Appellabili i giudizi del Coni. I Club possono ‘portarè al Tar le decisioni sulle iscrizioni -; CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, Sentenza n. 5025 del 09/07/2004
La
sentenza del Cds pronunciata lo scorso 9 luglio,
oltre ad aver scatenato una bagarre a livello calcistico, permettendo ” almeno
sulla carta- al Cosenza calcio la reiscrizione al campionato di C1, ha avuto
importanti ripercussioni anche sul piano giurisprudenziale.
Il primo aspetto importante è il ridimensionamento
del ruolo della Camera di conciliazione e arbitrato costituita presso il Coni
che, di fatto, rappresenta (anzi rappresentava) l’ultimo grado della giustizia
sportiva. Questo organismo ha il compito di dirimere in modo definitivo le
controversie tra federazione e società affiliate o tesserati <<a condizione che
siano stati esauriti i ricorsi interni alla federazione di Appartenenza>>.
Nel
caso del Cosenza, l’arbitro unico, co una decisione pubblicata il 6 novembre
2003, aveva confermato l’esclusione del team dal torneo professionistico di
serie C1, soprattutto perchè le fidejussioni presentate non erano <<idonee a
garantire l’aumento di capitale destinato alla copertura dell’ingente
indebitamento>>.
La
novità introdotta dalla recente sentenza del Cds riguarda proprio l’impugnabilità
della decisione emessa dal massimo organismo del Coni. In primo grado il Tar
Lazio (sezione
III, sentenza n. 2987 del 01/04/2004) aveva ritenuto la pronuncia
qualificabile come “lodo arbitrale rituale”, quindi inattacabile o meglio
<<impugnabile solo per motivi di nullità>>.
Nel
riorso in appello il Cds, richiamandosi anche a d una recente decisione della
Cassazione (Sezioni Unite Civili, sentenza n. 5774/2004) ha completamente
rimescolato le carte, stabilendo che le controversie <<aveti ad oggetto atti del
Coni o delle Federazioni, esauriti i gradi di giudizio della giustizia sportiva,
sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Pertanto, la decisione della camera di conciliazione non costituisce un vero e
proprio lodo arbitrale>> ma ha << carattere sostanziale di provvedimento
amministrativo>>.
Quindi il Cosenza, come ogni altra società, poteva impugnare l’atto di fronte
al Tar, anche per motivi di illegittimità sostanziale, non solo formale. <<Del
resto>> – conferma il Cds – << una assoluta riserva all’ordinamento sportivo
anche di tale tipologia di controversie avrebbe determinato seri dubbi sulla
costituzionalità della disposizione sotto il profilo della lesione del
principio della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 24 della
Costituzione>>.
Nella stessa decisione, il massimo organo di giustizia amministrativa prende
posizione (stavolta viene confermato il verdetto del Tar) sulla necessità di
comunicare all’interessato l’avvio di un procedimento di revoca
dell’affiliazione, per consentire una eventuale azione in contraddittorio. Nella
circostanza, il presidente della FIGC, ai sensi della L. 241/90 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti)
avrebbe dovuto <<valutare la reale volontà del Cosenza di non partecipare ad
alcun campionato, mentre al contrario si è illegittimamente affrettato a
dichiarare la decadenza dall’affiliazione.
Gabriele Mastellarini (Il Sole 24 Ore)
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