RAPPRESENTANZA LEGALE – Lo statuto e il regolamento comunale non possono conferire la rappresentanza legale ai dirigenti -; CASSAZIONE CIVILE, Sentenza n. 10787 del 07/06/2004
Sono
illegittime le disposizioni dello statuto e del regolamento che prevedono
deroghe all’organo che, ex lege, ha la rappresentanza del Comune. L’unico
soggetto competente a conferire al difensore del Comune la procura alla lite,
secondo il vigente testo unico dell’ordinamento degli enti locali, è il
sindaco, quale capo dell’amministrazione comunale, e non il funzionario
responsabile del servizio tributi. Secondo la lettera e la ratio del testo unico
lo statuto o il regolamento non possono violare il menzionato principio,
eludendo una disciplina cogente correlata all’interesse pubblico di stabilire
criteri di razionale uniformità della rappresentanza processuale degli enti
locali. A maggior ragione tale rilievo vale nel caso di delega conferita non
già per singoli atti, ma per tutti gli atti rientranti nelle competenze
dirigenziali.
Il testo
unico dell’ordinamento degli enti locali non ha apportato alcuna modifica a
quanto previsto dalla legge 142/1990 in materia di rappresentanza legale.
Pertanto, non è il dirigente del Comune o della Provincia che rappresenta
l’ente in giudizio. L’articolo 50 del testo unico (Dlgs 267/2000) attribuisce al
sindaco e al presidente della Provincia sia la rappresentanza istituzionale che
la rappresentanza legale dell’ente. Nello statuto devono essere stabilite le
norme di organizzazione, le attribuzioni degli organi, nonchè i modi di
esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Il sindaco e
il presidente della Provincia esercitano tutte le funzioni che la legge, lo
statuto e i regolamenti gli attribuiscono, salvo quanto previsto dall’articolo
107, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o
dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
degli organi di governo dell’ente. Tuttavia, il fatto che si possano stabilire
nello statuto i modi di esercizio della rappresentanza legale non consente di
individuare i soggetti che possono rappresentare, anche in giudizio, l’ente,
essendo questa una prerogativa esclusiva della legge.
CASSAZIONE
CIVILE, Sentenza n. 10787 del 07/06/2004
Svolgimento del processo
L’Avv. Emilio Ponticiello impugno’ la cartella di pagamento della TARSU per gli
anni dal 1991 al 1994 relativa ai locali adibiti a studio professionale di via
La Marmora 8 in Roma, deducendo di avere corrisposto per errore una imposta di
importo superiore, per il medesimo periodo, in relazione ai locali di viale
delle Milizie già destinati allo stesso scopo e abbandonati sin dal 1979, come
da comunicazioni all’uopo inviate all’ente impostore.
Nella
contumacia del Comune di Roma, l’adita Commissione tributaria provinciale
accolse il ricorso, sostanzialmente ritenendo l’imposta inesigibile poichè il
relativo importo doveva essere compensato con quanto indebitamente versato allo
stesso titolo per i locali di viale delle Milizie non più posseduti dal
contribuente.
L’appello in seguito prodotto dal Comune venne accolto dallaCommissione
tributaria regionale che, respinte ex artt. 11 e 12 D.lgs. n. 546/1992 le
eccezioni pregiudiziali di inammissibilità e improcedibilità del gravame
sollevate dall’appellato, sanci’ la debenza del tributo sul rilievo che l’unica
denuncia di cessazione dell’utenza di viale delle Milizie provatamente ricevuta
dall’ente locale risaliva al 21 maggio 1994, anno per il quale esso aveva
proceduto allo sgravio.
Avverso detta sentenza l’Avv. Ponticiello ha proposto ricorso per Cassazione
articolato in cinque motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Roma.
Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con
il primo motivo si deduce "nullità" della sentenza in quantopriva dell’esatta
indicazione delle parti e, in particolare, dei motivi in fatto e in diritto.
Con
il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 11 e 12 D.lgs. n. 546/1992
in relazione all’art. 125 c.p.c.. Vi si sostiene che il dirigente della
TARSU non aveva la capacità di rappresentare in giudizio il Comune, il potere
di rappresentanza processuale dell’ente locale spettando unicamente al sindaco.
Con
il terzo motivo si denunzia nuovamente "nullità" della sentenza per vizi della
motivazione, sostenendosi che la C.T.R. non ha precisato per quali ragioni era
censurabile la decisione di primo grado.
Con
il quarto motivo si censura, sotto il profilo della violazione di legge, da un
canto, il richiamo operato nell’atto di appello all’art.269 TUFL n. 1 175/1931 e
all’istituto della cessazione di attività, trattandosi nella specie di
trasferimento di attività e di unica utenza, e, dall’altro, la mancata
considerazione delle effettuate comunicazioni.
Con
il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 125, 324 e 329 c.p.c.
per avere il giudice di seconde cure accolto integralmente l’appello nonostante
l’appellante avesse fatto acquiescenza alla statuizione di primo grado riguardo
all’imposta relativa all’anno 1994, riconoscendo il diritto del contribuente al
relativo sgravio.
Nell’ordine logico giuridico, individuato in base alla reale entità dei vizi
denunziati, deve essere esaminato con priorità il secondo motivo che, seppure
per ragioni in parte diverse da quelle, conargomentazioni non sempre
intelligibili, esposte dal ricorrente, si rivela nella sostanza fondato, con
consequenziale assorbimento degli altri.
Dall’esame degli atti di causa, consentito a questa Corte essendo stato
denunziato un vizio in procedendo, si evince che l’appello venne proposto (nel
marzo 2001) dal Comune di Roma "in persona del Funzionario responsabile della
TARSU, in forza dei poteri conferitigli dall’art. 34, comma 4, dello Statuto".
Nelle controdeduzioni, l’Avv. Ponticiello eccepi’ la inammissibilità
dell’appello per carenza, in capo a detto dirigente, del potere di rappresentare
il Comune.
Va
premesso, in proposito, che ai sensi dell’art. 75, terzo comma, c.p.c.,
le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma
della legge o dello statuto.
Come
noto, l’accertamento della idoneità alla rappresentanza in giudizio della
specifica veste (o qualità) dichiarata dal soggetto che agisce in giudizio per
un ente attiene alla legitimatio ad processum, cioè a un presupposto della
regolare costituzione del rapporto processuale, il cui difetto è rilevabile ex
officio (vedi Cass. nn. 3612/2000, 15858/2001, 5136/2002, 8442/2002, 8996/2002).
Per
quanto concerne i comuni, l’art. 36 della legge n. 142 del 1990, quale
sostituito dall’art. 11, comma 12, della l. n. 265 del 1999, ne
attribuiva la rappresentanza al sindaco.
Sul
tema della rappresentanza processuale del comune, il D.lgs. 18agosto 2000 n.
267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e
applicabile alla fattispecie ratione temporis, detta le seguenti regole: a) lo
statuto dell’ente stabilisce -"nell’ambito dei principi fissati dal testo unico"
– i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, "anche in giudizio"
(art. 6, comma 2); b) il sindaco rappresenta l’ente (ari 50, comma 2); c) ai
dirigenti spettano "la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e
le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti" (art. 107, comma 1), nonchè
"tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno" (art. 107, comma 2), e "gli
atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal sindaco" (art. 107, comma 3, lettera i).
Orbene, entrato in vigore il nuovo ordinamento delle autonomie localiapprovato
con il citato D.lgs. n. 267/2000, nella giurisprudenza di questa Corte si
è formato un orientamento secondo il quale la rappresentanza in giudizio del
comune è riservata, in via esclusiva, al sindaco e non puo’ essere esercitata
dal dirigente titolare della direzione di un ufficio o di un servizio neppure se
cosi’ prevedesse lo statuto comunale (cfr. Cass. nn. 1949/2003, 2583/2003,
2878/2003, 3736/2003, 17360/2003, 19082/2003).
Le
linee argomentative che sostratano il principio affermato dal richiamato filone
giurisprudenziale, cui il Collegio intende dare continuità, possono cosi’
compendiarsi.
L’art. 50 del testo unico, con formulazione identica a quella della disposizione
previgente sopra citata (art. 36 del vecchio T.U. sugli enti locali), riserva al
sindaco il potere-dovere di rappresentare il comune.
Pur
se ai dirigenti sono attribuiti, da una parte, la direzione degli uffici e dei
servizi (art. 107, comma 1) e, dall’altra, tutti i compiti, compresa l’adozione
degli "atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno" (art. 107, comma 2), deve escludersi che cosi’ late funzioni
importino, o possano importare, anche il potere di rappresentanza dell’ente.
La
dirigenza non puo’ assumere le altre competenze che la norma positiva
espressamente riserva al sindaco, quale il potere di rappresentare l’ente verso
l’esterno. In particolare, il potere di stare in giudizio in rappresentanza del
comune, che nessuna disposizione del più volte citato D.lgs. n. 267/2000
prevede specificatamente per i dirigenti, non puo’ essere attribuito a costoro
neppure dallo statuto comunale.
L’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere che lo
statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e
specifica "i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in
giudizio", non consente di pervenire a una diversa soluzione del problema: la
norma, infatti, consente al comune di disciplinare, con lo statuto, "il regime
delle autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio", non anche di
individuare i soggetti che possono rappresentare, pure in giudizio, l’ente,
essendo questa una prerogativa esclusiva della legge. La specificazione
contenuta nella disposizione in parola sarebbe del tutto ultronea se la
rappresentanza in giudizio dell’ente fosse ricompresa nelle attribuzioni dei
dirigenti, stante l’ampio spettro di poteri ad essi attribuiti dal citato art.
107.
La
limitazione dell’oggetto innanzi evidenziata (specificare i solimodi di
esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio), esclude,
inoltre, che lo statuto dell’ente locale previsto dall’art. 6 possa attribuire
ai dirigenti la rappresentanza in giudizio dell’ente medesimo. Una simile
previsione sottrarrebbe quel potere all’organo (sindaco o presidente della
provincia) cui la legge ha invece inteso affidarlo e, quindi, renderebbe sotto
tale aspetto lo statuto illegittimo per violazione di legge con conseguente
obbligo del giudice ordinario di disapplicarlo ai sensi dell’art. 5 legge 20
marzo 1865 n. 2248 allegato E. La (eventuale) attribuzione al dirigente
(quindi non più alla giunta nè al consiglio), da parte della legge, del potere
di decidere se agire e/o resistere in giudizio non significa, di necessità, che
allo stesso dirigente sia stato attribuito anche il potere di rappresentare in
giudizio l’ente.
Peraltro, l’esercizio di tale ultimo potere, supponendo la persistenza di un
conflitto (potenziale o effettivo) tra l’ente ed un terzo, potrebbe essere
svuotato di interesse dal dirigente, il quale è certamente in grado di elidere
qualunque controversia utilizzando il potere di autotutela di cui egli è
titolare per porre in essere l’atto voluto dal terzo o revocare l’atto da questi
contestato.
La
tesi della spettanza (per legge) ai dirigenti dell’ente locale del potere di
rappresentare in giudizio l’ente stesso trova, infine, smentita, sia pure
indiretta, nella norma dettata dall’art. 16, comma 1, lett. f) del D.lgs. 30
marzo 2001 n. 165 – che attribuisce ai soli "dirigenti di uffici
dirigenziali generali, comunque denominati" il potere di promuovere e resistere
"alle liti" nonchè quello di"conciliare e di transigere" le liti stesse – e
nella norma contenuta nell



Commento all'articolo