento espressamente indicato, è formula idonea ad includere
nell’impugnazione atti ed effetti consequenziali all’annullamento dell’atto
principale, esclusivamente nel caso in cui gli stessi non siano dotati di loro
autonomia, sotto il profilo soggettivo, oggettivo e degli effetti che ne sono
derivati (Cons. Stato, Sez. 4°, 3 maggio 2002, n. 2341).

 

 

CASSAZIONE CIVILE,  Sezione II, Sentenza n. 7646 del 
21/04/2004

 

La Corte Suprema
di Cassazione

Sezione II

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rafaele
CORONA – Presidente

Dott. Salvatore
BOGNANNI – Consigliere

Dott. Lucio
MAZZIOTTI DI CELSO – Consigliere

Dott. Giovanna
SCHERILLO – Consigliere

Dott. Ettore
BUCCIANTE – Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

VOLGGER ALOIS,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente agli avvocati JURGEN
KOLLENSPERGER, MARTIN GANNER, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INTERRESSENTSCHAFT
LEHEN KNAPPEN LACKE in persona del Comm. straordinario PIRCHER HERMANN, PIRCHER
HERMANN in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA LUNG.RE MELLINI 39, presso
lo studio dell’avvocato MAURIZIO MARUCCHI, che li difende unitamente
all’avvocato RUDOLF PICHLER, giusta delega in atti;

– controricorrenti

e contro

PROVINCIA AUTONOMA
BOLZANO;

– intimato –

avverso la sent.
n. 109/00 Corte d’Appello di TRENTO sezione distaccata di BOLZANO, depositata il
2 agosto 2000;

udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 9 ottobre 2003 dal Presidente
Dott. Rafaele CORONA;

udito l’Avvocato
Coglitore Emanuele, con delega dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore del
ricorrente che ha chiesto accoglimento;

udito l’Avvocato
ALBINI Carlo, con delega dell’Avvocato PILCHER Rudolf, difensore del resistente
che ha chiesto rigetto;

udito il p.m. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha
concluso per rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

Con citazione 10
maggio 1999, Alois Volgger convenne, davanti al Tribunale di Bolzano, la
comunità agraria chiamata "Interessenza Lehen-Knappen Lacke Rain 2°", in
persona del Commissario straordinario Hermann Pircher, nonchè questi
personalmente.

Espose di essere
proprietario degli immobili in P.T. 428/2° C.C. Val di Vizze, in favore dei
quali la particella fondiaria 1398/1, in P.T. 150/11 e 150/11 C.C. Val di Vizze,
di proprietà della Interessenza convenuta, era gravata dell’uso di legnatico e
di strammatico. Con la delibera del 27 marzo 1991 e con la delibera integrativa
12 giugno 1991 – approvate dalla Giunta Provinciale nella qualità di autorità
di controllo – straripando dai suoi poteri, il Commissario aveva ristretto
l’intavolato diritto di legnatico e di strammatico da una superficie originaria
di circa 33 ha. ad una superficie di soli 3,53 ha. Le delibere dovevano
considerarsi mille a causa dell’assoluta carenza di poteri in capo al
Commissario, posto che la decisione circa l’estensione dei diritti reali
apparteneva all’autorità giudiziaria ordinaria e, in ogni caso, l’adozione di
delibere pregiudizievoli per i diritti dei terzi rappresentava un atto di
straordinaria amministrazione, cui il Commissario non era legittimato. Percio’,
il Commissario medesimo doveva rispondere personalmente dei danni causati dalle
delibere illecite.

Domando’ la
pronunzia di nullità o di annullamento delle suddette delibere del 27 marzo
1991 e 12 giugno 1991, con vittoria di spese.

La comunità
agraria o "Interessenza Lehen-Knappen Lacke Rain 2°, in persona del commissario
straordinario Hermann Pircher, e costui personalmente si costituirono e
contestarono le domande avverse. Risposero che il commissario straordinario
disponeva dei poteri esercitati, in quanto le delibere non limitavano i diritti
reali, ma costituivano i presupposti e gli atti preparatori per la rettifica
della estensione tavolare della servitù, che avrebbe dovuto essere richiesta
all’autorità sovraordinata. D’altra parte, l’attore, il quale agiva nella
qualità di titolare dei diritti reali e non di socio dell’Interessenza, non era
legittimato ad impugnare le delibere. In via principale chiesero il rigetto di
ogni avversa domanda, con vittoria di spese; in subordine domandarono
l’accertamento della servitù sulla superficie intavolata in seguito alla
rettifica e la chiamata in causa della Provincia Autonoma di Bolzano, al fine di
una eventuale garanzia.

Chiamata in causa,
la Provincia Autonoma di Bolzano eccepi’ il difetto di giurisdizione dell’autorità
giudiziaria ordinaria, in quanto la causa aveva come oggetto l’estensione di un
diritto reale appartenente ad un compartecipe della comunità agraria e, percio’,
rientrava nella competenza giurisdizionale del Commissario Regionale per la
liquidazione degli usi civici. Aggiunse che l’attore era decaduto dal termine di
trenta giorni per impugnare la delibera. Chiese il rigetto di tutte le domande.

Istruita la causa
con la produzione di documenti, il Tribunale di Bolzano, con sentenza non
definitiva del 5 aprile 1991, affermata la giurisdizione dell’autorità
giudiziaria ordinaria, dichiaro’ la nullità delle deliberazioni impugnate e,
con separata ordinanza, rimise la causa in istruttoria per definire l’estensione
delle servitù.

Pronunziando
sull’impugnazione proposta dalla comunità agraria "Interessenza Lehen-Knappen
Lacke Rain 2°", in persona del commissario straordinario Hermann Pircher,
nonchè da quest’ultimo personalmente, in contraddittorio con Alois Volgger (la
Provincia Autonoma di Bolzano resto’ contumace), con sentenza 19 luglio – 2
agosto 2000, la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in
riforma della pronuncia impugnata, respinse le domande proposte dal Volgger e lo
condanno’ alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio in favore
degli appellanti e dalla Provincia Autonoma chiamata in causa.

Per quanto ancora
interessa in questa sede, nella sentenza si legge, anzitutto, che la
affermazione del primo giudice circa l’appartenenza della causa alla
giurisdizione del giudice ordinario era passata in giudicato, a fronte della
mancata impugnazione sul punto; che oggetto della controversia era la questione
della nullità o della illegittimità delle ricordate delibere del Commissario
straordinario in data 27 marzo 1991 e 12 giugno 1991; che dette delibere, in
quanto unicamente dirette a chiedere alla Giunta provinciale il provvedimento di
rettifica in ordine all’iscrizione della servitù, non potevano essere
considerate atti di amministrazione straordinaria, non essendo assolutamente
idonee a produrre una modifica sui diritti reali dell’attore, posto che davano
inizio ad un procedimento di competenza di altra autorità amministrativa; che,
pertanto, configuravano atti di natura meramente conservativa, di competenza del
Commissario straordinario. D’altra parte, esclusa la nullità, non sussisteva la
legittimazione dell’attore Volgger a far valere l’annullabilità, in quanto egli
aveva agito come titolare di un diritto proprio e non come socio della comunità
agraria e, comunque, perchè avrebbe dovuto proporre la domanda entro il termine
perentorio di trenta giorni. Inoltre l’attore era carente di interesse, posto
che aveva omesso di impugnare la delibera della Giunta Provinciale del 24 giugno
1991, che aveva deliberato di presentare la domanda di rettifica tavolare
accolta dal Giudice tavolare di Vipiteno con decreto in data 19 agosto 1991; del
pari decaduto dalla facoltà di reclamo avverso il suddetto decreto, siccome
deciso dal provvedimento del Tribunale di Bolzano, che aveva dichiarato
inammissibile il reclamo per decadenza dai termini.

Contro la suddetta
sentenza ricorre per Cassazione Alois Volgger. Resistono con controricorso la
comunità agraria o "Interessenza Lehen-Knappen Lacke Rain 2°", in persona del
commissario straordinario Hermann Pircher, e questi personalmente; non si
costituisce la intimata Provincia Autonoma di Bolzano.

 

Motivi della decisione

 

1.1 Con il primo
motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 36

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