Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Decreto Presidente Corte Costituzionale 21 luglio 2004 (GU n. 176 del 29-7-2004)

CORTE
COSTITUZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 21 luglio 2004

 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 

 

CAPO PRIMO

Questioni di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio
              IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
 
                               Art. 1.
               Trasmissione dell'ordinanza notificata
 
  1.  L'ordinanza,  con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti
al  quale  pende  la  causa,  promuove  il  giudizio  di legittimità
costituzionale,  deve  essere  trasmessa  alla  Corte  costituzionale
insieme  con  gli  atti  e  con  la prova delle notificazioni e delle
comunicazioni  prescritte  nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87.
 
     
                               Art. 2.
            Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza
 
  1.   Il   presidente   della   Corte,   accertata   la  regolarità
dell'ordinanza  e delle notificazioni, dispone che l'ordinanza stessa
sia  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, quando
occorra, nel Bollettino ufficiale delle regioni.
  2.  Il  presidente  accerta  altresi'  che  siano state eseguite le
comunicazioni  ai  presidenti  delle  due Camere legislative, a norma
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
  3.  Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute
alla  Corte,  sono annotate dal cancelliere nel registro generale con
l'indicazione,  in apposita colonna, delle date delle notificazioni e
della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel
Bollettino ufficiale delle regioni interessate.
 
     
                               Art. 3.
                      Costituzione delle parti
 
  1.  La  costituzione delle parti nel giudizio davanti alla Corte ha
luogo  nel  termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della legge
11  marzo 1953, n. 87, mediante deposito in cancelleria della procura
speciale,  con  la elezione del domicilio in Roma, e delle deduzioni.
La  procura  puo'  essere apposta in calce o a margine dell'originale
delle  deduzioni  con  la  sottoscrizione  della  parte,  certificata
autografa dal difensore. Nello stesso termine possono essere prodotti
nuovi documenti relativi al giudizio di legittimità costituzionale.
  2.  Nel termine suindicato non sono computati i giorni compresi tra
quello  dell'ultima  notificazione  e  quello  in  cui l'ordinanza è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
     
                               Art. 4.
                       Interventi in giudizio
 
  1.  L'intervento  in  giudizio  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  ha  luogo  con  il  deposito  delle deduzioni, sottoscritte
dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
  2.  Il  presidente  della  giunta regionale interviene depositando,
oltre   alle  deduzioni,  la  procura  speciale  rilasciata  a  norma
dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio in Roma.
  3.  Eventuali  interventi  di  altri  soggetti, ferma la competenza
della  Corte  a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo
con le modalità di cui al comma precedente.
  4.  L'atto  di  intervento  di  cui ai commi precedenti deve essere
depositato  non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
  5.  Il  cancelliere  dà  comunicazione  dell'intervento alle parti
costituite.
 
     
                               Art. 5.
                    Notificazioni e comunicazioni
 
  1.  Le  notificazioni,  da  farsi  a  cura  del  cancelliere,  sono
effettuate  da  persona  addetta alla Corte, all'uopo autorizzata dal
presidente.
  2.  Le  comunicazioni  sono  eseguite dal cancelliere con biglietto
consegnato  al  destinatario,  che  ne rilascia ricevuta, o con piego
raccomandato, con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto in Roma.
 
     
                               Art. 6.
                  Deposito degli atti del processo
 
  1.  Gli  atti e i documenti di ciascuna parte, relativi al giudizio
di   legittimità   costituzionale,   devono   essere  depositati  in
cancelleria  in  tante copie in carta libera quanti sono i componenti
della Corte e le parti.
  2.  Il  cancelliere non puo' ricevere atti e documenti, relativi al
giudizio  di legittimità costituzionale, che non siano corredati del
necessario numero di copie, scritte in carattere chiaro e leggibile.
 
     
                               Art. 7.
       Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione
 
  1.  Decorso  il termine indicato nell'art. 25, comma secondo, della
legge  11  marzo  1953,  n.  87,  il presidente nomina un giudice per
l'istruzione  e  per  la relazione, al quale il cancelliere trasmette
immediatamente il fascicolo della causa.
  2.  La  documentazione  di cui, con apposito provvedimento adottato
dal   presidente  su  proposta  del  giudice  relatore,  si  disponga
l'acquisizione al giudizio è depositata nella cancelleria.
  3. La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, dà
comunicazione del deposito alle parti costituite.
 
     
                               Art. 8.
            Convocazione della Corte in udienza pubblica
 
  1. Il presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca
la Corte.
  2.  Almeno  venti giorni prima della data fissata per l'udienza, il
decreto   del   presidente   è  comunicato  in  copia,  a  cura  del
cancelliere, alle parti costituite.
 
     
                               Art. 9.
           Convocazione della Corte in camera di consiglio
 
  1.  Se  nessuna  delle  parti  si  è  costituita  in  giudizio, il
presidente puo' convocare la Corte in camera di consiglio.
  2.  Il  presidente,  sentito  il  giudice  per  l'istruzione,  puo'
convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi
che possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza.
  3.  A cura del cancelliere, il decreto del presidente è comunicato
in  copia alle parti costituite venti giorni prima della data fissata
per la riunione della Corte in camera di consiglio.
  4.  La Corte, se ritiene che non ricorra il caso indicato nel comma
2, rinvia la causa alla pubblica udienza.
 
     
                              Art. 10.
                         Deposito di memorie
 
  1.  E' ammesso il deposito nella cancelleria della Corte di memorie
illustrative,  nel  numero di copie sufficienti per il collegio e per
le parti, fino al dodicesimo giorno libero prima dell'udienza o della
riunione  in  camera di consiglio, prevista nel comma 2 dell'articolo
precedente.
 
     
                              Art. 11.
                 Trasmissione degli atti ai giudici
 
  1.  A  cura  del  cancelliere  è trasmesso ad ogni giudice, almeno
dieci  giorni  prima  dell'udienza  o  della  riunione  in  camera di
consiglio,  un  fascicolo  contenente le copie dell'atto introduttivo
del  giudizio  davanti  alla  Corte  e di tutti i successivi atti del
processo.
 
     
                              Art. 12.
                           Mezzi di prova
 
  1.  La  Corte  dispone  con  ordinanza i mezzi di prova che ritenga
opportuni  e  stabilisce  i  termini  e  i  modi  da  osservarsi  per
l'esecuzione.
 
     
                              Art. 13.
                    Esecuzione dei mezzi di prova
 
  1.  L'esecuzione dei mezzi di prova ha luogo a cura del giudice per
l'istruzione con l'assistenza del cancelliere, che redige il verbale.
  2.  Le  parti  sono avvertite dal cancelliere dieci giorni prima di
quello fissato per l'assunzione delle prove orali.
  3.  Le  spese per l'esecuzione dei mezzi di prova sono a carico del
bilancio della Corte.
 
     
                              Art. 14.
       Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione della Corte
 
  1.  Espletate  le  prove,  i  relativi  atti  sono depositati nella
cancelleria.
  2.  Il  cancelliere  dà  comunicazione  del  deposito  alle  parti
costituite.
  3.  Entro  venti  giorni  dalla  detta comunicazione, il presidente
fissa  la nuova riunione della Corte. Si osservano le norme dell'art.
8 o dell'art. 9, comma 1.
 
     
                              Art. 15.
                      Riunioni di procedimenti.
 
  1.  Il  presidente, d'ufficio o a richiesta di parte, puo' ordinare
che due o più cause siano chiamate alla medesima udienza per essere,
se del caso, congiuntamente discusse.
  2.  Dopo  la discussione la Corte delibera se e quali cause debbano
essere riunite per un'unica pronunzia.
 
     
                              Art. 16.
                Astensione e ricusazione dei giudici
 
  1.  Le norme relative all'astensione e alla ricusazione dei giudici
non sono applicabili fuori dei casi previsti nell'art. 47 della legge
11 marzo 1953, n. 87.
 
     
                              Art. 17.
                          Udienza pubblica
 
  1. All'udienza il giudice relatore espone le questioni della causa.
  2.   Dopo   la   relazione,   i&n

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