RISARCIBILITA’ INTERESSI LEGITTIMI – Il Comune deve risarcire il cittadino nel caso non risponda tempastivamente alla domanda di condono -; TAR PUGLIA, Bari, Sezione III, Sentenza n.3472 del 26/07/2004

Va risarcito il cittadino
nell’ipotesi in cui l’istanza di condono, da riconoscergli fin dal 22.3.1988
(data della scadenza del termine biennale per la formazione del silenzio-assenso
ex art. 35 co. XII L. nr. 47/85), a seguito dall’intempestivo provvedimento di
rigetto adottato dalla Amministrazione, necessiti dell’avvio di un contenzioso
giudiziale, per il riconoscimento dell’illegittimità del diniego, fino
all’ottenimento di un provvedimento espresso in tal senso soltanto nel dicembre
del 1999. Ricorre infatti in tale ipotesi una lesione di un interesse legittimo
pretensivo, ossia afferente al riconoscimento della spettanza al cittadino del
bene della vita (concessione in sanatoria) che il procedimento amministrativo da
lui stesso promosso mirava ad ottenere. E’ questo l’importante principio
espresso, nella sentenza in rassegna, dal Tar Puglia che ha accolto la domanda
risarcitoria promossa dal privato cittadino nei confronti dell’amministrazione
comunale.

Secondo i giudici
amministrativi, i problemi posti dal mancato conseguimento del bene della vita
su cui insiste siffatto interesse, per effetto di illegittimo esercizio del
potere da parte della P.A., vadano ricondotti, quanto ai profili della natura
della conseguente responsabilità, con riguardo a principi e regole della
responsabilità contrattuale piuttosto che a quella extracontrattuale. Ill
“contatto” che s’instaura tra privato ed Amministrazione, allorchè il primo sia
titolare di un interesse legittimo di natura pretensiva, ha i tratti di un
rapporto giuridico di tipo relativo, nel cui ambito il diritto al risarcimento
del danno ingiusto conseguente all’adozione di provvedimenti illegittimi
presenta una fisionomia sui generis, non riducibile al modello aquiliano
dell’art. 2043.


Tale peculiarità riverbera i propri effetti anche sul terreno
dell’accertamento dell’elemento soggettivo, assistendosi, sul piano processuale,
ad un’inversione dell’onere della prova analoga a quella che caratterizza quei
tipi di responsabilità, e quindi spettando al debitore (in questo caso alla Pa)
il dovere di fornire la prova negativa dell’elemento soggettivo (p. es. per
errore scusabile), e non al creditore quella della sua esistenza (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, 20.1.2003, nr. 204; id., Sez.

IV, 14.6.2001, nr. 3169). (M.M.)



 

TAR PUGLIA, Bari, Sezione
III, Sentenza n.3472 del 26/07/2004

 


                                                                                                                   
                  

Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione
Terza

ha pronunciato la
seguente                                                                                          

 


SENTENZA

sul ricorso n. 156
del 2002 proposto da Castellano Pasquale, residente in Palo del Colle alla C.da
Cozzillo, rappresentato e difeso dall’avv. Libera Valla ed elettivamente
domiciliato presso la stessa in Bari alla via Marchese di Montrone, 11,


CONTRO

il Comune di Bitonto,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv.
Vincenzo Caputi Jambrenghi ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari
alla via Abate Eustasio, 5,

per
il risarcimento del danno ingiusto

causato al ricorrente
dal provvedimento del 14.1.1992, nr. 987, con cui era stata respinta la domanda
di condono edilizio presentata nel 1986 dal ricorrente per la realizzazione di
una unità immobiliare destinata a civile abitazione, annullato con
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, nr. 858 del 20.5.1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione
dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, all’udienza del 24.6.2004, il
Referendario, dott. Raffaele Greco;

Udito l’avv. Valla per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.

F A
T T O

Con ricorso
notificato il 23 gennaio 2002, depositato il 31 gennaio 2002, il sig. Pasquale
Castellano, premesso di essere proprietario di un suolo sito in Bitonto,
distinto in catasto al foglio di mappa nr. 50 p.lle nn. 740, 760, 796 (ora 2113,
2114, 2115), 984 (ora 2116 e 3117) e 716 (ora 2111 e 2112), ha anzi tutto
richiamato la vicenda relativa all’immobile abusivo da lui realizzato su detto
suolo, costituito da un piano seminterrato di circa mq. 493 e da un piano
rialzato di circa mq. 470.

In particolare, ha
rappresentato di aver presentato in data 22.3.1986 istanza di condono ai sensi
della legge nr. 47/85, che veniva respinta dal Comune di Bitonto con
provvedimento dell’Assessore all’Urbanistica nr. 987 del 14.1.1992.

Avverso tale
provvedimento, egli proponeva ricorso innanzi a questo Tribunale (nr. 559/92),
che veniva respinto con sentenza nr. 512 del 21.6.1995, sull’assunto che il
manufatto sarebbe stato realizzato in epoca posteriore al 1.10.1983, termine
ultimativo per poter beneficiare della sanatoria.

A seguito di appello
proposto dal Castellano, il Consiglio di Stato, con sentenza nr. 858 del
20.5.1999 della Sezione IV, accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava il
suindicato provvedimento di diniego, rilevando che quest’ultimo risultava
adottato dopo quasi sei anni dalla relativa istanza, allorchè si era ormai
consolidato il silenzio-accoglimento ex art. 35 L. nr. 47/85, per il quale non
era necessario che le opere abusive fossero state compiute prima del 1.10.1983.

In conseguenza di
cio’, l’Amministrazione comunale rilasciava il provvedimento espresso di condono
edilizio.

Tanto premesso, il
ricorrente evidenziava il danno derivatogli dal ritardo di circa tredici anni
nel rilascio del provvedimento di condono da parte dell’Amministrazione;
sottolineava altresi’ come il grave ritardo con cui l’Amministrazione aveva
emesso il provvedimento di diniego, in un momento in cui il proprio potere
statutorio si era ormai consumato, rendesse evidente non solo l’illegittimità
dell’atto, ma anche l’atteggiamento colpevole dell’Amministrazione stessa.

Chiedeva pertanto il
ricorrente condannarsi il Comune di Bitonto al risarcimento del danno ingiusto
cagionatogli, per effetto della mancata utilizzazione dell’immobile protrattasi
per circa tredici anni nonchè dei maggior costi sostenuti per l’ultimazione
dell’immobile dopo tale arco di tempo, ed in via istruttoria disporsi C.T.U. per
l’esatta quantificazione del danno.

In data 27 aprile
2002, l’Amministrazione intimata ha depositato atto di costituzione, chiedendo
genericamente dichiararsi il ricorso inammissibile ed infondato.

Fissata l’udienza di
discussione, il ricorrente ha depositato in data 26 maggio 2004 memoria nella
quale ha ribadito le proprie conclusioni, ulteriormente argomentando in ordine
ai criteri per la liquidazione del danno.

All’udienza del 24
giugno 2004, la causa è stata ritenuta per la decisione.

D I
R I T T O

Il ricorso è fondato
e merita accoglimento, per le ragioni appresso indicate.

Il Collegio, invero,
è investito di domanda risarcitoria in relazione ad una vicenda che ha già
trovato definizione giudiziale con la precitata sentenza del Consiglio di Stato
nr. 858 del 1999: in tale sede, è stata dichiarata l’illegittimità del
provvedimento di diniego di condono emesso dall’Amministrazione comunale di
Bitonto nei confronti del ricorrente, per essere lo stesso intervenuto in un
momento in cui si era ormai formato silenzio-accoglimento sull’istanza ai sensi
dell’art. 35 L. nr. 47/85, e si era pertanto consumato il potere decisorio della
stessa Amministrazione.

In conseguenza di
tale pronuncia, l’Amministrazione ha sostanzialmente preso atto di quanto sopra,
rilasciando al ricorrente concessione in sanatoria nr. 173 del 24.12.1999.

La questione oggi
all’esame attiene al danno che il ricorrente assume di aver patito per effetto
della suindicata condotta dell’Amministrazione: trattasi pacificamente, per
usare la terminologia adottata dalla giurisprudenza dopo la nota sentenza delle
Sezioni Unite della Cassazione nr. 500/99, di danno da affermata lesione di
interesse legittimo pretensivo, ossia afferente al riconoscimento della
spettanza all’odierno ricorrente del bene della vita (concessione in sanatoria)
che il procedimento amministrativo da lui stesso promosso mirava ad ottenere.

In altri termini,
assume il ricorrente che, alla luce del principio fissato dal Consiglio di Stato
con la sentenza sopra richiamata, il condono era da riconoscergli già fin dal
22.3.1988 (data della scadenza del termine biennale per la formazione del
silenzio-assenso ex art. 35 co. XII L. nr. 47/85), e che sarebbe pertanto
ingiusto il pregiudizio derivatogli dall’intempestivo provvedimento di diniego
in seguito adottato dalla stessa Amministrazione, con la conseguente necessità
di avviare contenzioso giudiziale per il riconoscimento delle proprie ragioni,
fino all’ottenimento di un provvedimento espresso in tal senso soltanto nel
dicembre del 1999.

Tanto premesso ” e
ribadito che non va approfondito il profilo dell’illegittimità del
provvedimento, su cui si è già formato giudicato -, vanno anzi tutto
richiamati i principi giurisprudenziali, cui il Collegio ritiene di conformarsi,
in materia di risarcimento di danno da lesione di interesse pretensivo, con
particolare riguardo ai problemi di accertamento della relativa responsabilità.

Si è osservato, in
particolare, che i problemi posti dal mancato conseguimento del bene della vita
su cui insiste siffatto interesse, per effetto di illegittimo esercizio del
potere da parte della P.A., vadano risolti con riguardo a principi e regole più
vicini alla responsabilità contrattuale che a quella extracontrattuale: nel
senso che il contatto che s’instaura tra privato ed Amministrazione, allorchè
il primo sia titolare di un interesse legittimo di natura pretensiva, ha i
tratti di un rapporto giuridico di tipo relativo, nel cui ambito il diritto al
risarcimento del danno ingiusto conseguente all’adozione di provvedimenti
illegittimi presenta una fisionomia sui generis, non riducibile al
modello aquiliano dell’art. 2043 c.c., in quanto ” al contrario ” caratterizzata
da alcuni tratti della responsabilità precontrattuale e di quella per
inadempimento delle obbligazioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6.8.2001, nr. 4239).

Tale peculiarità
riverbera i propri effetti anche sul terreno dell’accertamento dell’elemento
soggettivo, assistendosi, sul piano processuale, ad un’inversione dell’onere
della prova analoga a quella che caratterizza quei tipi di responsabilità, e
quindi spettando al debitore il dovere di fornire la prova negativa
dell’elemento soggettivo (p. es. per errore scusabile), e non al creditore
quella della sua esistenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20.1.2003, nr. 204; id.,
Sez. IV, 14.6.2001, nr. 3169).

E’ a tali principi
che ci si richiama quando si afferma, con eccessiva semplificazione, che in
questi casi la prova dell’atteggiamento colpevole della P.A. starebbe in r

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed