In dirittura d’arrivo il codice deontologico sulle “centrali rischi” private
Il Garante dispone la
consultazione pubblica sulle nuove disposizioni che interesseranno tutti i
cittadini che accedono al credito al consumo per prestiti, finanziamenti e
dilazioni di pagamento
Si sono
conclusi i lavori preliminari di un importante
codice di deontologia e buona condotta che dovrà essere a breve rispettato
da tutti coloro che detengono informazioni relative ai numerosi cittadini che si
rivolgono a banche e finanziarie per richiedere un prestito personale, un mutuo,
un finanziamento, una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di
credito, ecc.
Per verificare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti e le eventuali
situazioni di morosità, sono sorte in passato alcune grandi banche dati alle
quali gli operatori finanziari accedono prima di concedere un prestito, un mutuo
o un finanziamento.
Si tratta di attività finalizzate alla valutazione e al contenimento del
rischio creditizio che hanno determinato, specie in passato, diversi problemi
relativi all’esattezza e alla completezza delle informazioni relative ai
cittadini, ai tempi della loro conservazione in banche dati accessibili da
diversi operatori, alla tempestività con cui eventuali correzioni e
aggiornamenti sono apportati, ad esempio per effetto del successivo rimborso del
debito, ecc.
La delicatezza della materia, e gli effetti che la circolazione di queste
informazioni determina sull’accesso al credito dei cittadini, ha indotto il
legislatore a prevedere una disciplina specifica che, attraverso un codice
deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori,
porterà nelle prossime settimane a rivedere a fondo il funzionamento delle c.d.
" centrali rischi" (art. 117 del d.lg. n. 196/2003, recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali).
I lavori preparatori del codice si sono svolti con la partecipazione di
organismi rappresentativi degli operatori del settore, ed hanno richiesto
un’istruttoria particolarmente impegnativa.
Ne è scaturito uno schema elaborato di regole di comportamento che, a norma di
legge, costituiranno condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei
trattamenti di dati personali effettuati dalle società e dagli enti privati che
gestiscono centralmente i sistemi di informazioni creditizie, come pure dagli
istituti di credito e finanziari che li utilizzano ai fini del rilascio alla
clientela di prestiti personali, mutui o finanziamenti per l’acquisto di beni di
consumo (es.: un’autovettura, un elettrodomestico, ecc.).
Su questo schema il Garante apre una consultazione pubblica ai sensi dell’art.
12 del Codice (d.lg. n. 196/2003), per raccogliere osservazioni da parte
di soggetti interessati che saranno anch’esse pubblicate su questo sito. A tal
fine sarà pubblicato un sintetico avviso anche sulla Gazzetta Ufficiale.
I nuovi sistemi di informazione creditizie in materia di affidabilità e
puntualità nei pagamenti saranno quindi basati su nuove regole che introducono
significative garanzie con particolare riguardo a:
-una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso modulistiche
ed informazioni più chiare ed agevolmente disponibili, nonchè l’invio di
avvisi puntuali sulla possibilità di registrazione dei dati nei sistemi;
-il funzionamento dei sistemi che registrano e forniscono informazioni su
richieste e rapporti di finanziamento, anche in relazione a ritardi nei
pagamenti (le c.d. morosità) o a situazioni più gravi di mancato rimborso del
credito (con distinzione tra dati c.d. positivi e negativi);
-le esclusive finalità di tutela del credito per cui tali sistemi possono
essere consultati, le categorie di soggetti che possono partecipare a questi
ampi circuiti informativi (banche, società finanziarie, società di leasing,
ecc.) e le modalità circoscritte con le quali gli stessi potranno accedere ai
dati, nonchè le specifiche misure da assumere per garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati;
-i tempi per segnalare le morosità (solo dopo alcuni mesi o in caso di mancato
pagamento di più rate in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da
errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i dati positivi e
negativi, con la previsione di diversi periodi temporali, più brevi o più
lunghi, a seconda che le morosità siano state sanate dall’interessato o
permangano situazioni più gravi di mancata restituzione del finanziamento;
-le procedure adottate per semplificare l’esercizio da parte degli interessati
dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il
tempestivo riscontro da parte degli operatori del settore;
-i principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione
di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela
(il c.d. credit scoring) e di acquisizione di dati provenienti anche da
altri registri, banche dati o archivi di fonte pubblica.
L’Autorità rende quindi pubblico il testo preliminare del codice, sottoposto al
parere delle associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio nazionale dei
consumatori ed Utenti-CNCU presso il Ministero delle attività produttive che si
esprimerà entro metà settembre.
Si invita a far pervenire ogni eventuale osservazione al riguardo entro il 15
settembre prossimo esclusivamente all’indirizzo
codici@garanteprivacy.it.
Le osservazioni pervenute saranno altresi’ esaminate nei successivi incontri con
i soggetti partecipanti ai lavori, in vista della stesura del testo finale del
codice.



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