CONTENZIOSO TRIBUTARIO – L’errata identificazione del soggetto chiamato in giudizio comporta la nullità del ricorso * CASSAZIONE CIVILE Sezione Tributaria, Sentenza n. 12150 del 02/072004

In materia di contenzioso
tributario, laddove venga proposto un ricorso nei confronti di una società in
accomandita semplice che, a seguito della morte del socio accomandatario abbia
cambiato denominazione sociale, ricorre il vizio di nullità del ricorso, in
quanto l’atto d’impugnazione è rivolto a un soggetto non più esistente. E’
questa la principale conclusione cui sono giunti i giudici della Corte suprema
di cassazione con la sentenza n. 12150 del 2 luglio 2004.

Si rafforza, cosi’, l’orientamento, espresso in altre precedenti pronunce,
secondo cui ricorre la nullità del ricorso quando l’atto di impugnazione è
rivolto a un soggetto non più esistente, a seguito di un’errata identificazione
dello stesso. Tale nullità si inquadra infatti tra quelle previste e
disciplinate dagli articoli 163 e 164 del codice di procedura civile, dove si
precisa che l’atto del ricorso deve contenere l’identificazione delle parti e,
nel caso in cui il convenuto sia una persona giuridica, un’associazione non
riconosciuta ovvero un comitato, "lo stesso atto deve contenere la
denominazione del convenuto con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio
". Pertanto, l’errata identificazione del soggetto
chiamato in giudizio comporta la nullità del ricorso derivante dall’assoluta
incertezza circa l’identità della parte, non soltanto ai fini della notifica
dell’atto, ma anche alla costituzione del contraddittorio.

In particolare, affrontando la questione legata al vizio di nullità del ricorso
nei confronti di una società che abbia cambiato la propria denominazione
sociale, i giudici della Corte di cassazione hanno espresso il convincimento che
anche se tale vizio è in ogni caso suscettibile di sanatoria per effetto della
costituzione della controparte, sono comunque fatti salvi tutti i diritti
relativi alla stessa controparte.
La problematica non è nuova, formando ormai da tempo oggetto di ampi dibattiti
sia in dottrina sia in giurisprudenza.
Alla luce della recente pronuncia, vediamo il fatto sotteso al giudizio e il
parere della Corte suprema di cassazione, accennando poi brevemente ai requisiti
di forma e contenuto che deve avere un atto di appello per essere considerato
valido.

Il fatto sotteso al giudizio della Corte suprema di cassazione
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione nei confronti
di una società in accomandita semplice che, a seguito della morte del socio
accomandatario, aveva cambiato denominazione. Al fine di contestare la pretesa
impositiva dell’Amministrazione finanziaria, la società, nonostante l’errata
indicazione della propria denominazione sociale, si è comunque costituita in
giudizio dopo pero’ che la decisione che si intendeva impugnare era già passata
in giudicato per il decorso del termine.

I requisiti essenziali di un atto di appello
L’atto di appello deve avere i requisiti di contenuto e forma della citazione di
primo grado. L’articolo 342 del codice di procedura civile stabilisce che "l’appello
si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi
specifici dell’impugnazione
". In particolare, l’appello si propone mediante
citazione a comparire a udienza fissa. Sarà poi il presidente del tribunale a
stabilire all’inizio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo
presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle
udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

Entrando più nello specifico, l’atto di citazione deve contenere:
– l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta
– il nome, il cognome e la residenza dell’attore, il nome, il cognome, la
residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che
rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una
persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione
deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o
ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio
– la determinazione della cosa oggetto della domanda
– l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni
della domanda, con le relative conclusioni
– l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi
e in particolare dei documenti che offre in comunicazione
– il nome e il cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora
questa sia stata già rilasciata
– l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a
costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza, ovvero di dieci
giorni prima in caso di abbreviazione dei termini e a comparire, nell’udienza
indicata, dinanzi al giudice designato, con l’avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica la decadenza.

L’atto di citazione, debitamente sottoscritto, deve poi essere consegnato dalla
parte o dal procuratore all’ufficiale giudiziario, che provvederà poi a
notificarlo.
L’articolo 164 del codice di procedura civile prevede che la citazione è nulla
se è omesso o risulta assolutamente incerto anche uno dei predetti requisiti,
ovvero se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, o ancora
se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla
legge.
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità
della citazione ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine
perentorio, che ne sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della
domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la
rinnovazione non viene eseguita, invece, il giudice ordina la cancellazione
della causa dal ruolo e il processo si estingue. La costituzione del convenuto,
in ogni caso, sana i vizi della citazione.

Il giudizio della Cassazione
Innanzitutto, la Cassazione ha precisato che al fine di accertare i vizi di
nullità di un atto di citazione occorre fare una distinzione fra i vizi della
vocativo in ius (chiamata in giudizio) e quelli attinenti alla editio
actionis
(atto introduttivo del giudizio).
In particolare, la vocativo in ius ha la funzione di instaurare il
contraddittorio con colui o coloro nei cui confronti la domanda giudiziale è
proposta; l’editio actionis determina l’oggetto del processo.
La vocativo in ius è dunque finalizzata all’attivazione del
contraddittorio e a essa vengono comunemente ricondotti particolari requisiti,
quali l’indicazione del giudice, l’indicazione delle parti e l’indicazione del
giorno dell’udienza con l’avvertimento, mentre l’editio actionis si
identifica con l’esercizio dell’azione e a essa vengono ricondotti requisiti
quali la determinazione della cosa oggetto della domanda e l’esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le
relative conclusioni.

Con particolare riferimento alla vocativo in ius, la presenza di vizi
dell’atto di citazione in appello, in caso di mancata sanatoria per costituzione
dell’appellato, porta alla dichiarazione d’ufficio della nullità dell’atto,
anche se l’appellante potrà riproporre un nuovo atto valido, se non sono ancora
decorsi i termini. Tuttavia, la nullità della citazione in appello potrà
essere sanata a seguito della costituzione dell’appellato, con salvezza dei
diritti dello stesso, e tra questi anche quelli inerenti al già verificatosi
passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Pertanto, in applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto per cassazione dall’Amministrazione
finanziaria, perchè la società contribuente si era costituita solo quando la
decisione che l’Amministrazione intendeva impugnare era già passata in
giudicato per il decorso del termine. Il ricorso è stato, dunque, dichiarato
inammissibile.

Rosanna Acierno,
www.fiscooggi.it


 

 

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