Il titolo sportivo per una società calcistica rappresenta un elemento aziendale genetico, strutturale e indefettibile. Tribunale Civile di Napoli, Sezione V, Ordinanza 10/08/2004

Il lodo Petrucci non puo’
essere applicato perchè il titolo sportivo è un bene patrimoniale di una
società calcistica. E’ quanto ha stabilito la V sezione del tribunale civile di
Napoli (presidente Giancarlo Posteraro), che ieri ha parzialmente accolto il
ricorso ex articolo 700 presentato dalla curatela fallimentare della Società
Sportiva Calcio Napoli.


Il giudice non ha bloccato pero’ il campionato di calcio di serie B, cosi’ come
richiesta dal curatore fallimentare Nicola Rascio. Ha tuttavia accolto la parte
del ricorso in cui si inibisce Coni, Federcalcio e Lega Calcio ad utilizzare il
titolo sportivo del club azzurro.


"Il titolo sportivo per una società calcistica – si legge nel dispositivo
dell’ordinanza del tribunale – rappresenta un elemento aziendale genetico,
strutturale e indefettibile. E addirittura funzionale e necessario all’esercizio
dell’impresa calcistica, rappresentando di fatto il bene patrimoniale principale
dell’azienda. Il titolo sportivo – prosegue il tribunale – non puo’ circolare
autonomamente". Allo stato, dunque, il lodo Petrucci non puo’ partire. Se la
Federcalcio dovesse insistere su questa strada, la curatela fallimentare non è
esclude eventuali azioni di carattere penale.

 

 

https://www.litis.it

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