EDITORIA ELETTRONICA – I provider sono responsabili dei contenuti diffusi nell’internet – TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA, Sezione IV, Sentenza 29/06/2004
Se
è il provider a scegliere i contenuti da pubblicare, non puo’ diffondere
materiale senza il consenso dell’autore. E’ quanto affermato dalla sentenza
emessa il 29 giugno dal tribunale di Catania, una delle prime pronunce
interpretative delle norme del
Dlgs 70/2003, che hanno disciplinato la responsabilità dei provider.
Il
Tribunale, Sezione quarta cicile) ha condannato un provider per violazione del
diritto d’autore online, per la pubblicazione di un’opera, senza il benestare
dell’autore, su un sito internet, realizzato e gestito per conto di un Comune.
Il
giudice ha ravvisato ed applicato il regime di responsabilità del <<content
provider, al quale incombe l’obbligo previo di controllare e verificare ogni
ulteriore profilo di lesività dei contenuti resi ostensibili nel sito dallo
stesso creato, organizzato e gestito>>. Trattandosi di responsabiltà
extracontruattulae, ai sensi dell’art. 2043 Codice civile, non assumeva alcun
rilievo il fatto che il servizio fosse reso a titolo gratuito, in forza di una
apposita convenzione con il Comune.
La
sentenza si è soffermata sulla disciplina dettata in materia di responsabilità
degli Isp (Internet service provider), dal
Dlgs 70, che ha recepito la direttiva
2000/31/Ce sul commercio elettronico.
Negli articoli da 14 a 17 si distinguono diverse attività, tipiche dei provider:
mere conduit, chaching e hosting.
La
prima consiste nella semplice trasmissione di niformazioni non proprie (quindi
fornite dal destinatario del servizio/committente), o nella fornitura di accesso
alla rete. Si tratta del carrier (operatore telefonico) o dell’access provider,
che si limitano a veicolare informazioni senza intervenire in alcun modo,
neanche dando origine alla trasmissione, sono esonerati da responsabilità.
Il
caching consiste nell’attività di memorizzazione automatica, intermedia o
temporanea delle informazioni, <<effettuata al solo scopo di rendere più
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari, a loro richiesta>>.
L’hosting
rappresenta l’attività più diffusa ed eterogenea che puo’ spaziare dalla
gestione del sito, con conservazione dei data-log, alla tenuta degli archivi del
cliente nei propri server.
Per
tutte le tipologie di attività il
Dlgs 70 ha negato espressamente la possibilità di imporre sia un obbligo
generale di sorveglianza sulle informazioni veicolate o memorizzate, sia un
obbligo di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di
attività illecite. Per le atticità di caching e hosting, osserva la sentenza,
la responsabilità è stata sostanzialmente subordinata al fatto che <<il
provider sappia della illiceità dell’attività o delle informazioni o anche
semplicemente dell’esistenza dell’attività o delle informazioni>>. Cosi’
facendo sono state respinte sia le precedenti interpretazioni che ravvisavano
una responsabilità oggettiva a carico del provider, sia il tentativo di
applicare modelli di responsabilità soggettiva aggravata, come quelli
dell’editore o del direttore responsabile.
La
sentenza dichiara che <<la responsabilità del provider si configura alla
stregua du una responsabilità sggettiva: colposa, allorchè il fornitore del
servizio, consapevole della presenza sul sito di materiale sospetto, si astenga
dall’accertare l’illiceità e, al tempo stesso, dal rimuoverlo; dolosa, quando
egli sia consapevolmente anche nella antigiuridicità della condotta dell’utente
e, ancora una volta, ometta di intervenire>>
Nel
caso in esame è stato applicato l’articolo 16, comma 2, del Dlgs, che dichiara
non valida l’esenzione di responsabilità del prestatore di servizi di
memorizzazione di informazioni-hosting, stabilita dal comma 1, quando il
destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del
prestatore. In altri termini, se è il provider a scegliere i contenuti da
pubblicare o comunque non riesce a fornire la prova, anche testimoniale, che
documenti o immagini sono stati scelti e forniti dal committente, dovrà
rispondere di ogni eventuale contenuto illecito immesso in Rete.
Viceversa, nell’ordinaria fornitura di servizi in hosting, i provider, se
vorranno tentare di arginare i rischi di condanne al risarcimento dei danni, per
responsabilità colposa, dovute a violazioni compiute da clienti, dovranno
alzare la soglia di attenzione sulla tipologia di informazioni e attività
svolte sui propri server e provvedere a rivedere completamente gli attuali
contratti di servizi.
Allegra Stracuzzi, Il Sole
24 Ore



Commento all'articolo