Senato della Repubblica Esclusione degli avvocati dall’ambito di applicazione del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Ddl 3039/S)


Senato della Repubblica
Esclusione degli avvocati dall’ambito di applicazione del D.lgs 30 giugno 2003,
n. 196
(Ddl
3039/S, firmatari: Renato Schifani ed Elisabetta Alberti Casellati, Forza
Italia)

 


Onorevoli Senatori. – Nell’ambito della nostra
quotidiana vita di relazione il diritto alla riservatezza costituisce sempre
più di frequente un tema centrale del dibattito sociale e, conseguentemente, di
quello politico.
Proprio nel quadro di tale dibattito, sempre più spesso ci si imbatte nelle
doglianze di alcune categorie professionali, che essendo istituzionalmente e per
tradizione millenaria tenute alla tutela del segreto professionale, disapprovano
e contrastano, con sempre maggior vigore, il nuovo codice in materia di
protezione dei dati personali, introdotto con il D.Lgs 196/03.
Come noto, il diritto alla riservatezza o, secondo la terminologia di
common-law,
diritto di privacy, rientra tra i cosiddetti diritti
della personalità, ed è, in quanto tale, assoluto, inviolabile ed
indisponibile, quindi insuscettibile di limitazioni e di deroghe. Cio’ si
riscontra in maniera particolarmente accentuata proprio nei Paesi di
common-law
, nei quali si è oramai stratificata una cultura sociale della
riservatezza che va ben oltre l’obbligo o le prescrizioni imposte dalla legge.
Anche la nostra Carta costituzionale, all’articolo 15, stabilisce l’inviolabilità
della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione, prevedendo eccezionali limitazioni soltanto «per atto motivato
dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge», ma per la
verità ancora oggi, malgrado gli sforzi del legislatore e dell’Autorità
garante, nella nostra società in genere non puo’ dirsi affermato, condiviso,
maturato e, soprattutto, fatto proprio da ciascuno il diritto alla riservatezza
cosi’ come disegnato e prospettato dal citato D.Lgs 196/03.
A fronte di questa situazione va, peraltro, ricordato che tutte le categorie
professionali, per tradizione ed istituzione, sono state da sempre deputate alla
salvaguardia della riservatezza dei propri clienti e, in maniera particolare, la
categoria degli avvocati, che lamenta l’inutilità ed, anzi, la dannosità del
nuovo sistema normativo, che si va a sovrapporre, oltretutto con pesanti
sanzioni economiche ed illogiche condanne penali, alla legge professionale e al
codice deontologico, che già impongono, sotto pena di severe sanzioni, i doveri
di riservatezza, discrezione e segretezza.
Il problema di interventi modificativi dell’attuale disciplina è stato
recentemente affrontato anche nel corso di diversi convegni ed incontri di
studio organizzati dal Consiglio nazionale forense, dall’Organismo unitario
dell’avvocatura italiana (Oua) e da associazioni di categoria, che hanno
segnalato l’esigenza di dover disporre l’esenzione degli avvocati da ogni onere
ed adempimento previsto dalla legge sulla privacy.
Un convincimento, questo, maturato dalla constatazione che in questi ultimi mesi
la categoria degli avvocati si è trovata costretta ad affrontare le tematiche
della riservatezza più che come un obbligo deontologico, come una imposizione
normativa, con l’effetto devastante e dirompente della completa e diffusa
avversione o delegazione a terzi degli adempimenti connessi ad attività
tecniche o informatiche non sostenibili da una categoria sociale che, invece,
della tutela della privacy dei propri clienti ha sempre fatto il proprio
punto distintivo.
Va, peraltro, rilevato che gli stessi notai sono già in buona parte esentati
dalla normativa in esame laddove trattano dati riferiti a pubblici registri.
Cio’ posto occorre, allora, fissare dei criteri meno rigidi, ma comunque idonei
a salvaguardare il diritto alla privacy nel suo complesso, con
riferimento alla categoria professionale forense.
Nell’ambito di questo sforzo, volto ad approntare ed aggiornare, ove necessario,
una più efficace normativa professionale di tutela della riservatezza, si
impone per il Parlamento una presa di posizione chiara, sia a tutela degli
interessi primari dei cittadini, sia della stessa categoria professionale
forense ed in quest’ottica viene proposto il presente disegno di legge, che
dispone l’esenzione degli avvocati dall’applicazione dell’intera disciplina
normativa di cui al D.Lgs 196/0303, in virtù, giova ripetere, del fatto che gli
stessi sono già soggetti alla legge professionale ed al codice deontologico
forense, che impone loro ampi doveri di riservatezza, discrezione e segretezza
sotto pena delle sanzioni, sia civili per responsabilità professionale, sia
disciplinari, già previste dall’ordinamento.
 


DISEGNO DI LEGGE
 

Articolo 1

1.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si
applicano agli avvocati iscritti nell’albo ordinario che svolgono con
continuità l’esercizio della professione forense.

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