Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Decreto Presidente Corte Costituzionale 21 luglio 2004 (GU n. 176 del 29-7-2004)
CORTE
COSTITUZIONALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 21 luglio 2004
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
CAPO PRIMO
Questioni di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio
IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Art. 1.
Trasmissione dell'ordinanza notificata
1. L'ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti
al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità
costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale
insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle
comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87.
Art. 2.
Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza
1. Il presidente della Corte, accertata la regolarità
dell'ordinanza e delle notificazioni, dispone che l'ordinanza stessa
sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, quando
occorra, nel Bollettino ufficiale delle regioni.
2. Il presidente accerta altresi' che siano state eseguite le
comunicazioni ai presidenti delle due Camere legislative, a norma
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
3. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute
alla Corte, sono annotate dal cancelliere nel registro generale con
l'indicazione, in apposita colonna, delle date delle notificazioni e
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel
Bollettino ufficiale delle regioni interessate.
Art. 3.
Costituzione delle parti
1. La costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha
luogo nel termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87, mediante deposito in cancelleria della procura
speciale, con la elezione del domicilio in Roma, e delle deduzioni.
La procura puo' essere apposta in calce o a margine dell'originale
delle deduzioni con la sottoscrizione della parte, certificata
autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere prodotti
nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale.
2. Nel termine suindicato non sono computati i giorni compresi tra
quello dell'ultima notificazione e quello in cui l'ordinanza è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 4.
Interventi in giudizio
1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei
Ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, sottoscritte
dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
2. Il presidente della giunta regionale interviene depositando,
oltre alle deduzioni, la procura speciale rilasciata a norma
dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio in Roma.
3. Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza
della Corte a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo
con le modalità di cui al comma precedente.
4. L'atto di intervento di cui ai commi precedenti deve essere
depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
5. Il cancelliere dà comunicazione dell'intervento alle parti
costituite.
Art. 5.
Notificazioni e comunicazioni
1. Le notificazioni, da farsi a cura del cancelliere, sono
effettuate da persona addetta alla Corte, all'uopo autorizzata dal
presidente.
2. Le comunicazioni sono eseguite dal cancelliere con biglietto
consegnato al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o con piego
raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma.
Art. 6.
Deposito degli atti del processo
1. Gli atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio
di legittimità costituzionale, devono essere depositati in
cancelleria in tante copie in carta libera quanti sono i componenti
della Corte e le parti.
2. Il cancelliere non puo' ricevere atti e documenti, relativi al
giudizio di legittimità costituzionale, che non siano corredati del
necessario numero di copie, scritte in carattere chiaro e leggibile.
Art. 7.
Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione
1. Decorso il termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente nomina un giudice per
l'istruzione e per la relazione, al quale il cancelliere trasmette
immediatamente il fascicolo della causa.
2. La documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato
dal presidente su proposta del giudice relatore, si disponga
l'acquisizione al giudizio è depositata nella cancelleria.
3. La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, dà
comunicazione del deposito alle parti costituite.
Art. 8.
Convocazione della Corte in udienza pubblica
1. Il presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca
la Corte.
2. Almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza, il
decreto del presidente è comunicato in copia, a cura del
cancelliere, alle parti costituite.
Art. 9.
Convocazione della Corte in camera di consiglio
1. Se nessuna delle parti si è costituita in giudizio, il
presidente puo' convocare la Corte in camera di consiglio.
2. Il presidente, sentito il giudice per l'istruzione, puo'
convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi
che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza.
3. A cura del cancelliere, il decreto del presidente è comunicato
in copia alle parti costituite venti giorni prima della data fissata
per la riunione della Corte in camera di consiglio.
4. La Corte, se ritiene che non ricorra il caso indicato nel comma
2, rinvia la causa alla pubblica udienza.
Art. 10.
Deposito di memorie
1. E' ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di memorie
illustrative, nel numero di copie sufficienti per il collegio e per
le parti, fino al dodicesimo giorno libero prima dell'udienza o della
riunione in camera di consiglio, prevista nel comma 2 dell'articolo
precedente.
Art. 11.
Trasmissione degli atti ai giudici
1. A cura del cancelliere è trasmesso ad ogni giudice, almeno
dieci giorni prima dell'udienza o della riunione in camera di
consiglio, un fascicolo contenente le copie dell'atto introduttivo
del giudizio davanti alla Corte e di tutti i successivi atti del
processo.
Art. 12.
Mezzi di prova
1. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga
opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per
l'esecuzione.
Art. 13.
Esecuzione dei mezzi di prova
1. L'esecuzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per
l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale.
2. Le parti sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di
quello fissato per l'assunzione delle prove orali.
3. Le spese per l'esecuzione dei mezzi di prova sono a carico del
bilancio della Corte.
Art. 14.
Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte
1. Espletate le prove, i relativi atti sono depositati nella
cancelleria.
2. Il cancelliere dà comunicazione del deposito alle parti
costituite.
3. Entro venti giorni dalla detta comunicazione, il presidente
fissa la nuova riunione della Corte. Si osservano le norme dell'art.
8 o dell'art. 9, comma 1.
Art. 15.
Riunioni di procedimenti.
1. Il presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, puo' ordinare
che due o più cause siano chiamate alla medesima udienza per essere,
se del caso, congiuntamente discusse.
2. Dopo la discussione la Corte delibera se e quali cause debbano
essere riunite per un'unica pronunzia.
Art. 16.
Astensione e ricusazione dei giudici
1. Le norme relative all'astensione e alla ricusazione dei giudici
non sono applicabili fuori dei casi previsti nell'art. 47 della legge
11 marzo 1953, n. 87.
Art. 17.
Udienza pubblica
1. All'udienza il giudice relatore espone le questioni della causa.
2. Dopo la relazione, i&n



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