Spetta al contribuente l’onere della prova del “non uso”, ai fini dell’esonero dal pagmanento della Tarsu -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 12084 del 01/07/2004
Per escludere
l’assoggettamento alla tassa rifiuti dei locali e delle aree incombe al
contribuente l’onere della prova del particolare uso cui sono stabilmente
destinati. Deve essere provata, dal contribuente, non solo la stabile
destinazione dell’area a un determinato uso, ma anche la circostanza che tale
uso non comporta la produzione di rifiuti.
Presupposto
della tassa è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti mentre non ne sono soggetti i locali e le aree che non
possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono
destinate o perchè non utilizzate nel corso dell’anno (articolo 62 del decreto
legislativo 507/1993). Circostanze che devono essere indicate nella denuncia
originaria o di variazione e riscontrate da idonea documentazione.
Tra le aree
che non possono produrre rifiuti rientrano quelli in luoghi impraticabili,
interclusi o in stato di abbandono.
In materia,
opera una presunzione relativa di produzione dei rifiuti che ammette, pero’ la
prova contraria.
CASSAZIONE
CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 12084 del 01/07/2004
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
TRIBUTARIA
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
SACCUCCI Bruno – Presidente –
Dott. AMARI
Eugenio – Consigliere –
Dott. MAGNO
Giuseppe V. A. – rel. Consigliere –
Dott. FICO
Nino – Consigliere –
Dott.
MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –
ha
pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso
proposto da:
Comune di
Napoli, in persona del Sindaco p. t., domiciliato in Roma, via A. Catalani, n.
26, presso l’Avvocato Enrico D’Annibale, rappresentato e difeso dall’Avvocato
Edoardo Barone per procura speciale ili calce al ricorso;
– ricorrente
–
contro
SITA S.p.A.,
in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Luciano Vinella, elettivamente
domiciliato in Roma, via Virgilio, n. 38, presso l’Avvocato Lucrezia Ranieri,
rappresentato e difeso dall’Avvocato Gaetano Montefusco per procura speciale in
calce al controricorso;
–
controricorrente –
avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 194/20/01,
depositata il 12.6.2001.
Insita la
relazione della causa svolta in pubblica udienza, il 9.2.2004, dal Relatore
Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito, per la
controricorrente, l’Avvocato Gaetano Montefusco;
Udito il P.M.,
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento
del processo
1. – Con
ricorso alla commissione tributaria provinciale di Napoli, depositato il
17.4.1996. la SITA S.p.A., esercente attività di trasporto a mezzo autobus, con
immobile adibito a tale attività esteso mq. 10.488,68, ubicato in Napoli alla
via Campegna n. 23, impugno’ la cartella di pagamento della tassa per la
raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU) notificatale il 15.3.1996 t e
relativa allo stesso anno, assumendo che il comune aveva indebitamente
assoggettato a tributo l’intera area, senza esclusione delle superfici esenti
perchè adibite a verde e zone pertinenziali o perchè dissestate o perchè
produttrici di rifiuti speciali. Il comune di Napoli, costituendosi in giudizio,
contesto’ la domanda sostenendo la legittimità dell’iscrizione a ruolo del
tributo, applicato relativamente ad una superficie ridotta di complessivi mq.
5.261
risultante, a seguito di sopralluogo, come produttiva di rifiuti urbani, ad
esclusione di altre, ritenute esenti. La commissione tributaria provinciale, con
sentenza in data 16.2.1999, accolse la domanda della contribuente, statuendo che
il tributo doveva essere limitato ad una superficie di mq. 881,52, occupata da
uffici e servizi. Con sentenza depositata il 12.6.2001 la commissione tributaria
regionale della Campania rigetto’ l’appello proposto dal comune, avendo ritenuto
che, restringendosi la contesa alle aree adibite a parcheggio delle autovetture
dei dipendenti ed a quelle (per stazionamento e manovra dei pullman, accessorie
o pertinenziali rispetto ad altre propriamente industriali, produttive di
rifiuti speciali), esse dovevano essere escluse dal tributo, non essendo stato
dimostrato dal comune appellante che erano invece idonee alla produzione di
rifiuti urbani in misura tale da aggravare il servizio pubblico di raccolta.
Per la
cassazione di tale sentenza ricorre il comune di Napoli, con un solo motivo, cui
resiste la SITA S.p.A.
Motivi della
decisione
Con l’unico
motivo di gravame il ricorrente comune di Napoli censura la sentenza impugnata
per violazione dell’articolo 62, 2^ co., D.L.Vo 15 novembre 1993, n. 507,
secondo cui non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono
produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono
stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate
nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad
elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Quindi il
ricorrente, riferendosi anche esplicitamente alla circolare 95/E, in data
22.6.1994, del ministero delle finanze, riprodotta in ricorso nella parte
riguardante la norma sopra citata, sostiene essere evidente "che le aree adibite
a parcheggio degli autobus, dotate di autonoma destinazione d’uso per la loro
specifica funzionalità nell’ambito dell’attività di trasporto svolta dalla
società proprio a mezzo di autobus, non possano esser fatte rientrare tra gli
elencati casi di esclusione dal tributo"; aggiunge che le aree adibite a
parcheggio sono incluse, con tariffa differenziata, nel regolamento comunale per
la TARSU. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L’affermazione del
giudice a quo, secondo la quale la materia in contestazione fra le parti si
restringeva alla spettanza del tributo sulle suddette aree di parcheggio per i
dipendenti, parcheggio pullman e limitrofa zona di manovra, non è contestata.
Del pari, non
sono contestate – se non genericamente, per il riferimento all’inclusione di
garages e parcheggi nel regolamento comunale della TARSU – le statuizioni
relative all’esenzione dal tributo delle zone destinate a parcheggio autovetture
dei dipendenti e manovra degli autobus; essendosi limitato il ricorrente a
censurare in modo esplicito solo l’esenzione, ravvisata dalla commissione
regionale, riguardo alle "aree adibite a parcheggio degli autobus" (ricorso,
pag. 6).
Più in
particolare, tale statuizione è criticata dal ricorrente perchè, essendo dette
aree di parcheggio degli autobus "dotate di autonoma destinazione d’uso",
dovrebbero conseguentemente scontare il tributo.
La sentenza
impugnata fonda la decisione contraria sul rilievo che l’amministrazione
comunale non ha fornito alcun elemento di prova per suffragare la tesi –
contrastante con quella di controparte, che si avvale di una perizia di parte
versata agli atti nei giudizi di merito – che detta area produca rifiuti di
qualche rilevanza, nonostante essa sia, secondo il giudice di merito, inidonea a
produrli per sua natura e per il particolare uso cui è stabilmente destinata
(articolo 62, 2^ co., cit.).
Questa
specifica ratio, attinente alla distribuzione dell’onere della prova, non è
giustificata dalla norma dell’articolo 62, 2^ co., D.L.vo n. 507/1993, invocata
dal ricorrente, la quale, nell’escludere dal pagamento del tributo le aree che
non possono produrre rifiuti "per il particolare uso cui sono stabilmente
destinate", chiaramente esige che sia provata (o non contestata) non solo la
stabile destinazione ad un determinato uso (nella specie, parcheggio di
autobus), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di
rifiuti (cfr. Cass. n. 12749/2002), come in teoria sarebbe possibile.
Discende dal
suesposto principio l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza
impugnata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale
della Campania, che si uniformerà ad esso e provvedere anche al regolamento
delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte di
Cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della
Campania.
Cosi’ deciso
in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il
9 febbraio 2004.
Depositato
in Cancelleria il 1 luglio 2004



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