LEGGE 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. (GU n. 178 del 31-7-2004)
LEGGE 20 luglio 2004, n.189
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
----> Vedere da pag. 4 a pag. 7 <----
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 432):
Presentato dall'on. Grignaffini ed altri 4 giugno 2001;
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 10 dicembre 2001 con parere delle commissioni
I, V, VII, XII, XIII e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla II commissione il 9 e 17 aprile 2002; 7
- 16 e 30 maggio 2002; 4 e 20 giugno 2002; 17 - 23 - 24 e
25 luglio 2002; 25 settembre 2002.
Esaminato in aula il 14 gennaio 2003 e approvato in un
testo unificato con A.C. n. 1222 (on.le Azzolini ed altri);
A.C. n. 2467 (On.le Zanella ed altri) A.C. n. 2610 (on.
Zanella ed altri) il 15 gennaio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1930):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 27 gennaio 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª giunta
per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per
le questioni regionali.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede
referente, il 4 febbraio 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il
27 febbraio 2003; 4 - 25 e 26 marzo 2003; 1° aprile 2003;
12 - 19 e 25 giugno 2003; 1° luglio 2003.
Assegnato ancora alla 2ª commissione, in sede
deliberante il 16 luglio 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il
16 luglio 2003 ed approvato con modificazioni, in un testo
unificato, con A.S. n. 42 (sen. Acciarini ed altri), A.S.
n. 294 (sen. Ripamonti), A.S. n. 302 (sen. Ripamonti ed
altri), A.S. n. 789 (sen. Pace ed altri); A.S. n. 926 (sen.
Chincarini ed altri), A.S. n. 1118 (sen. Acciarini ed
altri), A.S. n. 1397 (sen. Bucciero ed altri), A.S. n. 1445
(sen. Buongiorno ed altri); A.S. 1541 (sen. Peruzzotti ed
altri), A.S. n. 1542 (sen. Centaro ed altri); A.S. n. 1554
(sen. Specchia ed altri); A.S. n. 1783 (sen. Zancan ed
altri) il 17 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 432 - 1222 - 2467 - 2610 - B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 23 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I, IV, V, VI, VII, XII, XIII, e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione in sede referente il 24
e 30 luglio 2003; 9 e 24 settembre 2003, 8 - 21 e 23
ottobre 2003; 27 gennaio 2004;
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa il 7 aprile 2004.
Esaminato dalla II commissione in sede legislativa, il
7 aprile e approvato con modificazioni il 21 aprile 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 1930 - 42 - 294 - 302 -
789 - 926 - 1118 -1397 - 1445 - 1541 - 1542 - 1554 - 1783 -
B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 2ª commissione il 6 luglio 2004 ed
approvato l'8 luglio 2004.



Commento all'articolo