Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per Cassazione decorre dalla notifica della sentenza eseguita nei confronti dell’ufficio che è stato parte nel giudizio di appello -; CASSAZIONE CIVILE Sezione V, Sentenza n. 12075 del

Il termine di sessanta giorni per proporre
ricorso per Cassazione decorre dalla notifica della sentenza eseguita nei
confronti dell’ufficio che è stato parte nel giudizio di appello e non dalla
data di notificazione alla Avvocatura dello stato. Lo ha precisato la Corte di
cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall’amministrazione
finanziaria. Secondo la Cassazione il Dlgs 300/1999 alle agenzie fiscali sono
stati trasferiti i rapporti giuridici  con abrogazione implicita dell’articolo
21 della legge 133/1999  – che impone la notifica delle sentenze delle
commissioni tributarie regionali all’amministrazione finanziaria, presso
l’Avvocatura dello Stato.

 


 


CASSAZIONE CIVILE
Sezione V, Sentenza n. 12075 del 01/07/2004

 

 

REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SACCUCCI Bruno – Presidente –

Dott. AMARI Eugenio – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in
persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi
12;

– ricorrenti –

contro

il signor Aldo Verga, nella qualità di socio
della Demetra s.n.c., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pacifico e
Giovan Battista Pistarà ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma,
Via Ennio Quirino Visconti 20;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria
regionale di Milano 19 gennaio 2001, n. 28/06/01, depositata il 29 gennaio 2001
e notificata il 29 marzo 2001;

udita la relazione sulla causa svolta
nell’udienza pubblica del 26 gennaio 2004 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Massimo Teti per la società
resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso e, in subordine, per il suo accoglimento;

Considerato:

– che il 15 marzo 2002, su istanza del Ministro
dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, è notificato al
signor Aldo Verga, presso il signor Andrea Gaddi, suo procuratore costituito in
appello, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale di Milano 19 gennaio 2001, n. 28/06/01, che, depositata il
29 gennaio 2001 e notificata il 29 marzo 2001 alla Direzione regionale per le
entrate della Lombardia, Sezione di Sondrio, ne ha rigettato l’appello contro la
sentenza della Commissione tributaria di pruno grado di Sondrio n. 79/03/94, che
aveva accolto il ricorso del signor Aldo Verga contro il rigetto della sua
domanda di rimborso dell’Irpef 1988 e 1989;

– che il signor Aldo Verga, resistente nel
giudizio di Cassazione, eccepisce l’inammissibilità del ricorso delle
amministrazioni finanziarie per tardività conseguente alla notificazione, da
lui effettuata il 29 marzo 2001, della sentenza della Commissione tributaria
regionale di Milano 19 gennaio 2001, n. 28/06/01, depositata il 29 gennaio 2001,
nei confronti della Direzione regionale per le entrate della Lombardia – Sezione
di Sondrio, cioè all’Ufficio costituito nel giudizio di appello senza
l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato;

– che in base agli art. 38.2, 51.1 e 60.2 D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, e all’art. 325.2 c.p.c. il termine per proporre il
ricorso per Cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria
regionale è di sessanta giorni decorrenti dalla sua notificazione ad istanza di
parte;

– che a risolvere i dubbi sull’identificazione
del destinatario della notificazione della sentenza tributaria di appello ex
art. 325.2 c.p.c. – direttamente l’ufficio parte nel giudizio di appello, lo
stesso ufficio presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato o presso
l’Avvocatura generale dello Stato, il Ministro delle finanze direttamente o il
Ministro presso l’Avvocatura generale dello Stato – è intervenuto l’art. 21.1
L. 13 maggio 1999, n. 133 – pubblicata nella GURI 17 maggio 1999, n. 113,
Supplemento ordinario, ed entrata in vigore il giorno successivo (art. 37 L. 13
maggio 1999, n. 133) -, nel senso che "le sentenze pronunciate dalle commissioni
tributarie regionali …, ai fini del decorso del termine di cui all’articolo
325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate
all’Amministrazione finanziaria presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale
dello Stato competente ai sensi dell’articolo 11, secondo comma, del testo unico
approvato con decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni";

– che sulla legittimità costituzionale
dell’art. 38.2 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo risultante
dall’interpretazione autentica operata dall’art. 21.1 L. 13 maggio 1999, n. 133,
si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza 22 novembre 2000, n. 525,
nel senso che la disposizione dell’art. 21.1 è conforme a Costituzione solo se
la si interpreta come contenente una norma innovativa e non una norma
interpretativa, con la conseguenza che essa non si applica retroattivamente, ma
solo per il futuro, cioè a partire dal 18 maggio 1999;

– che, stabilizzatosi in tal modo il regime
processuale della notificazione della sentenza tributaria di appello, è stata
disposta la riorganizzazione dell’amministrazione finanziaria statale, che
risulta cosi’ strutturata: a) in base all’art. 1 D.M. finanze 28 dicembre 2000,
contenente, tra altro, "Disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie
fiscali …", "A decorrere dal 1^ gennaio 2001, le agenzie fiscali previste
dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
esecutive e provvedono a stipulare le convenzioni di cui all’art. 59 del
medesimo decreto legislativo …"; b) secondo l’art. 57.1.2 D.Lgs. 30 luglio
1999, n. 300, alle "Agenzie fiscali sono trasferiti i relativi alle funzioni
già esercitate dagli uffici del Ministero delle finanze rapporti giuridici,
poteri e competenze …"; c) secondo l’art. 62.1 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300,
all’"Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le
entrate tributarie che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, enti
od organi …"; d) in base all’art. 62.3 D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, "In fase
di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi
da trasferire alla competenza dell’agenzia delle entrate"; e) secondo gli art.
73.2 e 73.4 D.Lgs. 30 luglio 1999, a 300, "Il Ministro delle finanze provvede
con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione"
(art. 73.2) e "stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal
Ministero, secondo l’ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da
tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del
Ministero" (art. 73,4); f) in base all’art. 61.1 D.Lgs. 30 luglio 1999, a 300,
"Le Agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico"; g)
secondo l’art. 72.

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, "le Agenzie
fiscali possono avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 43 del
testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive
modificazioni";

– che tale complesso di disposizioni normative,
entificando l’organizzazione amministrativa statale delle entrate tributarie ed
erigendola a persona giuridica pubblica non solo diversa da quella dello Stato,
ma anche rendendola titolare della facoltà di avvalersi di patrocinante in
giudizio diverso dall’Avvocatura dello Stato, opera un’abrogazione implicita
dell’art. 21.1 L. 13 maggio 1999, n. 133, e identifica il destinatario della
notificazione della sentenza impugnabile, al fine del decorso del termine ex
art. 325.2 c.p.c., nella figura dell’ufficio che è stato parte nel giudizio di
appello;

– che, nel caso di specie ultima oggetto di
questo giudizio, la sentenza di appello è stata depositata il 29 gennaio 2001
ed è stata notificata alla parte soccombente il 29 marzo 2001 nella figura
dello stesso ufficio costituito nel giudizio di secondo grado, cosicchè il
termine per ricorrere per Cassazione è scaduto il 28 maggio 2001, mentre il
ricorso delle amministrazioni finanziarie è stato notificato solo il 15 marzo
2002;

– che il ricorso è tardivo e, quindi,
inammissibile;

– che, considerata la novità e la natura della
questione appena esaminata, si ritiene equo che le spese processuali relative al
giudizio di Cassazione siano compensate tra le parti;

 


P. Q. M.

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e
compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004

 

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