DECRETO LEGISLATIVO 09/07/2004, n. 197 Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi. (GU n. 182 del 5-8-2004)

 

àˆ stato
pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri, la n. 182, il decreto legislativo
n. 197 del 9 luglio 2004 che attua la direttiva 2001/24/Ce in materia di
risanamento e liquidazione degli enti creditizi. I provvedimenti e le procedure
di risanamento e liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e
producono i loro effetti senza ulteriori formalità , nell’ordinamento italiano
secondo la normativa dello Stato d’origine. Così come le procedure di
amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta
amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli
altri Stati comunitari e sulla base di accordi internazionali, anche in altri
Stati esteri.

 

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2004, n.197

Attuazione  della  direttiva  2001/24/CE  in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi.
 
                                 Capo I
                   Attuazione della direttiva n. 2001/24/CE
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
  Vista  la  legge  3 febbraio  2003,  n.  14, e, in particolare, gli
articoli 1 e 29 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2001/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   4 aprile   2001,   in  materia  di  risanamento  e
liquidazione degli enti creditizi;
  Visto   il   decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
  Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
 
                              E m a n a
 
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
         Definizione di Stato d'origine e di Stato ospitante
 
  1.  All'articolo  1,  comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
    «g-bis)  "Stato  d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la
banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;
    g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la
banca ha una succursale o presta servizi;».
 
      
                               Art. 2.
Disposizioni  in  tema di procedure di risanamento di banche operanti
                        in ambito comunitario
 
  1.   Al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  dopo
l'articolo 95, è inserita la seguente sezione:
 
       «Sezione III-bis Banche operanti in ambito comunitario
                             Art. 95-bis
    Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione
 
  1.  I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di
banche  comunitarie  sono  disciplinati  e  producono i loro effetti,
senza  ulteriori  formalità,  nell'ordinamento  italiano  secondo la
normativa dello Stato d'origine.
  2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria,
di  gestione  provvisoria  e di liquidazione coatta amministrativa di
banche  italiane  si applicano e producono i loro effetti negli altri
Stati  comunitari  e,  sulla base di accordi internazionali, anche in
altri Stati esteri.
 
                             Art. 95-ter
                               Deroghe
 

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