DIRITTO DI PRELAZIONE – Il concordato preventivo non impedisce l’esercizio del diritto di prelazione da parte del terzo -;CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 14083/2004
Le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione intervengono e fanno chiarezza sulla possibilità, da
parte dei terzi, di esercitare il diritto di prelazione, previsto in via
convenzionale, anche nell’ambito delle vendite eseguite nella procedura di
concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori, risolvendo cosi’ un
contrasdto giurisprudenziale che si era ormai radicato in due differenti
orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, l’esercizio del
diritto di prelazione non è incompatibile con il regime del concordato
preventivo mediante cessione dei beni ai creditori, dal momento che in questa
procedura il debitore non viene spossessato dei propri beni, conserva
l’amministrazione del suo patrimonio e della gestione dell’impresa, che rimane
in esercizio, e mantiene la legittimazione a compiere tutti gli atti di
amministrazione, sia pure sotto la direzione del giudice delegato e la vigilanza
del commissario giudiziale e con la necessaria autorizzazione del primo per gli
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sicchè
la cessione dei beni deve essere ricondotta
nell’ambito dell’art. 1977 Codice civile, sostanziandosi in un un mandato
irrevocabile a gestire e liquidare i beni del debitore alcuna efficacia
traslativa della proprietà
Altro indirizzo afferma che il diritto di
prelazione, sia legale che convenzionale, trova applicazione solo quando gli
atti di alienazione siano riconducibili a una libera determinazione del
proprietario. Sarebbe cosi’ precluso l’esercizio della prelazione sia nel caso
di fallimento, sia in ipotesi di concordato preventivo, amotivo della
impossibilità del debitore di intervenire , in sede dl liquidazione,
nell’alienazione dei beni ceduti ai creditori
Le Sezioni Unite, dopo aver passato in rassegna
i due orientamenti appena riferiti afferma che il contrasto giurisprudenziale va
risolto tenendo conto della natura del concordato preventivo con cessione dei
bani e della configurazione che il patto di prelazione assume nell’ambito
dell’indirizzo che afferma il perdurare dei rapporti preesistenti all’apertura
della procedura concorsuale. Si tratta cioè, sottolinea la Corte, di stabilire
se, di fronte a situazioni astrattamente idonee a giustificare un limite al
principio della loro disposizione da parte del titolare del bene. Il limite
stesso potrà incidere direttamente sul potere di disposizione. Secondo il
Collegio, questo limite non è configurabile in quanto il concordato con
cessione dei beni non ja alcuna efficacia traslativa della proprietà e comporta
soltanto il trasferimenti dei poteri finalizzati alla liquidazione e,
conseguentemente, della legittimazione a disporre dei beni ceduti. Il debitore
conserva, infatti, il diritto di esercitare le azioni e di resistervi, nei
confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio.
In tale
quadro, conclude la sentenza, non vi sono ragioni per ritenere fondatamente che
il diritto del prelazionario resti caducato con l’apertura della procedura di
concordato preventivo. (M. M.)



Commento all'articolo