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Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE
Articolo 1.
(Senato federale della
Repubblica).
1.
All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal
seguente: "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
federale della Repubblica".
Articolo 2.
(Camera dei deputati).
1. L’articolo
56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Articolo 56.
– La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei
deputati è composta da cinquecento deputati e dai dodici deputati assegnati
alla circoscrizione Estero.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno
compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento
generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti".
Articolo 3.
(Struttura del Senato federale
della Repubblica).
1. L’articolo
57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 57.
– Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e
diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il Senato
federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori
eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione dei rispettivi
Consigli regionali, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione
Estero e dai senatori a vita di cui all’articolo 59.
L’elezione
del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato,
che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna
Regione puo’ avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha
due, la Valle d’Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni
del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
I Presidenti
delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali sono sentiti,
ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica con le
modalità e nei casi previsti dal suo regolamento. I senatori sono sentiti,
ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio regionale della Regione in cui
sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi
regolamenti".
Articolo 4.
(Requisiti per l’eleggibilità a
senatore).
1. L’articolo
58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 58.
– Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto
i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche
elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione,
o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella
Regione alla data di indizione delle elezioni".
Articolo 5.
(Senatori a vita).
1.
All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal
seguente:
"Il
Presidente della Repubblica puo’ nominare senatori a vita cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina
presidenziale non puo’ in alcun caso essere superiore a tre".
Articolo 6.
(Durata delle Camere).
1. L’articolo
60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 60.
– La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
Il Senato
federale della Repubblica è eletto per cinque anni. Identico. La
legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel
caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all’articolo 126 o ad
altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale
in modo da assicurare la contestualità di cui all’articolo 57, secondo
comma".
La durata di
ciascuna Camera non puo’ essere prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra. Con la proroga del Senato federale della Repubblica sono
prorogati anche i Consigli regionali in carica".
Articolo 7.
(Presidenza della Camera dei
deputati
e del Senato federale della
Repubblica).
1.
All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal
seguente:
"Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza.
Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta".
Articolo 8.
(Modalità di funzionamento delle
Camere).
1. L’articolo
64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Articolo 64.
– Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
Le sedute
sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta
comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della
Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica
non sono altresi’ valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un
terzo delle Regioni.
Il
regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo
e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Stabilisce le modalità
di elezione e le prerogative del Capo dell’opposizione. Riserva a deputati
appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni,
diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma,
delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui
all’articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di
controllo o di garanzia.
Il
regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed
i termini per l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea
regionale puo’ esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui
disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma. Identico. I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e,
se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedono".
Articolo 9.
(Ineleggibilità ed
incompatibilità).
1.
All’articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal
seguente:
"La legge,
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di
ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore".
Articolo 10.
(Giudizio sui titoli di ammissione
dei deputati e dei senatori).
1. L’articolo
66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 66.
– Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro
termini stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la
sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con
deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri
componenti".
Articolo 11.
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