I provvedimenti ordinatori adottati nel corso del procedimento non sono suscettibili di ricorso per Cassazione – CASSAZIONE CIVILE, Sentenza n. 12305 del 05/07/2004

E’ opinione
consolidata quella secondo cui il provvedimento che ammette l’accertamento
tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per Cassazione, in quanto esso
è un provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà; ai sensi
dell’art 698 c.p.c., infatti, l’assunzione preventiva del mezzi di prova non
pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, ne
impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito (Vedi al riguardo S.U. n.
10540/01; n. 7129/98; n. 11133/97). Tale principio va affermato in relazione ai
provvedimenti di natura ordinatoria adottati nel corso del procedimento, quali
sono quelli di nomina e revoca del C.T.U. e di disciplina delle modalità dello
svolgimento delle operazioni;

 


Cassazione – CASSAZIONE CIVILE,
Sentenza n. 12305 del 05/07/2004
 

 


Svolgimento del processo

che con ricorso al Tribunale di Roma del 5.5.2001
Edgard Davids chiedeva un accertamento tecnico preventivo circa la presenza ed
eventualmente il grado di concentrazione di determinate sostanze dopanti nelle
urine a lui prelevate in occasione di una competizione sportiva e custodite
presso il laboratorio antidoping della Federazione medici sportivi italiana che
doveva procedere al secondo esame (c.d. controanalisi);

che, instaurato il contraddittorio nei confronti
del C.O.N.I. e della F.I.G.C, il Presidente del tribunale, con ordinanza
7.5.2001, disponeva l’accertamento, nominava il C.T.U. nella persona del Dott.
Caprino, disponeva la sospensione delle operazioni di controanalisi;

che il tribunale, con ordinanza in data 10.5.2001,
dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal C.O.N.I. avverso la
suindicataordinanza, e disponeva la convocazione delle parti per l’udienza
dell’11.5.2001 davanti al Dott. Vallino;

che nel procedimento intervenivano il P.M. presso
il tribunale e la F.M.S.I.;

che, con ordinanza emessa nel corso della
suindicata udienza, il giudice disponeva che le analisi sul campione di urina
venissero svolte congiuntamente dal Dott. Botrè e dal prof. Caprino presso il
laboratorio della F.M.S.I.;

che avverso l’ordinanza collegiale del 10.5.2001,
l’ordinanza del dott. Vallino dell’11.5.2001 nonchè contro ogni provvedimento
presupposto, connesso o consequenziale il C.O.N.I. ha proposto ricorso
straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. denunciando il difetto
assoluto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo riservata al C.O.N.I.
la competenza a prevenire e reprimere ilfenomeno del doping a C.T.U. del dott.
Botrè;

che il Davids ha proposto ricorso incidentale
condizionato avverso le due ordinanze in data 11.5.200;

Motivi
della decisione

che sono impugnati con ricorso straordinario ex
art. 111 Cost.
provvedimenti adottati in un procedimento di istruzione
preventiva;

che, per costante giurisprudenza di queste S.U., il
provvedimento che ammette l’accertamento tecnico preventivo non è suscettibile
di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. trattandosi di un
provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà o strumentante, come
risulta dall’art. 698, secondo il qualel’assunzione preventiva del mezzi di
prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza,
nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito (S.U. n. 10540/01; n.
7129/98; n. 11133/97), che eguale principio va affermato in relazione ai
provvedimenti di natura ordinatoria adottati nel corso del procedimento, quali
sono quelli di nomina e revoca del C.T.U. e di disciplina delle modalità dello
svolgimento delle operazioni;

che, d’altra parte, il ricorso ex art. 111 Cost.
non è suscettivo di essere convertito in regolamento preventivo di
giurisdizione, atteso che, secondo la più recente giurisprudenza di queste S.U.,
dalla esclusione della impugnabilità del provvedimento del giudice, che dispone
un mezzo di istruzione preventiva mediante ricorso ex art.111 Cost.,
consegue che è inammissibile l’istanza di regolamento preventivo di
giurisdizione nel procedimento di istruzione preventiva, non potendo logicamente
ritenersi che la Cassazione possa decidere sulla questione di giurisdizione in
via preventiva in un caso in cui non sarebbe esperibile il ricorso straordinario
ex art. 111 Cost. e, dunque, prospettabile la questione di giurisdizione
in sede di impugnazione (S.U. n. 11133/97):

che l’inammissibilità del ricorso principale
determina l’assorbimento di quello incidentale;

che sussistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del giudizio di Cassazione.


P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; dichiara
inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale;
compensa lespese.

Cosi’ deciso in Roma, il 20 maggio 2004.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2004

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