Non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione la pronuncia del giudice amministrativo sull’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il giudizio principale. CASSAZIONE CIVILE, Ordinanza n. 12307 del 05/07/2
Secondo una ben nota opinione giurisprudenziale,
consolidatasi negli ultimi anni, la pronuncia da parte del giudice
amministrativo sull’istanza incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato con il giudizio principale non rende inammissibile il regolamento
preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorchè
nell’ordinanza che abbia provveduto sull’istanza cautelare sia stata delibata la
questione di giurisdizione (S.U. Cass. 24 febbraio 1999, n. 100 e S.U. cass. 7
maggio 2003 n. 6954). Inoltre, come si evidenzia nel caso in esame, la
giurisdizione del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo deve
essere verificata con riferimento all’oggetto della domanda, delineato alla
stregua del petitum sostanziale individuato in base agli elementi oggettivi che
caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della
pretesa fatta valere.
CASSAZIONE CIVILE, Ordinanza n. 12307 del
05-07-2004
Svolgimento del processo
Con ricorso al TAR Puglia iscritto al n. 1341 del
30 aprile 2001 i sig.ri Domenico Gurrado e Alessandro Laboragine impugnarono la
delibera n. 8 del 30 aprile 2001 con la quale il consiglio di amministrazione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata li
aveva dichiarati decaduti dalle funzioni di componenti del collegio sindacale
per sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, della
l.r. n. 39 del 1980, pendendo tra essi e l’istituto una lite: il Gurrado e il
Laboragine, per ottenere il pagamento dell’indennità di funzione quali
componenti del collegio sindacale dell’ente, avevano, infatti, notificato allo
stesso due decreti ingiuntivi, avverso i quali questo aveva proposto opposizione
davanti al Tribunale di Foggia.
Con ordinanza n. 781 del 2001 il Tar, ritenendo
prima, facie fondatoil rilievo dei ricorrenti sul vizio del provvedimento
dichiarativo di decadenza per incompetenza dell’organo che lo aveva emesso,
dispose in via provvisoria la sospensione dell’efficacia del provvedimento
stesso.
Adito in sede di impugnazione dall’istituto, il
Consiglio di Stato rigetto’ con ordinanza n. 266 del 2002 l’istanza cautelare.
L’ente predetto, che già aveva eccepito,
costituendosi in giudizio, il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione con atto
notificato in data 8 ottobre 2002. Gli intimati non hanno resistito.
Il P.M. ha concluso la propria requisitoria
chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Il ricorrente ha depositato memorie.
Motivi
della decisione
A sostegno dell’istanza di regolamento di
giurisdizione, l’istitutoricorrente, premesso che gli attori, componenti del
collegio sindacale, erano funzionar onorari dell’istituto stesso, deduce che il
provvedimento di decadenza, conseguendo alla mera verifica di una causa di
incompatibilità con l’ufficio – la pendenza di una lite tra le parti – abbia
inciso in modo diretto e immediato sul loro diritto soggettivo a mantenere
l’incarico.
Preliminarmente va rilevato che la pronuncia da
parte del giudice amministrativo sull’istanza incidentale di sospensione del
provvedimento impugnato con il giudizio principale non rende inammissibile il
regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio,
ancorchè nell’ordinanza che abbia provveduto sull’istanza cautelare sia stata
delibata la questione di giurisdizione (S.U. Cass. 24 febbraio 1999, n. 100 e
S.U. cass. 7 maggio 2003 n. 6954).
In via preliminare occorre ancora rilevare che la
giurisdizione delgiudice ordinario ovvero del giudice amministrativo deve essere
verificata con riferimento all’oggetto della domanda, delineato alla stregua del
petitum sostanziale individuato in base agli elementi oggettivi che
caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della
pretesa fatta valere (Cass. 30 giugno 1999, n. 379 e Cass. 2 agosto 2002, n.
11626, ex plurimis).
Cio’ posto, nella fattispecie gli attori nella
causa di merito, assumendo che la controversia attenga a fatti logicamente
ricollegabili con l’attività da essi svolta istituzionalmente, contestano,
sostanzialmente, che si siano verificati i presupposti della sopravvenuta
incompatibilità, deliberata a norma dell’art. 16 dell’accordo tra la regione
Puglia e la regione Basilicata per l’organizzazione dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, allegato alla
legge regionale Puglia 30aprile 1980, n. 39; disposizione che prevede la
decadenza dall’ufficio di componente del collegio sindacale di ahi abbia lite
pendente con l’istituto (comma terzo).
Essi, dunque, muovendo dal carattere strettamente
vincolato del provvedimento emesso, fanno valere il loro diritto a non essere
dichiarati decaduti dall’incarico ricoperto al di fuori delle ipotesi
tassativamente stabilite dalla legge regionale. In tale situazione, non
afferendo il provvedimento di decadenza oggetto di contestazione all’esercizio
di un potere discrezionale, ma a situazioni di diritto soggettivo, le loro
ragioni devono essere tutelate davanti al giudice ordinario.
Sussistono giusti motivi per disporre la
compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice
ordinario. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio
delle Sezioni Unite Civili, il 20 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2004



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