PENSIONE DI INVALIDITA’ -; E’ confermato il diritto alla conversione della pensione o assegno di invalidità in pensione di anzianità – CASSAZIONE CIVILE, sezioni unite, sentenza n.8433 del 04/05/2004

Tale orientamento della
Cassazione si basa sul principio generale del divieto di mutamento del titolo
della pensione, risultante dall’art. 45 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e
dall’art. 9 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 (modificato dalla legge 4 aprile
1952 n. 218);  le norme escludono chiaramente la possibilità di conversione
della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia "nell’ipotesi in cui si
siano perfezionati i requisiti per il conseguimento delle pensione di vecchiaia
nei confronti del pensionato per invalidità che abbia continuato a prestare
attività lavorativa con diritto di accreditamento dei contributi previdenziali
" (Cass. n. 3567/1991 cit.). Sussistono, perchè introdotte da altre norme
giuridiche, numerose eccezioni a cio’. Si tratta dell’art. 14 comma 4 del D.P.R.
27 aprile 1968 n. 488, secondo cui il titolare della pensione di anzianità puo’
far valere, date determinate condizioni, la contribuzione successiva per
chiedere, al raggiungimento dell’età pensionabile, la riliquidazione della
pensione con i nuovi criteri; dell’art. 13 della legge 30 aprile 1969 n. 153,
che riconosce ai titolari di pensione di vecchiaia liquidata o da liquidare in
base a norme anteriori al D.P.R. n. 488 del 1968, e che avessero continuato
nell’attività lavorativa, la facoltà di optare per la riliquidazione secondo
il nuovo sistema retributivo; dell’analoga facoltà di opzione per la
riliquidazione della pensione in godimento concessa dall’art. 4 del D.L. 30
giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972 n.
485, ai titolari di pensioni di invalidità che abbiano continuato a lavorare
successivamente alla data di decorrenza della pensione. In passato la Cassazione
ha presentato delle opinioni in contrasto rilevando che il principio di
immutabilità del titolo del trattamento pensionistico non era caratterizzato da
quella illimitata valenza della quale in passato lo si accreditava, essendo
mutato il quadro di riferimento normativo nel quale la giurisprudenza lo aveva
espresso e ribadito. Sotto questo profilo doveva essere considerata la
previsione dell’art. 1 comma 10 della legge 12 giugno 1984 n. 222, relativa alla
trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia al
compimento dell’età per conseguire questa prestazione, in presenza dei relativi
requisiti di assicurazione e contribuzione; questa norma, secondo la decisione
citata, si ricollega ad un concetto di "posizione assicurativa", caratterizzata
dalla sua unicità quale base fattuale che legittima tutti gli interventi di
tutela economica possibili in favore del suo titolare e che è "di continuo
finalizzata a soddisfare quelle esigenze sociali che il legislatore ha tipizzato
nelle diverse fattispecie pensionistiche". Per contro, da ultimo, la Cassazione
del 12 giugno 2003 sentenza n. 9462, ha affermato invece il diritto alla
conversione della pensione o assegno di invalidità in pensione di anzianità;
al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia
l’assegno ordinario di invalidità "si trasforma" in tale trattamento, in
presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione. "A tal fine i periodi
di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa
si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione
stessa". In conclusione, il principio della mutabilità del titolo della
pensione, desumibile dall’art. 1, comma 10, della L. 12 giugno 1984, n. 222 va
considerato operante anche per l’ordinamento previdenziale.

 


CASSAZIONE
CIVILE, sezioni unite, sentenza n.8433 del 04/05/2004

 

 

La Corte Suprema
di Cassazione

Sezioni Unite

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Raffaele
CORONA – Presidente

Dott. Giovanni
OLLA – Presidente di sezione

Dott. Enrico PAPA
– Consigliere

Dott. Antonino
ELEFANTE – Consigliere

Dott. Ernesto LUPO
– Consigliere

Dott. Michele
VARRONE – Consigliere

Dott. Fabrizio
MIANI CANEVARI – rel. Consigliere

Dott. Ugo VITRONE
– Consigliere

Dott. Maria
Gabriella LUCCIOLI – Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

I.N.P.S., ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli
avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in
calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POCHETTINO MARIA;

– intimata –

avverso la sent.
n. 319/00 della Corte d’Appello di TORINO, depositata il 16 agosto 2000;

udita la relazione
della causa svolta nella pubblica Udienza del 12 febbraio 2004 dal Consigliere
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;

udito il p.m. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

Su domanda
proposta da Maria Pochettino, titolare di pensione di invalidità dal 1977, il
Tribunale di Alessandria dichiarava il diritto della ricorrente alla
trasformazione di tale trattamento in pensione di vecchiaia, e condannava l’INPS
al pagamento delle differenze tra l’ammontare delle due diverse prestazioni con
decorrenza dal novembre 1998.

Con la sentenza
oggi denunciata la Corte d’appello di Torino confermava tale decisione,
ritenendo operante nell’ordinamento previdenziale un principio di mutabilità
del titolo della pensione, desumibile dalla previsione dell’art. comma 10 della
legge 12 giugno 1984 n. 222.

Avverso tale
sentenza l’INPS propone ricorso per Cassazione affidato ad unico motivo.
L’intimata non si è costituita.

La causa è stata
assegnata a queste Sezioni Unite per l’esame della questione, su cui si sono
registrati contrastanti orientamenti giurisprudenziali, della configurabilità o
meno della facoltà del titolare di una prestazione pensionistica
dell’assicurazione generale obbligatoria di conseguire la liquidazione di un
diverso tipo di pensione, in presenza dei relativi requisiti di legge.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l’unico
motivo di ricorso, denunciandosi ai sensi dell’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 la
violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 10 della legge n. 222 del 1984
e dell’art. 8 della legge n. 638 del 1983, la sentenza impugnata viene censurata
con il richiamo alle disposizioni dell’art. 22 legge n. 153 del 1969 e dell’art.
10 comma 7 del D.Lgs. n. 503 del 1992 in tema di equiparazione della pensione di
anzianità a quella di vecchiaia, che avviene al compimento dell’età
pensionabile di vecchiaia e agli effetti dell’operatività del divieto di cumulo
con redditi di lavoro.

Si afferma cosi’,
con riferimento anche alla previsione dell’art. 8 della legge n. 638 del 1983,
che "la trasformazione della pensione non è un principio di carattere generale,
e che tale trasformazione è prevista soltanto per l’assegno di invalidità";
che il pensionato di invalidità puo’ migliorare la propria posizione
pensionistica, nelle more per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, con
l’applicazione della normativa in tema di supplementi di pensione. Ulteriore
conferma della dedotta immutabilità del titolo della pensione viene tratta dai
principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 205/1995 in tema
di sostituzione della pensione di invalidità con la pensione di inabilità.

2.1. Il ricorso è
infondato. Premesso che la disciplina in tema di pensione di anzianità,
richiamata dalla difesa dell’INPS, non rileva ai fini della decisione oggi
sottoposta all’esame di questa Corte, vanno richiamati i diversi orientamenti
espressi dalla giurisprudenza in ordine all’esistenza o meno nell’ordinamento
previdenziale di un principio generale cd. di "preclusività alternativa" delle
prestazioni previdenziali. La giurisprudenza meno recente ha affermato con
numerose decisioni l’immutabilità del titolo della pensione, escludendo la
possibilità della conversione della pensione di invalidità in pensione di
anzianità o in pensione di vecchiaia (Cass. 20 giugno 1972 n. 1971, 16 maggio
1973 n. 1402, 9 luglio 1973 n. 1982, 18 giugno 1975 n. 2451, 10 dicembre 1976
iM609, 25 gennaio 1977 n. 375, 10 aprile 1980 n. 2303, 9 maggio 1981 n. 3084, 7
luglio 1981 n. 4459, 9 marzo 1983 n. 1751, 22 dicembre 1983 n. 7563, 5 aprile
1991 n. 3567).

Le ragioni poste a
sostegno di questo indirizzo possono cosi’ riassumersi:

– esiste un
principio generale di divieto di mutamento del titolo della pensione, risultante
soprattutto dall’art. 45 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e dall’art. 9 del
R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 (modificato dalla legge 4 aprile 1952 n. 218), i
quali escludono chiaramente la possibilità di conversione della pensione di
invalidità in pensione di vecchiaia "nell’ipotesi in cui nei confronti del
pensionato per invalidità che abbia continuato a prestare attività lavorativa
con diritto di accreditamento dei contributi previdenziali si siano perfezionati
i requisiti per il conseguimento delle pensione di vecchiaia" (Cass. n.
3567/1991 cit.);

– il principio in
questione è soggetto ad alcune eccezioni, da interpretarsi restrittivamente e
quindi non oltre i casi espressamente previsti dalla legge. Si tratta dell’art.
14 comma 4 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, secondo cui il titolare della
pensione di anzianità puo’ far valere, date determinate condizioni, la
contribuzione successiva per chiedere, al raggiungimento dell’età pensionabile,
la riliquidazi

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