ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE -; Sono sottratti alla giurisdizione amministrativa i rapporti individuali di utenza con soggetti privati in cui la fonte regolatrice non è di natura amministrativa ma di diritto privato negoziale – CASSAZIONE CIVILE

Il servizio pubblico, che
è funzione economico pratica destinata alla soddisfazione di un interesse
generale, puo’ dare luogo ad una pluralità di rapporti individuali, tali
perchè la loro fonte è specifica ed unica e perchè la loro vita puo’
attraversare fasi e vicende del tutto distinte da quelle che possono
attraversare i rapporti consimili attinenti lo stesso servizio. La Cassazione,
pertanto, ha sostenuto che detta tipologia di servizio <<è dato dalla complessa
relazione che si instaura con un soggetto che organizza una offerta pubblica di
prestazioni predefinite nei suoi caratteri attraverso un vero e proprio
programma di servizio, il quale la rende doverosa per gli utenti>>; esso rientra
nella giurisdizione amministrativa salvo, per l’appunto, per quei rapporti cui
esso stesso da vita con i singoli utenti aventi ad oggetto le singole utenze.
Nel caso del servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico
entrano in gioco posizioni di diritto soggettivo attinenti l’esecuzione di un
contratto di diritto privato senza che cio’ comporti alcuna valutazione del
rapporto di servizio pubblico. Non viene in questione il titolo in base al quale
l’erogatore del servizio opera quanto alla sua legittimità o al suo contenuto,
ma solo l’esecuzione della singola prestazione e la sua ricaduta sul patrimonio
dell’utente contraente. In conclusione, puo’ dirsi che con tale orientamento la
Cassazione intende introdurre una deroga alla regola della generale devoluzione
alla giurisdizione esclusiva amministrativa delle controversie in materia di
pubblici servizi (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successiva L. 21 luglio 2000, n.
205): vengono infatti sottratti i tutti "rapporti individuali di utenza con
soggetti privati", riferibili a tutti quei rapporti la cui fonte regolatrice non
è di natura amministrativa o concessoria ma di diritto privato negoziale,
indipendentemente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto scaturente.

 

 

 


CASSAZIONE CIVILE,  Sezioni unite, Sentenza n. 8103 del  28/04/2004

 

La Corte Suprema
di Cassazione

Sezioni Unite

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo
CARBONE – Presidente

Dott. Vittorio
DUVA – Presidente di sezione

Dott. Vincenzo
PROTO – Consigliere

Dott. Francesco
SABATINI – Consigliere

Dott. Michele LO
PIANO – Consigliere

Dott. Roberto
Michele TRIOLA – Consigliere

Dott. Guido VIDIRI
– Consigliere

Dott. Giuseppe
MARZIALE – Consigliere

Dott. Giuseppe
Maria BERRUTTI – rel. Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

Sentenza

Sul ricorso
proposto da:

COMUNE DI
COLLEGIOVE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA B. BARBIELLINI AMIDSI 44, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO
CHIATTELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMANI ROBERTO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO LEONARDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in
calce al controricorso;

– controricorrente

avverso la sent.
n. 26/02 del Giudice di pace di ROCCA SINIBALDA, depositata il 15 febbraio 2002;

udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 4 marzo 2004 dal Consigliere Dott.
Giuseppe Maria BERRUTI;

uditi gli avvocati
Gennaro LEONE, per delega dell’avvocato Marcello CHIATTELLI, Massimo LEONARDI;

udito il p.m. in
persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il
rigetto del primo motivo (giurisdizione del giudice ordinario) rinvio per il
resto ad una sezione semplice.

 

Svolgimento del processo

 

Con atto
notificato il 16 settembre 2002 il Comune di Collegiove ha proposto ricorso per
Cassazione articolato su due motivi avverso la sentenza del giudice di Pace di
Rocca Sinibalda n. 26 del 2002 che ritenuta infondata l’eccezione di carenza di
giurisdizione dell’AGO, aveva accolto al domanda di Roberto Romani dichiarando
la invalidità delle fatture n 250 per L. 127.140, e n. 252 per L. 194.070
emesse dal predetto ente per l’utenza di acqua potabile relativa all’anno 2000.
Tale sentenza aveva quindi stabilito che la somma dovuta dal Romani per la
suddetta utenza doveva essere calcolata senza l’aggiunta della voce "nolo del
contatore", e mediante l’applicazione della tariffa forfettaria vigente a tutto
l’anno 1999,oltre l’imposta Iva.

La sentenza
impugnata era pervenuta alle sue statuizioni, accertando l’erroneità del
conteggio dell’acqua erogata attesa la presenza di una certa quantità d’aria
nelle tubature e nei contatori, la circostanza ulteriore dell’acquisto dei
contatori da parte dello stesso utente, che ne aveva anche curato la
manutenzione, e la inapplicabilità al rapporto della tariffa approvata con
delibera comunale n. 7 del 2000, per l’appunto in considerazione della mancanza
di certezza del calcolo dell’effettivo consumo di acqua mediante i contatori.

Al ricorso ha
resistito con controricorso Roberto Romani.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo
motivo di ricorso il Comune ricorrente lamenta la violazione degli art. 5 e 37
c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1 Ribadisce, infatti il difetto di
giurisdizione del G.O. essendovi a suo dire la giurisdizione esclusiva del G.A.
sia ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, e sia per avere il Giudice di
Pace adottato nei confronti della Pubblica Amministrazione un potere
dispositivo, superando cosi’ i limiti interni alla giurisdizione ordinaria.

2. Con il secondo
motivo il Comune lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. Sostiene che la
motivazione della sentenza del giudice di pace è carente, insufficiente e
contraddittoria su punti decisivi della controversia, quali la valutazione del
consumo del Romani, l’incidenza dell’aria nelle tubatura sulla funzione del
contatore, la rilevanza degli sfiatatoi per la eliminazione dell’aria stessa.

3. Osserva il
collegio che la giurisprudenza ormai stabile di queste Sezioni Unite afferma,
per le controversie insorte antecedentemente il 10 agosto del 2000, data di
entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, la cognizione del Giudice Ordinario
sulle questioni che riguardano il canone per la erogazione dell’acqua potabile
ad uso domestico. Il credito corrispondente in capo all’ente erogatore infatti
non trova titolo in una potestà impositiva ancorchè sia esercitabile con gli
strumenti tipici delle entrate tributarie, ma in un rapporto convenzionale
fondato su basi paritetiche. Deve ritenersi ininfluente in tale materia tanto la
nuova disciplina di cui all’art. 33 del D.Lgs. n 80 del 1998, dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n 292 del 2000, quanto
quella reintrodotta dall’art. 7 della L. n 205 del 2000,per la ragione che
l’art. 7 citato non ha efficacia retroattiva. (SS.UU. n. 16838 del 2002).

Nel caso che ne
occupa tuttavia la controversia è iniziata successivamente all’entrata in
vigore della L. n 205 del 2000, giacchè la citazione introduttiva del giudizio
innanzi al Giudice di Pace è dell’anno 2001. Si pone dunque la questione se una
controversia avente l’oggetto che si è detto alla quale deve applicarsi la
norma dell’art. 1 di tale legge, la quale dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 292 del 17 luglio 2000 che dichiaro’ la illegittimità
costituzionale dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998 nella parte in cui
questo istituiva una giurisdizione esclusiva del GA in materia di pubblici
servizi anzichè limitarsi ad estendere la giurisdizione amministrativa alle
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ripristinava
con alcune varianti l’assetto normativo caducato dal giudice delle leggi
riproducendo il testo dell’art. 33 D.Lgs n. 80 del 1998 innanzi citato, ricada
nella giurisdizione esclusiva stessa.

3.a. Osserva il
collegio che la norma in questione dopo di avere affermato la generale
devoluzione alla giurisdizione esclusiva delle controversie in materia di
pubblici servizi, contiene al comma secondo l’elencazione di talune soltanto di
tali controversie.

La legge infatti
recita: "tali controversie sono, in particolare, quelle:.. ..," e quindi
provvede alla predetta elencazione distinta dalle lettere A fino ad E.

L’uso della
espressione "in particolare" chiarisce la natura non esaustiva dell’elencazione
la quale risponde alla preoccupazione del legislatore di evitare che
l’interprete possa pervenire ad escludere dalla giurisdizione appena stabilita
talune controversie specifiche,rientranti comunque nella predetta materia.

Alla lettera E)
della elencazione di tali controversie imprescindibilmente attribuite alla
giurisdizione esclusiva la norma indica quelle: "riguardanti le attività di
ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento dei pubblici
servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e
della Pubblica Istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con
soggetti privati,…".

Si tratta pertanto
nel caso che ne occupa di intendere il significato della eccezione. Ovvero,
premesso che la materia dei pubblici servizi appartiene alla giurisdizione
esclusiva, di stabilire cosa si deve intendere per "rapporti individuali di
utenza con privati". Ritiene il collegio che il riferimento dell’es

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