Il diritto alla tutela della privacy non è regolabile con norme regionali ed è di esclusiva competenza statale
Il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale
garantito dalla Costituzione e di esclusiva competenza legislativa dello Stato.
Non è, dunque, regolabile con norme regionali.
Il principio è stato ribadito dall’Autorità in un parere richiesto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali,
con il quale ha formulato una serie di rilievi riguardo alla legge regionale n.11/2004
dell’Emilia Romagna, recentemente approvata. La legge regionale prevede
l’utilizzo integrato delle basi di dati esistenti attraverso la collaborazione
con le altre pubbliche amministrazioni e la possibilità sia di accesso che di
cessione dei dati a privati e ad enti pubblici economici.
I rilievi del Garante sono stati fatti propri dal Governo e il Consiglio dei
ministri ha deciso di impugnare la legge davanti alla Corte Costituzionale.
Secondo il Garante, la legge regionale approvata solleva sia questioni di
legittimità costituzionale, in merito ai profili attinenti alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato in materia di protezione dei dati, sia aspetti
in contrasto con i principi fondamentali del Codice in materia di protezione di
dati personali (decreto
legislativo n.196/2003).
Sul primo punto il Garante ha rilevato che il diritto alla protezione dei dati
personali è un diritto fondamentale garantito dall’art. 2 della Costituzione e,
dunque, di esclusiva competenza legislativa dello Stato, che ha regolato la
materia con la legge n. 675/1996 e successivi decreti attuativi, oggi in buona
parte confluiti nel Codice. Le norme statali sulla privacy rappresentano
l’esclusiva fonte di disciplina sostanziale di diritti e garanzie e,
conseguentemente dei flussi dei dati. In questo senso non risultava fondata la
tesi, sostanzialmente formulata nella legge regionale, che il Codice conterrebbe
solo "principi fondamentali o livelli di tutela" sui quali si potrebbe innestare
una disciplina concorrente o integrativa regionale.
L’incompetenza regionale a regolamentare tale materia è peraltro desumibile –
ha osservato il Garante – anche dalla consultazione obbligatoria del Garante da
parte del Presidente del Consiglio e di ciascun Ministro in caso di
predisposizione di norme regolamentari e atti amministrativi che incidono sulla
protezione dei dati. Non a caso, tale consultazione non è richiesta, invece,
per progetti di legge e regolamenti regionali in materia.
Il Garante ha messo in rilievo anche una serie di aspetti sostanziali relativi
alla generalizzata interconnessione di archivi e ai flussi di dati.
In primo luogo, la legge regionale prevede, sulla base dell’interscambio di
dati, la produzione di una condivisione indistinta delle informazioni pubbliche
tra le varie amministrazioni, con un riferimento solo generico alle loro
funzioni istituzionali. Il Codice della privacy prevede, invece, che i diversi
soggetti pubblici possano trattare dati personali solo per lo svolgimento delle
loro specifiche funzioni istituzionali. Inoltre essi devono rispettare il
principio di necessità, riducendo cioè al minimo l’utilizzazione di dati
personali ed identificativi quando le finalità perseguite possono essere
altrimenti raggiunte. La possibilità, prevista con l’approvazione di un
successivo regolamento, di rendere peraltro disponibile anche a terzi (privati
ed enti pubblici economici) questo patrimonio informativo, non sembra coerente
con la normativa vigente che stabilisce la predisposizione di specifiche
garanzie legislative statali per tutelare i cittadini, riconoscendo ad essi, ad
esempio, il diritto di opporsi a tale cessione. In altre parole, i cittadini
devono essere adeguatamente, e previamente, informati sul cambio di finalità
nell’uso dei dati da essi ceduti a seguito delle interconnessioni ed interscambi
che la nuova banca dati produrrebbe.
L’Autorità ha, infine, evidenziato la necessità di adottare idonee misure di
sicurezza per garantire un’adeguata protezione ai dati da trattare.



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